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Il quadro RX è composto dalle seguenti sezioni

crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;

eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente

modello di dichiarazione;

determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta

Nel modello UNICO Persone Fisiche 2016 sono delineati i quadri e le novità che quest’anno, al contribuente che utilizza tale modello, si prospettano; con il presente commento vediamo di analizzare l’importante quadro RX – compensazioni e rimborsi – che deve essere utilizzato per il contribuente che presenta dei crediti di imposte e/o delle eccedenze di versamento a saldo.

Tale quadro deve essere utilizzato, altresì, per l’indicazione del versamento annuale dell’IVA.

La scelta di come utilizzare i crediti d’imposta e le eccedenze di versamento a saldo non viene, infatti, effettuata nel quadro in cui è determinato il singolo tributo, bensì tramite l’indicazione delle stesse nel quadro RX riportato in tutti i modelli dichiarativi (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali).

I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

I crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione.

I crediti relativi ad IVA, ad imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 10 euro non sono rimborsabili.

Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 3, della sezione I) ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4, della sezione II) il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.

Eccedenze e crediti come dichiararli

In tale sezione il contribuente deve indicare i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.

Con riferimento all’Irpef, all’addizionale regionale e comunale le istruzioni allegate alla dichiarazione dei redditi Unico 2016 Persone Fisiche, ricordano che l’importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione non possono essere inferiore ad euro 13,00.

Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di ciascuno dei righi da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 13,00, le colonne 3 e 4 dei medesimi righi, non devono essere compilate. Si ricorda, altresì, che l’importo da indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non può essere inferiore ad euro 13.

Con riferimento alle altre imposte l’importo di cui si richiede il rimborso (colonna 3) non può essere inferiore ad euro 11 ,00.

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Attenzione: il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs.

n.241, del 1997, è di euro 700.000, per ciascun anno solare

L’importo non può essere inferiore a 13,00 euro (irpef e relative addi-zionali); per le altre imposte non può esser inferiore a 11 euro

Continua

Rimborso imposte: presentazione istanza alle Entrate

Si evidenzia che se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva (perché per esempio quella di quest’anno non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero), può chiedere il rimborso presentando un’apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata. Se in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, viene riscontrata la spettanza di una eccedenza superiore a quella dichiarata, l’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente, procederà al rimborso di tali maggiori somme, salvo sua diversa indicazione.

Nei casi in cui non è possibile stabilire con certezza la spettanza del credito, l’Agenzia invierà al contribuente la consueta comunicazione di maggior credito ai fini della sua conferma presso gli uffici.

Precedente dichiarazione: crediti ed eccedenze

La sezione II - Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione - accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

 il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e, quindi, non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo.

 la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;

 presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2015 e/o comunicate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I, del quadro RX.

La determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta

Tale sezione contiene i dati relativi all’IVA da versare o all’IVA a credito e deve essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma.

Si evidenzia , infatti, che il quadro VX della dichiarazione IVA 2016, contiene i dati relativi all’IVA da versare o all’IVA a credito e deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma.

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Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

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I soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti nel quadro VX nella sezione III, del quadro RX di UNICO 2016.

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Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Indicare l’IVA da versare o da compensare in base a quanto dichiarato nel quadro VX delle dichiarazione IVA

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 16341/2016, introduce diverse novità in merito al quadro IS

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