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La successione legittima

2.1 Le fattispecie previste dalla legge

2.1.2 La successione legittima

«L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non

quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria». Con queste parole l’articolo 457 del

Codice Civile dispone le due principali forme di devoluzione dell’eredità, presupponendo che la successione legittima ha luogo, quindi, in mancanza di una mera disposizione testamentaria. Le cause che determinano la mancanza, in tutto o in parte, della disposizione testamentaria, invero, sono molteplici: anzitutto il testatore può non aver disposto alcun testamento in vita; può non aver disposto a riguardo dell’intero asse ereditario di cui era proprietario ma, magari di una parte; ancora, nel caso in cui le disposizioni testamentarie siano state dichiarate nulle o siano state annullate o revocate; infine, nel caso in cui il chiamato non intenda accettarle, e non possano produrre effetti ne la rappresentazione, né la sostituzione.

La successione legittima, dunque, è volta a garantire il subentro nei rapporti giuridici del de cuius, di un successore. A questo punto, l’articolo 565 Cod. Civ. indica quali siano individuabili

121 In tal senso si vedano gli artt. 554 e 555 Cod. Civ. ed, in riferimento alle disposizioni in materia di riduzione delle

donazioni, si vedano gli artt.: 769, 783 e 809 Cod. Civ. 45

come successibili, cioè: l coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali ed, infine i parenti ed infine lo Stato. Si rammenti, al momento dell’accettazione dell’eredità, il delato, diventa a tutti gli effetti erede legittimo.

Va considerato come, tra successori legittimi e legittimari vi sia, per larga parte, coincidenza, in quanto i secondi si identificano nelle figure di: coniuge, figli ed ascendenti. Ne deriva che, in mancanza di testamento, i legittimari possano succedere secondo le regole predisposte per la successione legittima, oltre che, se più favorevoli, alle regole sulla successione necessaria. In sostanza ai legittimari spetta una maggior tutela successoria, in quanto, possono godere, in via cumulativa, sia della successione necessaria, sia della successione legittima, qualora quest’ultima, quindi, dia maggior privilegi rispetto alla prima.

Vero è, in generale, che le disposizioni in materia di successione testamentaria e legittima sono orientate, anzitutto, a tutelare i valori della famiglia ma, l’autonomia testamentaria, invero, prevale sulla legittima secondo l’ordinamento italiano. Ne deriva, in termini generali, che il chiamato all’eredità mediante testamento, possa disporre per primo del proprio titolo nei confronti dei chiamati legittimi.

La successione legittima trova fondamento al fine di tutelare, indirettamente, il legame di famiglia creatosi nel tempo, attorno al de cuius. A fondamento di tale importante principio, si trovava, infatti, la costituzione di questa fattispecie successoria: qualora il defunto non avesse disposto per testamento i propri diritti, si presumeva, è perché ha inteso attribuirli tacitamente ai soggetti a lui legati dal vincolo familiare.

2.1.2.1 I soggetti della successione legittima

L’ordinamento italiano prevede, nell’ambito dei soggetti successibili, coloro che appartengono al gruppo familiare, e, coloro che detengono la cittadinanza italiana, legandosi così allo Stato.

L’articolo 565 Cod. Civ., individua le «Categorie dei successibili» che sono: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti ed, in ultimo, lo Stato. Per quanto riguarda l’onere della prova della qualità di successibile legittimo, questo, è disposto dagli artt. 449 ss. Cod. Civ., mediante la produzione degli atti dello stato civile, dai quali si desume il rapporto di parentela, o di coniugio, con il de cuius.

Di regola, la pretesa successoria nei confronti del de cuius può intendersi, concorrente o prevalente. La categoria prevalente si afferma, allorquando venga chiamata antecedentemente

ad un’altra categoria; si ha, invece, concorrenza, nel momento in cui i delati di una categoria siano chiamati assieme ai successibili dell’altra (122).

La pretesa prevalente, quindi, garantisce a taluni chiamati la prelazione nei confronti di qualsiasi altro soggetto nell’acquistare l’eredità. Ne deriva, che, solamente nel caso in cui i delati della prevalente rinunzino all’eredità, si abbia delazione a favore dei chiamati della categoria successiva.

Nella successione, si rammenti, si utilizza il principio per gradi, secondo il quale, succede il parente più prossimo, escludendo quello più remoto entro il sesto grado di parentela.

Infine, è la legge, ad indicare, nell’ambito delle categorie, le così dette quote ereditarie ed esse possono variare in base al principio di prevalenza o, in base al principio di concorrenza.

Come principali categorie, in alcuni casi concorrenti, vi sono, anzitutto, il coniuge e i discendenti. L’articolo 583 Cod. Civ., precisa che, nel caso in cui, alla morte del soggetto, non vi siano: figli, ascendenti, fratelli o sorelle, l’eredità si devolve interamente al suo coniuge.

Nel caso in cui, vi siano figli, vi sarà, quindi, concorso delle quote di eredità assieme al coniuge, secondo l’articolo 581 Cod. Civ.

va precisato, che, secondo gli artt. 581 e 582 Cod. Civ., in caso di successione legittima al coniuge spettano il diritto di abitazione e il diritto di uso sui mobili di corredo, oltre al valore della quota ereditaria.

Per quanto riguarda il coniuge superstite separato, ad esso spettano i medesimi diritti che spettano al coniuge non separato, purché la separazione sia stata senza addebito (123).

Possono verificarsi, invero, anche altre due fattispecie: il caso in cui non vi siano figli e, il caso in cui non vi sia il coniuge. Nella prima situazione l’articolo 582 Cod. Civ. riconosce che, qualora alla morte del de cuius sopravvivano coniuge e ascendenti, fratelli e sorelle, al primo spettano due terzi dell’eredità.

Nel caso, invece, in cui non vi sia il coniuge, ai figli, come disposto dalla legge, spetta l’intera eredità.

Va precisato, invero, ciò che è disposto dall’articolo 566, primo comma, che rientrano nella denominazione di figli, ai quali spetta, dunque, l’intera eredità in mancanza di coniuge, anche

122 A titolo di esempio, l’articolo 581 Cod. Civ. indica come concorrenti il coniuge superstite, i figli, nella successione

ereditaria dell’altro coniuge e genitore

123 La disposizione in riferimento è l’articolo 585 Cod. Civ. In particolare nel caso in cui abbia avuto luogo l’addebito,

al coniuge superstite, si applica l’articolo 548 Cod. Civ. 47

coloro nati al di fuori del matrimonio e gli adottivi. È, tuttavia, interesse del figlio nato al di fuori del matrimonio, che gli sia stata riconosciuta la filiazione, anche per via giudiziale (124).

Quanto ai figli adottivi, è doveroso precisare che, essi succedono all’adottante ma non possono partecipare alla successione dei suoi parenti, secondo quanto dispone l’articolo 567 Cod. Civ. in sostanza, i figli adottivi vengono parificati alla figura del figlio, così detto di sangue, per la nascita del vincolo familiare per cui deriva la successione del genitore adottante.

L’articolo 568 Cod. Civ. inserisce la così detta luctuosa hereditas , in quanto «a colui che muore

senza lasciare prole né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre».

Successione che, appunto, deriva dalla condizione innaturale in cui il padre succeda al proprio figlio. Nel caso in cui, ancora, questo tipo di successione non possa aver luogo per mancanza dei successori, appunto, il padre e la madre, l’articolo 569 Cod. Civ. predispone la chiamata alla successione degli ascendenti: metà di linea materna, metà di linea paterna.

Se, altresì, si pone il caso in cui il de cuius non abbia lasciato prole, genitori e altri ascendenti, la successione spetterà a fratelli e sorelle, ove non vi sia nemmeno il coniuge. Qualora, invece, quest’ultimo concorra nell’eredità, questa spetterà per due terzi al coniuge e per il rimanente terzo a fratelli e sorelle (125).

L’eredità, si devolve in parti uguali ai fratelli e alle sorelle ma, qualora vi sia la concorrenza di germani o genitori, l’articolo 571 Cod. Civ. dispone che ciascuno dei primi consegue per metà la quota conseguita da parte di ogni germano o genitore.

In conclusione, qualora si presentasse il caso in cui, a titolo di esempio, alla morte del de cuius, non sopravvivano coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, l’eredità oggetto di successione, come disposto dall’articolo 572 Cod. Civ., si devolve agli altri parenti di grado prossimo, sino al raggiungimento del sesto grado.

È da osservare, che, trattandosi di sesto grado di parentela, si tratterebbe, comunque, di un rapporto familiare assai lontano, risulta, quindi, assai improbabile che lo Stato possa effettivamente succedere.

La ratio che giustifica la partecipazione alla successione da parte dello Stato, è principalmente legata al rapporto di cittadinanza esistente tra il de cuius e, appunto lo Stato: infatti, secondo l’articolo 49 della legge n. 218/1995, «quando la legge applicabile alla successione, in mancanza

124 In tal senso, ci si riferisce all’articolo 573 Cod. Civ. 125 Cfr. art. 582 Cod. Civ.

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di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano».

Inoltre, l’articolo 586, primo comma, dispone che: «in mancanza di altri successibili, l’eredità è

devoluta allo Stato». Da questa disposizione, si ricava che, la successione dello Stato, rientra

nella fattispecie prevista dalla successione necessaria in quanto, ne è predisposto automaticamente l’acquisto, senza alcuna accettazione. Sempre il medesimo articolo 586, predispone che lo stesso Stato, risponde dei debiti ereditari, solamente entro il valore dei beni acquistati, come fosse, dunque, un’accettazione beneficiata.

Essendo lo Stato, l’ultimo soggetto, previsto dalla legge, che può acquistare l’eredità, questi, non può sottrarsi alla successione. Ne deriva, dunque, la scelta del legislatore, di stabilire che lo Stato non può rinunziare all’eredità.