• Non ci sono risultati.

Continua

ritenuto che l’avviso bonario non era atto impugnabile, non sostituendo l’iscrizione a ruolo in tutte le sue funzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione dell’art. 19 D Lgs n. 546792 essendo impugnabile la predetta comunicazione di irregolarità.

La Suprema Corte, riaffermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto impugnabile, l’avviso cd “bonario” ritenendo che, attesa la tassatività dell’elenco di atti contenuta nell’art. 19 D.

Lgs. n. 546/1992, è impugnabile dinanzi al giudice tributario “ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica tributaria, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Da ciò deve ritenersi immediatamente impugnabile in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost) e di buon andamento (art. 97 Cost) anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del Dpr n. 60071973, relativa all’indebita deduzione di somme versate a titolo di mantenimento del coniuge.

La Suprema Corte, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass, SU, n. 16293/2007), ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, si possono qualificare come avvisi di accertamento o di liquidazione, e quindi impugnabili ex art. 19 D lgs n. 546/92, tutti gli atti con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sebbene tale comunicazione non termini con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto, a nulla rilevando l’assenza della dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento”.

Pertanto devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione finanziaria chiede il pagamento di un tributo in quanto essi - pur non rientrando nell’elenco degli atti di cui al predetto art. 19 -, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una determinata pretesa tributaria, così da indurre il contribuente a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia non più modificabili (cfr. Cass. n. 10987/2011).

L’elenco degli atti impugnabili contenuto nel citato art. 19 ha effettivamente natura tassativa, ma ciò non preclude la facoltà di impugnare altri atti con i quali l’ufficio comunichi al contribuente una precisa pretesa tributaria, fornendo le ragioni di fatto e giuridiche, atteso che è possibile una interpretazione estensiva delle norme tributarie nel rispetto delle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento, e in considerazione dell’estensione della giurisdizione tributaria di cui alla legge 448/2001. E’ impugnabile al pari dell’avviso bonario anche la comunicazione di irregolarità di cui al terzo comma dell’art. 36 bis Dpr n. 600/73 che assolve ad una funzione analoga alla comunicazione oggetto del contenzioso in esame (Cass n. 25297/2014;

n.7344 del 2012).

I giudici di legittimità hanno ritenuto, quindi, che sulla base dei suddetti precedenti giurisprudenziali, di cassare la sentenza di merito che ha escluso l’impugnabilità dell’avviso bonario ex art 36 Dpr n. 600/73.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che analoga natura della comunicazione in parola, può essere attribuita alla comunicazione con cui l’ufficio finanziario differisca concretamente l’esecuzione del rimborso, atteso che anche in questo modo trova esercizio il potere di dell’Amministrazione di incisione nella sfera patrimoniale del contribuente. Un tale esercizio della potestà impositiva non può costituire una valida ragione per non riconoscere all’atto la qualità di atto impugnabile per vizi propri, vizi tra i quali la giurisprudenza ha incluso il difetto necessario della dimostrazione delle ra La giurisprudenza di merito ritiene che nel caso di emissione della cartella esattoriale a seguito di controllo automatizzato ex art 36/bis del d.P.R. 600/73, l'eventuale omissione dell'invio della comunicazione dell'esito della liquidazione non determina alcuna invalidità o nullità della iscrizione a ruolo ove trattasi di mera liquidazione e non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi.

Alcune Commissioni tributarie si sono pronunciate circa la legittimità dell’impugnazione della comunicazione emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione di cui all’art.36-ter e la conseguente non tassatività Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Continua Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi

dell’elenco degli atti contenuta nell’art. 19 in cui vi rientrano tutti quegli atti portatori di una sostanziale pretesa tributaria (CTP Bergamo n. 105/2013; CTP Taranto n. 112/2011). In senso difforme è stato ritenuto che l’avviso bonario non è un atto autonomamente impugnabile in quanto la pretesa tributaria non ha carattere di definitività e nella stessa è rivolto un invito al contribuente a segnalare eventuali elementi considerati omessi o errati onde consentire all’ufficio di rivedere il proprio operato prima dell’accertamento (cfr. CTR Sicilia n.

183/2013).

Note

(1) CTR Lazio, Sez. 10, n. 58/10/2016 - A seguito di controllo automatizzato effettuato ex art 36/bis del d.P.R. 600/73, e in caso di emissione della cartella esattoriali, l'eventuale omissione dell'invio della comunicazione dell'esito della liquidazione non determina invalidità o nullità dell’avvenuta iscrizione a ruolo se si tratta di mera liquidazione e non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. Rif:: Cassazione n. 2043 del 26/04/2014.

(2) CTR Lombardia n. 581/2016 - ll contribuente può impugnare legittimamente l'estratto di ruolo con cui viene a conoscenza della cartella di pagamento non notificata, atteso che l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 non esclude la possibilità di eccepire (senzaattendere il successivo atto di riscossione) l'invalidità della notifica.

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

GLI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI SONO I SEGUENTI:

avviso di accertamento avviso di liquidazione;

provvedimento che irroga sanzioni iscrizione a ruolo e cartella di pagamento;

iscrizione a ruolo e cartella di pagamento; atti delle operazioni catastali

atti delle operazioni catastali diniego o revoca di agevolazioni e rigetto di domande di definizione agevolata

iscrizione di ipoteca sugli immobili e

fermo di beni mobili registrati

Il professionista si salva dall’accertamento fiscale se i suoi redditi sono congrui con gli studi di settore più recenti:

i nuovi standard hanno, infatti, una portata retroattiva e si applicano anche alle vecchie dichiarazioni dei redditi, in quanto maggiormente affidabili nel calcolo dei ricavi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8812 del 4 maggio 2016.

Accertamenti fiscali sui professionisti: studi di settore retroattivi. La crisi economica del professionista blocca l’accertamento dell’Agenzia delle entrate fondato sui precedenti studi di settore.

La Suprema Corte ha riconosciuto ai nuovi studi di settore una portata retroattiva: è così salvo il professionista il cui reddito, per colpa della crisi economica, non è congruo rispetto ai parametri adottati in precedenza dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, a evitare l’accertamento è stato un avvocato, finito nelle maglie degli studi di settore perché risultato non conforme alle “presunzioni” del fisco.

I nuovi standard elaborati dai tecnici dell’amministrazione finanziaria possono salvare il professionista anche per le dichiarazioni fiscali presentate negli anni passati, prima che il metodo venisse aggiornato alla versione attualmente in vigore. Infatti, sostiene la Corte, lo studio di settore più recente è uno strumento anche più raffinato e quindi ben può valere per il passato.

La sentenza dà rilievo all’attendibilità dello studio di settore successivo nel quale vengono utilizzati metodi statistici più sofisticati che consentono una rappresentazione del reddito del contribuente più aderente alla realtà.

In definitiva, la Corte mette in risalto che la “congruità”, ai fini dell’eventuale ricostruzione induttiva del reddito, deve essere valutata in base agli ultimi studi di settore anche per gli anni di imposta precedenti alla loro introduzione.

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Documenti correlati