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Continua Se si tratta dello stesso immobile

va barrata la casella continuazione

Devono utilizzare questo quadro:

 i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;

 i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite;

 i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;

 i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e non vanno dichiarati:

 le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9, del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;

 le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

 i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;

 le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;

 gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;

 gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;

 le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.

Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

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Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Continua

L’indicazione del canone di locazione

Nel quadro RB del modello 730/2016, il contribuente deve provvedere alla compilazione se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.

Il contribuente deve compilare la successiva colonna 6 (Canone di locazione) se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.

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Dichiarazione dei redditi

La colonna 5 è compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione

Il contribuente deve indicare i seguenti codici:

‘1’ : 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;

‘2’: 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

‘3’: 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;

‘4’ : 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il contribuente deve riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indica-to il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è staindica-to indicaindica-to il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

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Indicare i giorni di durata della locazione (es. 365 se è un intero anno)

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La riduzione dell’aliquota ordinaria IRES, prevista dalla legge di stabilità 2016 [L. 28.12.2015, n. 208], è stata pianificata in un’ottica di promozione dello sviluppo economico e segue una tendenza già avviata in altri Paesi. Si osserva al riguardo che la c.d. corporate tax rappresenta un prelievo «di primo grado», che poi in un’ottica complessiva si aggiunge al prelievo «di secondo grado» applicato, sugli utili distribuiti al netto delle imposte, in capo a coloro che percepiscono dividendi dalle società soggette all’IRES. L’effetto finanziario di una riduzione dell’imposta dovrebbe quindi essere considerato in un’ottica «aggregata»(1).

La riduzione dell'aliquota nominale IRES dal 27,5% al 24, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, deve essere considerata in sede di redazione del bilancio 2015 [per i soggetti «solari»], in quanto incide sulla rilevazione della fiscalità differita.

Alla luce delle indicazioni del documento OIC 25, nella redazione del bilancio 2015, sarà necessario:

 individuare i tempi di annullamento delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte in bilancio;

 in relazione alle differenze temporanee che verranno recuperate a decorrere dal primo gennaio 2017, ricalcolare la fiscalità differita applicando l'aliquota del 24%;

 rettificare la fiscalità differita iscritta in bilancio.

Le disposizioni di riferimento

Secondo il dossier predisposto dai servizi studi parlamentari nel mese di novembre 2015, la riduzione dell’IRES, ora prevista dal comma 61 dell’art. 1 della legge di stabilità, interverrà in modo progressivo, riducendo la tassazione dal 27,5% al 24% a regime, dal 2017.

L’aliquota viene ridotta in due momenti successivi:

al 24,5% a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015;

al 24% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, cioè dal 2017.

È inoltre prevista una riduzione dell’aliquota della ritenuta a titolo di imposta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti all’IRES.

Questa aliquota viene abbassata:

dall’1,375% all’1,225% a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015;

all’1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016.

Il comma 64, in conseguenza del taglio disposto dai precedenti commi 61 e 62, affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da

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