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I limiti all’accesso all’informazione ambientale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

CAPITOLO II: I CASI DI ESCLUSIONE DELL’ACCESSO

COMUNITARIA E DALLA GIURISPRUDENZA CEDU

2.2 I limiti all’accesso all’informazione ambientale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia delle Comunità europee si è espressa più volte in tema di informazione ambientale, precisandone la nozione. Questa va ad assumere una portata dai confini sempre più vasti, in modo tale da garantirne un effettivo diritto all’accesso.

Le prime pronunce sul tema interessano l’art 2 lett. a) della direttiva 90/313, e precisano che la volontà del legislatore comunitario sia quella di dare alla nozione di “informazione relativa all’ambiente” un significato ampio, che comprenda dati e attività sui diversi settori dell’ambiente173.

Al suo interno vi rientrano infatti le informazioni che riguardano sia lo stato dell'ambiente, sia le attività o misure che possono incidere negativamente su di esso, sia anche le attività o le misure destinate a tutelare l'ambiente, senza che l'elencazione contenuta in tale disposizione comporti una qualsiasi indicazione di natura tale da limitarne la portata174.

Tale concetto si estende altresì al parere di un’autorità preposta alla tutela del paesaggio, nell’ambito di un procedimento di approvazione di un progetto di infrastruttura, “se la detta presa di posizione è tale da incidere, relativamente agli interessi di tutela dell’ambiente, sulla decisione di approvazione di tale progetto175”.

Più in generale si può affermare che, “qualsiasi atto, di qualsiasi natura, suscettibile di incidere negativamente o di tutelare lo stato di uno dei settori dell’ambiente compresi dalla direttiva” rientra nella nozione di informazione ambientale.

In base al caso specifico inoltre, la Corte si trova a dover precisare ancora più nel dettaglio cosa rientra all’interno della nozione di informazione ambientale. Ad esempio, nell’ambito di una procedura nazionale di autorizzazione di un prodotto

173 Corte di Giustizia delle comunità europee, 17.06.1998, causa C-321/96, in Racc. 1998, p. I – 03809. Domanda pregiudiziale Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (Germania). Limitazione del diritto di accesso.

174 Corte di Giustizia delle comunità europee, 26.06.2003, causa C-233/00, in Racc. 2003, p. I – 06625. L'ambito di applicazione dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/313, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, dev'essere considerato in modo ampio. La nozione di «informazioni relative all'ambiente» ai sensi della direttiva 90/313 dev'essere intesa come comprendente i documenti collegati all'esercizio di un servizio pubblico. La giurisprudenza nazionale ha ricompreso nella nozione i pani di caratterizzazione e di bonifica dei siti inquinati, un procedimento diretto al taglio di un bosco protetto da vincolo ambientale, le misure di gestione diretta del demanio marittimo, i livelli di inquinamento elettromagnetico, le misure in tema di rifiuti. Non vi rientrano le informazioni sulla manutenzione dei canili e il fenomeno del randagismo.

175 Corte di Giustizia delle comunità europee, 17.06.1998, causa C-321/96, in Racc. 1998, p. I – 03809. Domanda pregiudiziale Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (Germania).

fitosanitario, l’accesso alle informazioni sui residui di tale prodotto sulle piante di insalata176 non può essere rifiutato in nome della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali177, in quanto gli studi e i protocolli sulle sperimentazioni costituiscono informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

Con sentenza del 12 giugno 2003178 la Corte ha però precisato che la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente non ha lo scopo di attribuire un diritto di accesso generalizzato e illimitato all'insieme delle informazioni detenute dall'autorità pubblica e che presentino un rapporto, ancorché minimo, con uno degli elementi dell'ambiente elencati all’art. 2, lett. a) della direttiva 90/313/CEE. Occorre infatti, affinché sorga il diritto di accesso, che tali informazioni rientrino in una o più delle tre categorie elencate da tale disposizione179.

La Corte si è espressa anche con riferimento alle ipotesi di rifiuto180. Con sentenza del 9 settembre 1999181 ha affermato: gli Stati membri hanno la facoltà di

176 Causa C-266/2009.

177 Conclusioni avvocato generale del 23 settembre 2010, causa C-266/2009. Art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio. La Corte si è pronunciata con sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-266/09, in Racc. 2010, p. I – 13119 affermando quanto segue: “La nozione di informazione ambientale deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende l’informazione prodotta nell’ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande. L’art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e dell’interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione di carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.”

178 Corte di Giustizia delle comunità europee, 12.06.2003, causa C-316/2001, in Racc. 2003, p. I – 05995. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Eva Glawischnig e Bundesminister für soziale Sicherheit und

Generationen. La domanda verte sull'interpretazione dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, sulla libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente relativamente alle infrazioni alle norme di etichettatura dei prodotti alimentari derivanti da organismi geneticamente modificati.

179La Corte continua quindi precisando che l'art. 2, lett. a), dev'essere interpretato nel senso che non costituiscono informazioni relative all'ambiente, ai sensi di tale disposizione, né il nome del produttore e la denominazione dei prodotti alimentari che siano stati oggetto di provvedimenti amministrativi di controllo volti a verificare l'osservanza del regolamento n. 1139/98, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, né il numero di sanzioni amministrative inflitte a seguito di tali controlli, né, infine, i produttori e i prodotti cui le dette sanzioni si riferiscono. Infatti, il regolamento n. 1139/98 è diretto ad aggiungere informazioni supplementari oltre a quelle la cui menzione è già obbligatoria nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari in forza della direttiva 79/112, la quale, da parte sua, non è stata concepita come misura diretta a tutelare l'ambiente.

180 Corte di Giustizia delle comunità europee, 17.06.1998, causa C-321/96, in Racc. 1998, p. I – 03809. Domanda pregiudiziale Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (Germania). Limitazione del diritto di accesso. L’art 3 n. 2 terzo trattino prevede una deroga rispetto al regime generale di accesso per i procedimenti giurisdizionali, di inchieste o di un’azione investigativa preliminare. Quest’ultima dev’essere intesa come la fase che precede immediatamente il procedimento contenzioso o quasi

negare l’accoglimento di una domanda di informazioni in casi tassativamente elencati. Inoltre sussiste l’obbligo di comunicare le informazioni da cui è possibile estrapolare i dati coperti da riservatezza o da segreto, ponendo a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e disciplinando direttamente la situazione giuridica dei singoli che beneficiano del diritto di ottenere comunicazione delle informazioni.

Le eccezioni al principio della comunicazione delle informazioni relative all'ambiente ed i motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicazione di tali informazioni devono essere interpretati in modo restrittivo182.

L'autorità pubblica deve fornire d'ufficio i motivi della sua decisione di rigetto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente, senza che il richiedente debba presentare una domanda specifica in tal senso. Nell'ipotesi del silenzio dell'amministrazione, i motivi possono essere comunicati in un momento successivo. La comunicazione deve intervenire nei due mesi seguenti l'introduzione della richiesta iniziale, poiché tale comunicazione deve essere considerata come una «risposta» ai sensi della direttiva183.

Il termine di due mesi per avere accesso alle informazioni ambientali è perentorio e decorre dalla data della domanda.

Un comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione in seguito alla richiesta di accesso equivale a provvedimento implicito di rigetto impugnabile secondo i rimedi amministrativi o giudiziari previsti nei singoli ordinamenti nazionali. Qualora però, in seguito al formarsi del silenzio rigetto, non intervenga nel termine perentorio di due mesi dalla richiesta d’accesso un’esplicitazione dei motivi del diniego, il provvedimento amministrativo sarà viziato da illegittimità, in base al diritto comunitario vigente184.

La Corte di Giustizia è inoltre dovuta intervenire con delle sentenze di condanna a carico dell’Italia, dell’Austria e dell’Irlanda per il mancato recepimento della normativa in materia di informazione ambientale.

contenzioso, necessaria per acquisire prove o istruire un procedimento prima che si apra la fase processuale vera e propria.

181 Corte di Giustizia delle comunità europee, 09.09.1999, causa C-217/97, in Racc. 1999 p. I – 05087. Art 3, n. 2 primo comma della direttiva 90/313 sulla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.

182 Corte di Giustizia delle comunità europee, 26.06.2003, causa C-233/00, in Racc. 2003, p. I – 06625. Finalità della direttiva 90/313.

183 Corte di Giustizia delle comunità europee, 26.06.2003, causa C-233/00, in Racc. 2003, p. I – 06625. Art. 3, n. 4, della direttiva 90/313.

184Corte di Giustizia delle comunità europee, 21.04.2005, causa C-186/04, in Racc. 2005, p. I – 03299. Domanda pregiudiziale da parte del Belgio. Tutela del diritto di accesso alle informazioni ambientali. Art 3 n. 4 dir. 90/313/CE.

Nello specifico, la prima185 poichè non si era conformata alla direttiva sulla partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale; la seconda186 e la terza187 per la mancata adozione nei tempi prescritti della Direttiva 2003/4/CE.

Da ultimo preme sottolineare come il diritto all’informazione ambientale riceva disciplina non solo all’interno di una normativa espressamente dedicata a tale materia, ma anche all’interno di direttive che si occupano di altre tematiche, e che contengono disposizioni aventi ad oggetto l’accesso in materia ambientale, in quanto direttamente connesse alla tutela del patrimonio comune ambiente.

I principi che la Corte crea con le sue pronunce sul diritto di accesso all’informazione ambientale derivano dunque da un’analisi congiunta della disciplina generale e di quella particolare. Non si può prescindere, nello studio di questa materia, dall’analizzare anche quella normativa di settore che, nel tutelare un determinato contesto ambientale, dedica delle disposizioni precise all’informazione ambientale.

I paragrafi successivi analizzeranno le più recenti pronunce della Corte aventi ad oggetto l’ampiezza della portata del diritto di accesso all’informazione ambientale: nello specifico si tratterà di particolari normative di settore collegate in modo esplicito o implicito all’accesso in materia ambientale.

185 Corte di Giustizia delle comunità europee, , 31.01.2008, causa C-69/07, in Racc. 2008 p. I – 00018, sez. VIII. La Corte condanna l’Italia per inadempimento comunitario.

186 Corte di Giustizia delle comunità europee, 05.07.2007, causa C- 340/06, in Racc. 2007, p. I – 00096, sez. VI. La Corte condanna l’Austria.

187Corte di Giustizia delle comunità europee, 03.05.2007, causa C-391/06, in Racc. 2007, p. I – 00065, Sez. VII. La Corte condanna l’Irlanda per inadempimento comunitario.

2.2.a L’emissione di OGM nell’ambiente e le informazioni coperte da