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Il patto di famiglia ed il divieto dei patti successori

4.3 Il patto di famiglia

4.3.1 Il patto di famiglia ed il divieto dei patti successori

Prima di definire la fattispecie del patto di famiglia, è opportuno individuare ciò che l’ordinamento italiano vieta in termini di accordi ante mortem. In tal senso, infatti, l’ordinamento italiano impone il divieto dei patti successori, di cui all’articolo 458 Cod. Civ. Con tale legge, infatti, il legislatore intende escludere l’esistenza di quei negozi giuridici volti all’attribuzione o negazione di diritti, stipulati prima che la successione sia stata aperta.

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha evidenziato come non sia possibile godere di autonomia privata in ambito di eredità poiché il nostro sistema successorio, affida il trasferimento dei rapporti giuridici del defunto, in via primaria al testamento.

la ratio di tale norma, è volta a garantire che non possa verificarsi altrimenti, in quanto un accordo di questo tipo preordinerebbe una mera “successione anticipata”(199). Tali patti, infatti, vengono considerati come meri contratti successori (200), ove la causa rimane quella di regolare una futura successione, che si perfezionerà al momento della morte del de cuius (201). In prima battuta, sembrerebbe che, l’articolo 458 Cod. Civ., introduca una deroga al principio del divieto dei patti successori, citando testualmente: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768bis e

seguenti”. Analizzando le diverse tipologie di patti successori, si può giungere alla conclusione

che il patto di famiglia non rientri, per propria natura, in queste fattispecie.

Secondo un orientamento, il contratto di famiglia, si identificherebbe come mero patto successorio istitutivo, in quanto realizzerebbe l’istituzione di erede (202): in questo senso, si configurerebbe come negozio mortis causa volto al trasferimento dell’azienda. Tale tesi, tuttavia, viene criticata, in primis, poiché si ritiene che il patto di famiglia si configuri come negozio inter

199 Sul punto, tra i diversi studi inerenti alla successione anticipata si veda A. PALAZZO, Autonomia contrattuale e

successioni anomale, Napoli, 1983; vd. Inoltre G. DE NOVA, Successioni anomale legittime, in Dig. Disc. Prv. – Sez.

civ., XI, Torino, 1999, pag. 182 ss.

200 Cass. Civ. 3 marzo 2009, n. 5119, in Mass. Giur. It 201 Si veda, in particolare F. SCODELLARI, op. cit., p.744 ss.

202 F. CORRENTE, , Il patto di famiglia: una nuova legge al servizio dell’impresa, in CNN NOTIZIE , del 29 marzo 2006,

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vivos, il quale produce effetti immediati e definitivi, poi perché i beneficiari vengono individuati già quando avviene la stipula del contratto (203).

Inoltre, si precisa che l’assegnatario otterrà la proprietà indipendentemente dal fatto che assuma la qualità di erede, poiché, invero, potrebbe anche non accettare l’eredità (204).

Abbandonata, per ovvie motivazioni, la tesi per la quale il contratto di famiglia possa configurarsi come patto successorio istitutivo, secondo altra dottrina, tale accordo potrebbe identificarsi come atto dispositivo delle quote di legittima, derogando quindi ai così detti patti successori dispositivi (205).

Tale tesi è, tuttavia, confutabile ritenendo che l’assegnatario del patto, non possa, invero, disporre dei propri diritti di una futura successione, anche in ragion del fatto che egli riceve direttamente il bene dal de cuius. Inoltre, va considerato come gli effetti del contratto sono immediati e non decorrono, dunque, dal momento in cui la successione sarà aperta (206).

Passando, quindi, all’ultima fattispecie in contrasto con l’articolo 458 Cod. Civ., parte degli studiosi afferma che si verifica un patto successorio di carattere rinunziativo, in quanto i discendenti non assegnatari del patto rinunziano ai propri diritti di legittima che spettano loro su una successione non ancora aperta (207). Sempre tale tesi, afferma che, il carattere rinunziatario insito nel contratto si concretizzi poiché dal momento in cui si sottoscrive il medesimo atto, si rinunzierebbe definitivamente alla legittima che spetterebbe al momento dell’apertura della successione su quei determinati beni (208).

In contrario, anche in questo caso, va osservato come il trasferimento scaturente dal contratto è immediato, così come lo è la determinazione dei beneficiari e l’oggetto del medesimo atto. In tal senso, dunque, non si configurerebbe un mero patto successorio ma, una disapplicazione del criterio collattizio e dell’azione di riduzione prevista ex lege, in favore degli assegnatari del patto. Inoltre, valgono le motivazioni prima esposte in riferimento all’attribuzione di atto inter vivos e non, dunque, per causa di morte. Ne deriva che non può costituirsi patto successorio la rinunzia

203 In tal senso si veda anche G. PETRELLI, La nuova disciplina del patto di famiglia, 2006, p. 409 204 Sul punto sempre G. PETRELLI, op. cit., p. 409

205 M.C. ANDRINI, Il patto di famiglia, tipo contrattuale e forma negoziale, in Vita Notarile, 2006 p. 32;

206 in tal senso A. RESTUCCIA, Divieto dei patti successori, successione nell’impresa e tutela dei legittimari: esigenze

di protezione a confronto, in U. LA PORTA, Il patto di famiglia, Torino, 2007, p.57-58; G. CASU, i patti successori, in AA. VV., Testamento e patti successori, diretto da L. LIBERATI, BOLOGNA, 2006, p.540

207 A. MERLO, Il patto di Famiglia, in CNN Notizie, del 14 febbraio 2006, p. 6; G. OBERTO , Lineamenti essenziali del

patto di famiglia, in Fam. E Dir., 2006, p. 415.; L. GENGHINI- C. CARBONE, Le successioni per causa di morte, II, in Manuali Notarili, a cura di L. GENGHINI, IV, Verona, 2012, p. 1572

208 A. L. BONAFINI, Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio, in Contr. E Impr., 2006, p. 1205

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alla liquidazione, rientrando come causa di estinzione di rapporto obbligatorio, tipicamente riconducibile nella fattispecie degli atti tra vivi (209).

Il legislatore, concludendo, intende escludere l’esistenza di aspettative o speculazioni che riguardino la futura morte di un soggetto e, inoltre, intende salvaguardare la genuinità delle disposizioni mortis causa, poste in essere nel testamento, atto meramente individualistico e non scaturente dall’accordo tra due parti.