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Gli strumenti di diffusione dell’informazione in materia ambientale

CAPITOLO III: IL BILANCIAMENTO DI INTERESSI TRA

L’INFORMAZIONE AMBIENTALE ED IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

3.6 Gli strumenti di diffusione dell’informazione in materia ambientale

In Italia, il tema dell’informazione ambientale ha avuto origine con l’istituzione del Ministero dell’Ambiente nel 1986 con la legge 8 luglio 1986 n. 394. Originariamente l’informazione al pubblico è stata affidata al Servizio di Valutazione di Impatto ambientale e successivamente, con la legge 61/94 al sistema delle Agenzie di protezione ambientale (APAT, ARPA, APPA).

Ad un’attenzione sempre crescente per tale tematica si aggiunge il processo di riforma della Pubblica Amministrazione che, con le leggi n. 241/1990 e 142/1990 attribuisce un ruolo centrale agli enti locali.

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è un’applicazione concreta del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, in cui l’accountability (nel senso di rendere noto) e il reporting ai cittadini acquistano un significato fondamentale. Peculiarità dell’accesso all’informazione ambientale è che al diritto del cittadino di informarsi si affianca quello ad essere informato.

Accanto alaccesso” si colloca dunque l’“informazione-divulgazione”, caratterizzata dall’essere massiva, dall’avere quali destinatari la generalità dei soggetti, in quanto capace di raggiungere tutti i cittadini, indipendentemente da un loro interessamento specifico alle tematiche ambientali. Tale forma di conoscenza si esplica con una trasmissione di dati in modo unidirezionale, dall’autorità pubblica che la detiene al cittadino.

I soggetti fruitori di tali informazioni possono essere: l’intera comunità nazionale oppure i cittadini di una specifica realtà territoriale, nei casi ad esempio di realizzazione di una nuova opera industriale modificativa dell’equilibrio ecologico esistente oppure di una calamità naturale367.

Tali informazioni saranno assicurate alle popolazioni interessate senza che sia necessaria una richiesta a monte.

367 Il decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, come modificato da dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241; dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257; dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151; e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39, che attua le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, prevede agli articoli 127-131 un obbligo di informazione per le popolazioni interessate dai casi di emergenza radiologica, nei casi di incidenti nucleari o di eventi che causino immissioni di radioattività nell’ambiente. Per completezza si richiama altresì l’art 16 comma 2 della Convenzione di Vienna sulla sicurezza nucleare del 20 settembre 1994, in cui si prevede che le popolazioni coinvolte in un’emergenza radiologica causata da un mpianto nucleare ricevano dal proprio Stato le informazioni sui piani e le azioni di emergenza. Tale Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 19 gennaio 1998 n. 10, in GU n. 28 del 4 febbraio 1998. Per il riparto di competenze in materia si rinvia all’art 112 comma 3 lett. D) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, inGU

L’aspetto teleologico di tale forma partecipativa è rappresentato da un coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni in materia ambientale, in modo tale da divenire un valido strumento che tuteli contemporaneamente gli interessi dei privati e dell’Amministrazione competente, in quanto l’ambiente costituisce un valore irrinunciabile per l’umanità intera.

Affinchè la divulgazione sia effettiva è di rilevante importanza il mezzo di diffusione scelto, che deve consentire un’ampia ed agevole propagazione delle informazioni.

Il D.Lgs. 195/2005 afferma in modo specifico l’obbligo, in capo alla pubblica amministrazione, di diffondere l’informazione ambientale a prescindere da una richiesta di accesso espressa. Tale compito può essere attuato in concreto attraverso: la creazione di banche dati in cui trasferire le informazioni da diffondere; un reporting costante, con documenti informativi tematici; seminari divulgativi e informativi.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha un doppio ruolo: diffondere le informazioni sullo stato dell’ambiente detenute dalle pubbliche amministrazioni368 e garantirne la qualità. Tale compito viene svolto con l’ausilio dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente (APAT).

L’APAT svolge compiti e attività tecnico scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo ed è integrata in un sistema a rete, il sistema delle Agenzie Regionali e Provinciali, che consente un dialogo integrato ed un interscambio di informazioni relative alle differenti realtà territoriali. L’APAT inoltre pubblica documenti scientifici quali il Rapporto nazionale sui rifiuti, il Rapporto sulla qualità dell’aria negli ambienti urbani, l’annuario dei dati ambientali.

368La diffusione viene attuata attraverso: banche dati, quali ad esempio la banca dati cartografica e quella del sistema di difesa del mare; reporting, il più importante è la Relazione sullo stato dell’ambiente, documento di sintesi sulla situazione ambientale; campagne di sensibilizzazione, informazione e progetti di educazione ambientale.

La banca dati cartografica è contenuta all’interno del Portale Cartografico Nazionale (PCN), parte dagli anni 1989/90 e arriva sino ad oggi, e vi si può accedere senza oneri. Il PCN è il fulcro centrale del Sistema Cartografico Cooperante (SCC), che consente alle pubbliche amministrazioni centrali e locali di scambiarsi informazioni sul territorio e l’ambiente in modo rapido.

Nella banca dati del Sistema di Difesa del Mare (Si.Di.Mar.) è possibile acquisire attraverso il sistme di informazioni geografiche (GIS) informazioni relative a dati ambientali marini (DAM); distribuzione degli organismi alieni nel Mediterraneo; mappatura costiera delle praterie di Posidonia oceanica in Italia; posizione e confini delle aree marine protette istituite, spiaggiamenti di cetacei, squali e tartarughe marina in Italia.

Dal 1998 l’Agenzia ha riorganizzato il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), creando la SINAnet369, la cui finalità è la raccolta, diffusione ed elaborazione di dati e informazioni derivanti dal monitoraggio ambientale, dalle iniziative di controllo delle fonti di inquinamento, dall’integrazione con i sistemi informativi di Regioni e Province.

Le banche dati del SINA370, le pubblicazioni, e la maggior parte dei documenti dell’APAT sono disponibili sul sito web dell’Agenzia371, nel rispetto della Convenzione di Aarhus. In tale sito è possibile altresì accedere ai servizi rivolti all’utenza, tra cui ad esempio seminari, stages, corsi e tirocini372.

A livello centrale è l’APAT che si occupa della diffusione delle informazioni ambientali a carattere nazionale, a livello locale sono invece le diverse Agenzie territoriali (Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale - ARPA, APPA) a svolgere tale compito.

Le Agenzie per la protezione ambientale sono nate con l’approvazione della legge n. 61 del 21 gennaio 1994373, che ha previsto la riorganizzazione dei controlli ambientali, abrogando le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale. Esse svolgono attività di: controllo, attraverso monitoraggi sulle variabili ambientali; supporto tecnico-scientifico e giuridico per regioni, province e comuni; pianificazione ambientale e autorizzazione; formazione e educazione ambientale. L’attività di diffusione di dati e di informazioni ambientali avviene attraverso le Relazioni sullo stato dell’ambiente, gli Annuari statistici, i documenti tematici, che si basano sul Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), che è il riferimento regionale del SINAnet.

369 Art 15 comma 1 del DPR n. 207 del 8 Agosto 2002, in GU n. 222 del 21.09.2002 suppl. ord. 188. Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell’art 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300.

370 Tra le diverse banche dati ricordiamo ad esempio: Banca dati indicatori ambientali (Annuario), Bollettino Giornaliero della Marea a Venezia, Bollettino Siccità, Buone Pratiche (GELSO), Catalogo delle faglie capaci (ITHACA), Database nazionale Sinkhole, Dati Mareografici e Ondametrici, Dati Meteoclimatici (banca dati SCIA), Dati di Qualità dell’aria, Inventario delle emissioni in Atmosfera (CORINAIR – IPCC).

371 www.apat.gov.it.

372 www.formeducambiente.apat.gov.it. Da tale sito si può accedere, ad esempio, all’Ecocatasto, un database che contiene le informazioni sullo stato dell’ambiente delle piccole realtà locali, all’Ecopiano, in cui si trovano e all’Ecobilancio, in cui si confrontano le soglie previste dalla normativa.

373 Legge 61 del 21 Gennaio 1994, in GU n. 21 del 27 Gennaio 1994. Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del D.L. 4.12.1993 n. 496 concernente “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente”.

Un ultimo cenno va fatto ai Punti Focali Regionali374 che rappresentano un ulteriore polo regionale all’interno del SINA. Questi sono designati dalle Regioni e dalle Province autonome ed elaborano e assicurano la visibilità di dati e di informazioni ambientali.

374 I punti Focali Regionali (PFR) sono stati creati in base al “Programma di sviluppo del sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale” predisposto dall’ANPA, di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 3297 del 29.10.1998 e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni, Province autonome nella seduta del 22.11.2001.