1.5 Obblighi e facoltà dell’erede
1.5.4 La rinunzia all’eredità da parte del Delato
Durante la delazione, periodo che intercorre tra l’apertura della successione e accettazione dell’eredità, il soggetto delato dell’eredità ha la facoltà di determinare, in autonomia, se sia opportuno, ovvero se non lo sia, procedere alla relativa accettazione dell’asse ereditario, diventando così erede. Non vi è, quindi, un obbligo legislativo che imponga il delato ad accettare l’eredità in questione ma, anzi, l’ordinamento giuridico fa salva la facoltà di rinunziarvi.
Va precisato che, qualora non vi sia un’espressa rinuncia all’eredità, da parte dell’interessato, si può egualmente ottenere lo stesso risultato semplicemente attendendo il termine per l’accettazione dell’eredità stessa, previsto dal Codice Civile in 10 anni (109), perdendo così la propria qualità di erede.
È, inoltre da rilevare che la rinunzia all’eredità è, assieme all’accettazione, un atto unilaterale e che, va compiuto con le stesse modalità previste per l’accettazione con beneficio di inventario (110).
Durante la delazione, dunque, il delato può, ragionevolmente, decidere di non accettare l’eredità: tale atto può trovare innumerevoli motivazioni che spaziano dalla scarsa stima nei confronti della persona defunta, che non si ha interesse a succedere per ragioni personali, alla più comune situazione ove non si intenda accettare un patrimonio gravato pesantemente da debiti, impedendo in tal modo la confusione del patrimonio ereditario. Resta possibile, comunque, la facoltà di godere dell’accettazione beneficata anche se, come visto in precedenza (111), tale strumento può risultare di complessa applicazione data
109 Art. 480 Cod. Civ.
110 Infatti, l’articolo 519 Cod. Civ. riporta la medesima procedura prevista nell’articolo 484 Cod. Civ. 111 Si veda, in tal argomento, il paragrafo precedente; Accennato al periodo precedente
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la laboriosa procedura, e può, invero, essere un deterrente per procedere all’accettazione dell’eredità.
La rinunzia all’eredità va inteso come un negozio giuridico abdicativo attraverso il quale si estingue il diritto, per il delato, di accettare il patrimonio devolutogli dal defunto. In via generale, inoltre, la rinunzia presenta le stesse caratteristiche normative appartenenti all’accettazione beneficiata.
Come effetto diretto della rinunzia, intuitivamente, si ha la perdita dell’eredità con la conseguenza che colui che la rifiuta è considerato, come regola l’articolo 521 Cod. Civ., come se non fosse mai stato chiamato, quindi, agisce retroattivamente.
La rinunzia, inoltre, può essere disposta da parte di qualunque chiamato all’eredità, anche se, invero, l’articolo 586 Cod. Civ. dispone che lo Stato non possa rinunziarvi.
È, comunque, da rammentare che, chiunque sottragga o nasconda beni ereditari, perde la propria facoltà di rinunziare all’eredità, diventando erede semplice (112).
Il rinunziatario, ancora, può manifestare il suo rifiuto, pena nullità, soltanto da quando sia aperta la successione ed, inoltre, l’articolo 520 sancisce che non può esservi una rinunzia parziale, a termine o sotto condizione.
Applicando il negozio della rinunzia, si produce un effetto diretto nei confronti di coloro, i quali, sono chiamati all’eredità di ordine inferiore. Negli artt. 522 e 523 Cod. Civ., infatti, vi sono indicate dei soggetti ai quali spetta il diritto di subentrare all’accettazione, in caso di rinunzia da parte del soggetto titolare del diritto. A titolo di esempio , se nel testamento del de cuius vi sia scritta l’intenzione di accogliere come delato all’eredità un soggetto il quale non intende accettarla, in tal caso, ove sia previsto dal codice, opera la chiamata in sostituzione.
Il Codice Civile, inoltre, contempla la possibilità per il rinunziante di poter revocare tale negozio: infatti l’articolo 525 Cod. Civ. prevede che sino a quando non sia ancora caduto in prescrizione il diritto di accettare l’eredità da parte del delato, vale a dire 10 anni dal momento dell’apertura della successione, qualora sia stata dichiarata, la rinunzia è revocabile salvo che, nel frattempo, non sia già stata acquistata l’eredità da parte di altri delati. Va specificato che, mediante tale istituto, si accetta direttamente l’eredità, dunque è un mero atto volto, più che alla revoca della rinunzia, alla conferma dell’accettazione
112 Sul punto si confronti quanto già detto nel paragrafo precedente
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ereditaria (113). Sempre in relazione al medesimo articolo, si vuole precisare che, in ragione dell’articolo 479 Cod. Civ., la stessa facoltà di accettare l’eredità del rinunziante, può spettare di diritto anche ai suoi eventuali successori. Infine l’articolo 525 Cod. Civ. si conclude stabilendo che l’accettazione del rinunziante non pregiudica le ragioni acquistate, da terzi soggetti, sopra i beni dell’eredità.
La rinunzia all’eredità è, infine,è questione che coinvolge gli interessi dei creditori del delato, i quali, in caso di accettazione avrebbero potuto contare su un patrimonio più vasto sul quale rivalere propri diritti di credito. A tutela delle loro ragioni, l’articolo 524 Cod. Civ., riferisce una particolare figura di impugnazione esercitabile, appunto, dai creditori che intendano soddisfare le proprie ragioni sui beni ereditari. Con tale istituto, quindi si autorizzano i creditori a procedere esecutivamente sui beni ereditari, sino a quando non siano stati soddisfatti i loro crediti.
Da osservare che, qualora lo strumento dell’impugnazione della rinunzia da parte dei creditori venga correttamente posto in essere, è necessaria l’autorizzazione del giudice che, invero, potrebbe anche negarla qualora non sussistano fondate ragioni per ritenere che i beni del debitore- delato, non siano sufficienti a soddisfare i creditori. A tal proposito si precisa che il diritto per i creditori di esercitare tale azione si prescrive passati i cinque anni dalla rinunzia dell’eredità da parte del delato, secondo il medesimo articolo 524 Cod. Civ.
113 Sul punto G. BONILINI, op. cit., p. 150
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