• Non ci sono risultati.

Le entrate correnti

2.2 La gestione delle risorse correnti

2.2.1 Le entrate correnti

Imposta municipale unica (IMU)

Alla luce della vigente normativa l’IMU non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex Legge e dal Regolamento Comunale. Con la Legge n.

208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) sono stati esentati dal pagamento i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) ed è stata introdotta la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che l’abitazione venga adibita ad abitazione principale del comodatario e con contratto registrato. Ulteriore condizione posta dalla legge è che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Se il comodante (proprietario) possiede nel comune la propria abitazione principale non decade dal beneficio. L’IMU si continua ad applicare, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l’aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro.

26

Ulteriore agevolazione è stata introdotta per gli immobili locati a canone concordato con riduzione al 75%

dell’imposta da versare sulla base dell’ aliquota deliberata.

Sono stati esentati dal pagamento dell’imposta (articolo 13, D.L. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014 integrato e modificato con la legge 208/2015):

- gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci;

- gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

- gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, D.L. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (articolo 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992). Dal 2016 i proprietari dei fabbricati produttivi cosiddetti “imbullonati”

potranno provvedere al riaccatastamento degli stessi escludendo dal valore immobiliare tutti gli impianti fissi al suolo, con ripercussione sulle entrate del comune non quantificabili a priori. Tale riduzione avrà effetti maggiori sulla TASI in quanto l’intero tributo viene riscosso dal comune mentre per l’IMU la maggior parte del gettito è di competenza statale (0,76% allo stato e 0,4% al comune).

Tributo servizi indivisibili (Tasi)

La Tasi costituisce una delle due componenti della IUC “riferita ai servizi indivisibili” e ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli. La Legge di stabilità 2016 ha previsto l’esenzione dal pagamento della TASI anche per le abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate nelle categorie A01, A08 e A09. Sempre con la legge di stabilità sono state esentate dal pagamento le abitazioni principali dei detentori (affittuari o comodatari) per la quota di competenza del detentore stesso.

Anche per la TASI è prevista la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado con le condizioni previste per l’IMU e la riduzione al 75% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato.

La normativa Tasi dispone la solidarietà passiva all’interno delle categorie dei possessori e dei detentori, ma in modo autonomo gli uni dagli altri, nel senso che ciascuna categoria risponde esclusivamente per i mancati pagamenti da parte di propri appartenenti e non anche per quelli degli appartenenti all’altra categoria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all'azzeramento. Il Comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La Legge di Stabilità 2016 ha bloccato la possibilità di aumenti tariffari.

Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, infine, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

27

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Tassa rifiuti (Tari)

La Tari (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l’Imposta Unica Comunale IUC ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Tari è dovuta, quindi, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali od aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della Tari, in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

La Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri del D.P.R. 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Dai costi devono essere esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, ed i costi relativi alle istituzioni scolastiche statali, per le quali il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfetario complessivo. Inoltre, nella modulazione della tariffa, devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Per le utenze domestiche Tari è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree ed al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d’uso dei locali e delle aree.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Sino all'attuazione dell’allineamento del catasto e della toponomastica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Successivamente a tale allineamento la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è quella pari all'80 per cento della superficie catastale, mentre per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.

Sull’importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, attualmente il 5%) il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ex art.

19 D.Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Provincia stessa.

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 determina la disciplina per l'applicazione della Tari, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa statale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa,

28

la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)

La Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è disciplinata dal relativo regolamento comunale la cui ultima modifica è stata apportata con Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 21/01/2004.

Sono soggette al canone le occupazioni sia permanenti, sia temporanee dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Sono ricompresi anche i tratti di strade statali e provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune di Treviglio, nonché gli spazi ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Addizionale comunale all’IRPEF

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/03/2007, a partire dal 2007 il Comune di Treviglio ha applicato l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all’art. 1, comma 142 prevede, innovando la disciplina precedente, che i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e che la variazione dell’aliquota non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che con il regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Per il 2015 il Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 28/04/2015 ha determinato l’aliquota nella misura di 0,65% ed ha previsto l’esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell’IRPEF non superi l’importo di € 10.000,00. Anche per il 2016 verrà mantenuta l’aliquota allo 0,65% con soglia di esenzione di € 10.000,00.

La legge 208/2015 ha previsto la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti nei tributi.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Il servizio di pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, a cura del Comune ovvero a cura del Concessionario di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per effettuare il servizio di pubbliche affissioni è a carico di chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune ovvero a favore dell'eventuale Concessionario.

Imposta comunale sulla pubblicità

È un'imposta dovuta da chiunque effettui la pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi recepibile tramite:

- insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. (art. 12 D.Lgs. 507/1993);

- pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.Lgs. 507/1993);

- pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/1993);

- pubblicità varia (art. 15): con striscioni che attraversano strade o piazze; con palloni frenati;

mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale; mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. L'imposta sulla pubblicità si calcola in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Dal 1/01/2016 il Concessionario per la riscossione dell’imposta di pubblicità e per la gestione del servizio pubbliche affissioni è la società ABACO SPA di Padova. In conseguenza del cambio di gestione il termine per il pagamento dell’imposta annuale è stato prorogato al 30 aprile 2016.

Scenario su Entrate Tributarie

29

Con la legge dei stabilità 2016 il legislatore ha disposto rilevanti modifiche in tema di entrate tributarie a partire da quella più importante che riguarda l’esenzione per l’abitazione principale anche per la TASi che ammonta per il Comune di Treviglio ad € 1.460.000,00. Le altre agevolazioni tributarie avranno comunque un impatto sulle entrate che è possibile stimare approssimativamente in:

- € 108.000,00 per l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli condotti da Imprenditori Agricoli Professionali

- € 160.000,00 per i comodati d’uso gratuito a parenti nell’IMU - € 40.000,00 per i comodati d’uso gratuito a parenti nella TASI

- € 250.000,00 per l’esenzione TASI abitazione principale riservata ai detentori

oltre alla riduzione di entrate IMU e TASI riferite ai cosiddetti “imbullonati” che è impossibile calcolare non avendo alcun dato a disposizione e dovendo attendere le dichiarazioni da parte dei contribuenti.

Aliquote IMU

• 4,00‰ per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

• 8,00‰ per gli altri fabbricati, ivi compresa la categoria catastale D, i terreni e le aree edificabili;

• 4,00‰ per gli immobili residenziali (comprese le relative pertinenze) concessi in locazione a canone concordato nell’ambito del “progetto casa: fidejussioni e incentivi per l’affitto sociale”

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23/10/2013;

• 4,00‰ per gli alloggi realizzati in convenzione con il Comune di Treviglio con obbligo di locazione a canone moderato, nel rispetto di quanto previsto dal programma regionale "case a canone moderato" di cui alla DGR n.7/1776 del 16/04/2004.

Detrazioni abitazione principale

• detrazione di € 200,00 (comma 707 dell’art. 1 della Legge 147/2013) per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

• detrazione di € 200,00 (comma 707 dell’art. 1 della Legge 147/2013) per gli immobili a destinazione residenziale di proprietà dell’A.L.E.R. regolarmente utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari dell’A.L.E.R., per i quali non siano riconosciute le caratteristiche di alloggio sociale;

• detrazione di €. 300,00, per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), qualora il contribuente ovvero altra persona convivente sia soggetto diversamente abile, individuato come tale ai sensi della L. 104/1992, o soggetto dichiarato invalido al 100%;

• detrazione di €. 300,00, per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per i contribuenti disabili o anziani che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Aliquote TASI

• 2,00‰ per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

• 2,00‰ per gli altri fabbricati, ivi compresa la categoria catastale D e le aree edificabili;

• 2,00‰ per i beni merce;

• 1,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Detrazioni per l’abitazione principale

• detrazione ordinaria di € 50,00 annui;

• detrazione di € 100,00 annui, qualora il contribuente ovvero altra persona convivente sia soggetto diversamente abile, individuato come tale ai sensi della L. 104/1992, o soggetto dichiarato invalido al 100%;

• detrazione di € 100,00 annui, per i contribuenti disabili o anziani che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

30

2.2.1.2 Fondo di solidarietà e trasferimenti

A livello nazionale la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale viene incrementata di € 3.668,09 milioni a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dell’esenzione TASI abitazione principale e dei terreni agricoli.

Al tempo stesso, verrà ridotta la quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che alimenta la dotazione del Fondo medesimo, e che viene a tal fine versata dai comuni all’entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi, dagli attuali € 4.717,9 milioni a € 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2016. Riducendosi la quota di IMU di spettanza comunale che alimenta il Fondo, si ridurrà di conseguenza anche la dotazione “di base” del Fondo di solidarietà comunale di € 1.949,1 milioni annui a decorrere dal 2016.

La definizione del Fondo di Solidarietà Comunale vedrà aumentare il peso del criterio basato sui costi e fabbisogni standard rispetto a quello del gettito standard: l’incidenza passerà al 30% nel 2016, al 40%

nel 2017 e al 55% nel 2018.

Tali novità sulla determinazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale incidono pesantemente sulle entrate e dovranno essere comunicate ai Comuni dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Al momento non sono stati comunicati gli importi e pertanto gli stanziamenti a bilancio sono frutto di stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili sia riguardo al Fondo di solidarietà che agli altri trasferimenti compensativi.

2.2.1.3 Le entrate extra-tributarie

Se le entrate da trasferimenti sono oramai significativamente ridotte rispetto al passato a favore delle entrate da tributi, le entrate extra-tributarie hanno una incidenza notevole sul bilancio.

Nella tabella seguente si riportano le previsioni di bilancio per il triennio.

Tipologia e Categorie '2016 '2017 '2018

3.100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) 4.071.863,72 4.218.526,72 4.218.526,72

3.101.00 (Vendita di beni) 140.000,00 140.000,00 140.000,00

3.102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) 1.162.074,00 1.197.650,00 1.197.650,00

3.103.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 2.769.789,72 2.880.876,72 2.880.876,72

3.200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 1.898.000,00 1.903.276,36 1.898.000,00 3.201.00 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti) 0,00 0,00 0,00

3.202.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 1.898.000,00 1.903.276,36 1.898.000,00 3.203.00 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 0,00 0,00 0,00 3.204.00 (Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti) 0,00 0,00 0,00

3.300 (Interessi attivi) 6.000,00 6.000,00 6.000,00

3.303.00 (Altri interessi attivi) 6.000,00 6.000,00 6.000,00

3.400 (Altre entrate da redditi da capitale) 371.453,12 370.600,00 370.600,00

3.402.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi) 352.000,00 352.000,00 352.000,00

3.499.00 (Altre entrate da redditi da capitale) 19.453,12 18.600,00 18.600,00

3.500 (Rimborsi e altre entrate correnti) 681.500,00 681.500,00 681.500,00

3.501.00 (Indennizzi di assicurazione) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3.502.00 (Rimborsi in entrata) 579.500,00 579.500,00 579.500,00

3.599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) 82.000,00 82.000,00 82.000,00

(vuoto) (vuoto)

Totale complessivo 7.028.816,84 7.179.903,08 7.174.626,72

31