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I vizi esistenti “al momento della consegna”: compatibilità con il principio consensualistico e con la regola res perit domino.

Ai sensi dell’art. 130 cod. cons. il venditore è responsabile per i difetti di conformità esistenti “al momento della consegna”.

Ci si chiede se la nuova disciplina sia compatibile, da un lato, con il principio consensualistico e, dall’altro, con la regola res perit domino, rispettivamente espressi negli artt. 1376 e 1465 c.c..

6.1. Compatibilità con il principio consensualistico

Nell'ipotesi di vendita di un bene di consumo ab origine viziato, l'immediato passaggio di proprietà del bene, in virtù del principio consensualistico, mal si concilia con l'obbligo, posto a carico del venditore ai sensi dell'art. 129 del Codice del consumo, di consegnare un bene “conforme”.

Ed infatti, da un lato, per effetto del consenso legittimamente prestato dalle parti (ovvero per effetto dell'individuazione, nell'ipotesi di vendita di beni fungibili), si determina l'immediato acquisto del bene al patrimonio del compratore, nello stato in cui si trovava al momento del perfezionamento della vendita (ovvero al momento dell'individuazione); dall’altro lato, si impone al venditore di consegnare un bene che non solo sia idoneo all'uso e conforme alla descrizione fattane, ma che sia anche dotato delle qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in relazione alle descrizioni pubblicitarie fatte dal produttore e, eventualmente, sia anche idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore stesso.

In prima approssimazione, potrebbe ritenersi che la disciplina sulle vendite dei beni di consumo abbia introdotto una deroga al principio consensualistico: essendo previsto l'obbligo del venditore di consegnare beni mobili “conformi”, nelle vendite di beni di consumo il trasferimento della proprietà andrebbe individuato nel

momento della consegna stessa e non in quello, antecedente, dell'incontro dei consensi. Il principio consensualistico, pertanto, rimarrebbe ancora in vigore per le sole vendite escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Secondo la tesi in esame la deroga si ispira alla regola adottata dalla Convenzione di Vienna96. Inoltre gli Stati membri non possono tener ferme o adottare norme che trasferiscano al compratore il rischio di difetti intervenuti prima della consegna, perché ciò comporterebbe una diminuzione del livello minimo di tutela sancito dalla direttiva in favore di quel soggetto.

Più in generale, la centralità assunta dalla consegna come momento esecutivo del contratto, esonera il compratore dal rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna per causa non imputabile al venditore; il fondamento della norma sul passaggio del rischio va ravvisato nell’esigenza che il compratore non subisca il rischio di eventi che prima della consegna non sono nella sua sfera di controllo.

La regola espressa nell'art. 1376 c.c., tuttavia, costituisce un principio generale che difficilmente può ritenersi superato, per implicito, a seguito dell'emanazione di una normativa settoriale.

Si deve sottolineare, peraltro, che gli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/2005 non si pongono come alternativi rispetto alla disciplina codicistica della vendita ma, semplicemente, si affiancano ad essa, al solo fine di incrementare le tutele in favore del consumatore .

Inoltre il 14° considerando della Direttiva dichiara che la disposizione sulla responsabilità del venditore per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna non implica che gli Stati membri debbano modificare le proprie norme sul trasferimento del rischio; il predetto considerando è posto a base delle argomentazioni della dottrina secondo la quale la disciplina italiana sulla vendita

96 M. NUZZO, in Nuove leggi civ., 1989, 122: le norme della Convenzione “individuano il momento del

passaggio al compratore del rischio per il perimento o il danneggiamento dei beni, non più legato, secondo il tradizionale canone res perit domino, al trasferimento della proprietà”.

mobiliare avrebbe conservato il principio del passaggio del rischio al momento del trasferimento della proprietà.

Se, allora, è preferibile ritenere che il principio consensualistico rimanga pienamente in vigore anche per le vendite di beni di consumo, deve necessariamente concludersi che, nonostante l'immediato passaggio di proprietà in capo al compratore, per effetto del semplice consenso legittimamente manifestato dalle parti, l'art. 129 (1519 ter c.c.), nello specificare l'obbligo di consegnare un bene “conforme”, abbia posto a carico del venditore di beni di consumo un obbligo ulteriore, consistente nel recuperare la conformità del bene trasferito alle caratteristiche e qualità di quello oggetto del contratto.

Nella chiara ottica di protezione del consumatore in cui si muove il legislatore comunitario, dunque, al tradizionale obbligo di dare, scaturente dal contratto di compravendita, se ne aggiunge uno ulteriore di facere, il cui contenuto è puntualmente descritto nell'art. 129 d.lgs. n. 206/2005 .

6.2. Compatibilità con la regola res perit domino

Come è noto, in base all’art. 1465, c.c., nella vendita, così come in tutti i contratti ad effetto reale in generale, nei quali il trasferimento della proprietà avviene per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, il rischio del perimento del bene e dei vizi sopravvenuti, per causa non imputabile all'alienante, resta a carico dell'acquirente, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.

La previsione dell'obbligo di consegnare un bene “conforme”, in virtù del quale il venditore professionale di beni di consumo sembrerebbe rispondere di ogni difformità esistente al momento della consegna, anche di quelle manifestatesi successivamente alla conclusione del contratto, si pone in apparente contrasto con il sistema codicistico.

Ove si ritenga che il principio consensualistico sia stato superato a seguito dell'emanazione della nuova disciplina, il problema di compatibilità con la regola res

perit domino non si pone affatto: la sopportazione dei rischi sopravvenuti alla conclusione del contratto, da parte del venditore di beni di consumo, infatti, costituirebbe la logica conseguenza dello spostamento in avanti dell'effetto traslativo al momento della consegna della res.

Ma se — come preferibile — si opta per il pieno vigore del principio consensualistico, deve ritenersi che il d.lgs. n. 24/2002 abbia derogato proprio alla regola res perit domino: sarebbe del tutto illogico, infatti, sostenere che il rischio passa in capo al compratore al momento del trasferimento del diritto, coincidente con quello della conclusione del contratto e, al tempo stesso, affermare che il venditore, fino alla consegna, risponde comunque di ogni difformità sopravvenuta .

Con riferimento alle sole vendite di beni di consumo, pertanto, l'art. 1465 c.c. va disapplicato ed il venditore deve conseguentemente essere chiamato a rispondere sia per i vizi sopravvenuti alla conclusione del contratto ed anteriori alla consegna che, a fortiori, per il perimento sopravvenuto del bene, indipendentemente da qualunque valutazione di responsabilità . Soluzione, peraltro, che deve ritenersi preferibile, anche al fine di evitare un’arbitraria riduzione dell'ambito di tutela del consumatore, rispetto a quanto stabilito dalla direttiva .

CAPITOLO III

L’AMBITO APPLICATIVO DELLA DISCIPLINA DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO.