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Le esclusioni oggettive del diritto di accesso alle informazioni ambientali

CAPITOLO II: I CASI DI ESCLUSIONE DELL’ACCESSO

COMUNITARIA E DALLA GIURISPRUDENZA CEDU

2.1 Le esclusioni oggettive del diritto di accesso alle informazioni ambientali

2.1 Le esclusioni oggettive del diritto di accesso alle informazioni ambientali

I casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali, previsti dall’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE, sono considerati della vere e proprie deroghe al principio generale di consentirne la più ampia diffusione. Devono dunque essere interpretati in modo molto rigoroso, per non indebolire i principi cardine della direttiva. Tali eccezioni infatti, non divengono delle ipotesi di segreto tout court, ma rappresentano delle ipotesi in cui non sussiste un diritto incondizionato all’accesso da parte del richiedente, cui corrisponderebbe un obbligo di messa a disposizione da parte dell’amministrazione. Le amministrazioni infatti sono chiamate a decidere caso per caso se la divulgazione rechi pregiudizio ad uno degli interessi normativamente individuati.

I casi di esclusione dall’accesso devono essere interpretati in modo restrittivo, con una valutazione ponderata tra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dal rifiuto all’accesso.

Scendendo nello specifico, la normativa comunitaria consente alle autorità pubbliche di rifiutare l’accesso nel caso in cui l’informazione non sia dalla stessa detenuta. Qualora sia a conoscenza che un’altra Amministrazione la possegga, deve trasmetterle la richiesta dandone comunicazione al richiedente o, alternativamente, comunica al richiedente l’Ente che la detiene.

Inoltre, le autorità pubbliche possono rifiutare l’accesso se le richieste risultano manifestamente infondate o se siano formulate in modo troppo generico.

La ratio della norma è di impedire che determinate richieste comportino costi o impegni temporali eccessivi, interferendo per un periodo prolungato nell’attività dell’Amministrazione coinvolta.

Tali ragioni si estendono per analogia agli ulteriori casi previsti dalla normativa relativi a documenti o dati incompleti, oppure a comunicazioni interne.

La richiesta di accesso può essere respinta tout court, in relazione: - alla natura della stessa, qualora sia manifestamente infondata oppure troppo generica; - all'oggetto della domanda, nel caso si tratti di materiale in corso di completamento, documenti incompleti o comunicazioni interne.

Preme evidenziare come sia stato sostituito il precedente concetto di «atti interni», contenuto nella direttiva n. 90/313/CEE, con il più preciso riferimento alle «comunicazioni interne», che meglio definisce i confini di esclusione del diritto di accesso limitandolo alle informazioni relative a comunicazioni tra apparati di uno stesso ente, prive di efficacia esterna, e tenuto conto «dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione».

In modo molto specifico la direttiva prosegue elencando i singoli casi in cui è possibile rifiutare l’accesso poiché recherebbe pregiudizio ad uno degli interessi in essa contemplati, tra cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità stesse, le relazioni internazionali, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, il diritto sulla proprietà intellettuale.

In quest’ultimo caso il richiedente non è autorizzato a riprodurre o sfruttare l’informazione per qualsiasi altro scopo economico senza la preventiva autorizzazione del detentore dei diritti.

Per l’ipotesi di esclusione consistente nella riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui la divulgazione dell’informazione al pubblico non sia stata consentita, si rinvia alla disciplina prevista dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. Nel caso dell’Italia dunque il contemperamento si avrà con l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il giudizio di bilanciamento in tale ambito sarà fondamentale, in quanto se da un lato non si può pretendere che qualsiasi notizia appartenente alla sfera privata dell’individuo resti segreta, dall’altro non si può ammettere la divulgazione di informazioni così intimamente legate alla persona, da concretare una lesione del diritto alla riservatezza nel momento stesso in cui un estraneo ne venga a conoscenza, anche solo con la visione. La direttiva prosegue prevedendo dei casi in cui, pur in presenza di determinate cause di esclusione, l’accesso deve comunque essere consentito.

Nello specifico si dispone che pur in presenza di ragioni di riservatezza delle deliberazioni di autorità pubbliche, dei dati personali o riguardanti una persona fisica, o di tutela dell’ambiente e del paesaggio o degli interessi di chi abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente.

Per tutte le ipotesi previste dal paragrafo 2 dell’art 4 della direttiva 2003/4/CE oltre ai casi di dati, documenti incompleti e a comunicazioni interne, è consentito un

accesso parziale qualora sia possibile estrarre dall’informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso.

Le successive ipotesi di esclusione concernono dunque i casi in cui la richiesta di informazioni può essere legittimamente respinta poichè la divulgazione dell'informazione danneggerebbe una serie di valori degni di considerazione e protezione.

Infine, l’ultimo paragrafo dell’art. 4 della direttiva prevede che il rifiuto di fornire l’informazione richiesta deve essere notificato per iscritto o, se richiesto, in via informatica il prima possibile o al massimo entro un mese; due mesi nei casi di particolare complessità.

All’interno della notifica devono essere precisati i motivi del rifiuto, con l’indicazione della possibilità per il richiedente di attivare la procedura di riesame di cui all’art 6 della direttiva.

Quest’ultima prevede che gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata possano essere riesaminati dalla stessa o da un'altra autorità pubblica, o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito per legge.

Il richiedente inoltre può presentare ricorso innanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge le cui decisioni possano diventare definitive.

All’ampliamento della legittimazione soggettiva all’accesso, si contrappongono dunque regole rigorose sulle limitazioni di carattere oggettivo.

L’atteggiamento della giurisprudenza comunitaria è infatti decisamente orientata a non dilatare eccessivamente la portata delle esclusioni oggettive. Si segnala sul punto la pronuncia della Corte di Giustizia del 9 settembre 1999139 che censura la normativa tedesca, nella parte in cui conserva ancora alcune pesanti limitazioni al diritto di informazione ambientale. “Non autorizzando l'accesso alle informazioni nel corso della durata di un procedimento amministrativo nella misura in cui le pubbliche autorità vengano in possesso di informazioni nel contesto di tale procedimento, non prevedendo nella Umweltinformationsgesetz disposizioni secondo le quali le informazioni in materia di ambiente devono costituire l'oggetto di una comunicazione parziale, nella misura in cui sia possibile stralciare le menzioni attinenti agli interessi contemplati nell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di

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Causa C-217/97, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania, in Racc. 1999, p. I-05087.

accesso all'informazione in materia di ambiente e, non limitando il pagamento di un diritto ai soli casi in cui una comunicazione di informazioni sia effettivamente intervenuta, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi incombenti la norma dell'art. 3, n. 2, primo comma, terzo trattino, e secondo comma, e art. 5 della direttiva 90/313. Il ricorso viene respinto e la Repubblica federale di Germania viene condannata alle spese.”

2.1.a Il segreto industriale nelle direttive comunitarie e nella normativa di