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L’erede dopo l’acquisto dell’eredità e la petizione di eredità

1.5 Obblighi e facoltà dell’erede

1.5.3 L’erede dopo l’acquisto dell’eredità e la petizione di eredità

Con l’accettazione dell’eredità, il delato diventa erede a tutti gli effetti subentrando nella posizione giuridico- economica del defunto. Qualora vi sia accettazione semplice, l’erede confonderà il proprio patrimonio con quello ereditato, mentre se sceglierà di acquistare

103 Artt. 2741 ss.; 2784 ss.; 2808 ss.; Cod. Civ.

104 Sul punto si veda A. ZACCARIA, Rapporti Obbligatori e Beneficio di Inventario, Torino, 1994, p. 108 ss. 105 Art. 507 Cod. Civ.

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l’eredità con beneficio di inventario, non si verificherà, appunto, tale confusione dei beni ma, come visto in precedenza, i due patrimoni rimarranno distinti (106).

L’erede, divenuto tale con l’acquisto dell’eredità, ottiene anche la piena titolarità del patrimonio cui è venuto in possesso, potendo disporre e amministrare i beni.

Con l’accettazione dell’eredità , inoltre si acquista anche il diritto di far riconoscere la qualità ereditaria, che l’erede può esercitare, ove si presenti il caso, per mezzo della petizione di eredità, tutelata dall’articolo 533 Cod. Civ.

con l’istituto della petizione di eredità, si mira a far riconoscere, a chi la eserciti, la propria qualità di erede che, in quanto tale, possiede il diritto di disporre di un determinato bene che, dovrà essergli restituito, il bene ereditario. Si precisa, al comma secondo dell’articolo 533 Cod. Civ. che, l’azione di petizione di eredità è imprescrittibile, la stessa cosa vale, infatti, per la qualità di erede che non può essere persa nel tempo. Differente è, invece, il caso di coloro i quali non abbiano esercitato il proprio diritto all’eredità antecedentemente alla prescrizione, perdendo così il diritto di accettare l’eredità e, quindi, la qualità di erede. In quest’ultimo caso, dunque, l’individuo non può disporre della petizione di eredità in quanto il soggetto non è erede.

In altri termini questa a facoltà dell’erede sottende, quindi, un obbligo fondamentale che è quello di provare la propria qualità di erede.

Alla petizione di eredità, come precisa la norma, va fatto salvo l’effetto dell’usucapione per il quale il soggetto che abbia correttamente fruito di un bene, in maniera duratura nel tempo, detenga a tutti gli effetti la proprietà (107). Va precisato che, nel caso venga esercitata l’azione di petizione dell’eredità nei confronti di un soggetto che detenga un bene ereditario, l’erede dovrà, anzitutto, contestare il titolo altrui. Ne deriva che se, a titolo di esempio, il soggetto possessore del bene lo detenga per mezzo di un testamento invalido, lo stesso erede dovrà far valere l’annullamento del testamento prima della sua prescrizione, prevista dall’articolo 606 Cod. Civ., in cinque anni.

Al fine di legittimare l’esercizio della hereditatis petitio, si rammenti, è necessario che vi sia stata l’accettazione dell’eredità da parte del delato e che, in caso di interdetto o di minore d’età, vi sia stata l’autorizzazione da parte dei genitori ovvero dei tutori. Inoltre, l’emancipato e l’inabilitato potranno fruire di tale diritto con l’assistenza del curatore ed il

106 Cfr., Supra, p. 14 ss. 107 Art. 1158 Cod. Civ.

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legittimario preterito potrà farla valere solo qualora l’azione di riduzione (108) sia stata posta in essere favorevolmente.

Oltre a questi soggetti, la petizione di eredità, può essere esercitata anche dal curatore fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato e, è dubbio se, la stessa azione possa essere promossa dai creditori dell’erede in ragione dell’articolo 2900, primo comma, che recita : «il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni,

può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore...». Si discute

in tal senso circa il fatto che codesto diritto dovrebbe essere esercitato, a norma dell’articolo 533 Cod. Civ., direttamente dall’erede e non in via surrogatoria come scritto nell’art. 2900 Cod. Civ.

Sono, invece, soggetti passivi di tale esercizio petitorio, coloro che siano entrati in possesso di beni ereditari successivamente all’apertura e, quindi, all’accettazione dell’eredità da parte del delato ovvero i terzi acquirenti di beni ereditari direttamente contro gli aventi causa, da chi possiede il titolo di erede o da chi sia senza titolo.

Qualora la petizione ereditaria definisca che la qualità d’erede sia stata accertata in capo alla persona avente tale diritto, essa otterrà, infine, i suoi beni in restituzione, continuando con il possesso degli stessi in qualità di successore del de cuius.

Va precisato che, nel caso in cui vi sia un possessore, in buona fede, egli potrà detenere il bene, secondo l’articolo 1152 Cod. Civ. sino a quando non gli siano state corrisposte le dovute indennità. È, quindi, da specificare che la buona fede si intende tale quando si acquisti il possesso ritenendo per errore di essere erede: è un mero convincimento di ritenersi erroneamente erede. È, invece, possessore in mala fede colui il quale si sia intenzionalmente impossessato di un bene od un diritto altrui: in questa categoria vi ricade anche la figura del possessore senza titolo.

È particolare il caso in cui il possessore di buona fede abbia alienato un bene ereditario, in quanto questo è comunque obbligato a restituire il prezzo o corrispettivo ricevuto in cambio del bene, al vero erede. L’articolo 535 Cod. Civ., inoltre, sancisce che nel caso in cui non sia ancora stato corrisposto alcun prezzo o valore per il bene alienato, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo.

108 Sul punto G. BONILINI, op. cit., p. 139; F. GALGANO, op. cit., p. 869- 870; Art. 553, primo comma, Cod. civ.

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Va precisato, infine, che, per quanto riguarda il deterioramento o perimento del bene, l’articolo 2037 Cod. Civ. giusta che, quando tale fatto avvenga durante il possesso del soggetto in buona fede esso non deve risponderne, se non entro i limiti dell’arricchimento, diversamente da quando spetta al possessore di mala fede che dovrà corrisponderne il valore.