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Le garanzie convenzional

Il termine “garanzia”, nell’accezione del diritto comunitario, assume un significato diverso e più ristretto rispetto a quello attribuitogli nel nostro ordinamento giuridico: le “garanzie” oggetto della direttiva sono infatti esclusivamente quelle che i distributori ed i produttori offrono volontariamente ai consumatori, a tutela nei confronti di qualsiasi difetto che il bene possa presentare dopo l’acquisto.

Per tale motivo il legislatore nazionale, in fase di recepimento, per evitare eventuali incertezze interpretative, ha precisato che la nuova disciplina concerne “garanzie convenzionali ulteriori” (art. 128, comma 2 lett. c).

Si tratta di strumenti di marketing utilizzati dagli operatori economici per guadagnare una maggiore concorrenzialità sul mercato257.

Tali garanzie convenzionali, per definizione non obbligatorie, nel caso in cui vengano prestate devono comunque rispettare determinati oneri formali e contenutistici, come stabilisce l’art. 133 del cod. cons.. Tale norma specifica altresì che “la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità”, onde evitare una eventuale induzione in errore dei consumatori258.

La norma pone quindi una equiparazione tra dichiarazione di garanzia e relativa informazione pubblicitaria, che fa sì che i produttori e rivenditori che offrono “garanzie convenzionali ulteriori” incorrono in una responsabilità non precontrattuale ma contrattuale anche nell'ipotesi in cui dovessero disattendere

257 Per riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di garanzie associate alla vendita di

beni di consumo, sotto il profilo della violazione dell'art. 85 del Trattato in tema di concorrenza, cfr. R. LODOLINI, La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo: prime osservazioni, op. cit., 1275 e ss..

258 Cfr. il considerando 21 della direttiva: “considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda alcune

categorie di beni, che i venditori e i produttori offrano garanzie sui beni contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può contribuire ad una maggiore concorrenza nell'ambito del mercato; che siffatte garanzie, pur essendo legittimi strumenti di marketing, non dovrebbero indurre in errore il consumatore; che al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie dovrebbero contenere determinate informazioni, tra cui la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge”.

quanto promesso esclusivamente mediante pubblicità commerciale.

I messaggi pubblicitari infatti, anche se non riportati nell’assunzione della garanzia, si configurano, anche in tal caso, come offerte contrattuali in senso tecnico e, come tali, vengono ricondotti dal legislatore comunitario al contenuto della garanzia convenzionale.

Già in altre direttive comunitarie a tutela del consumatore si è cercato di superare la distinzione tra informazione precontrattuale e dichiarazione negoziale: si pensi, ad esempio, all'ampiezza e alla portata degli obblighi informativi previsti: nella direttiva 1990/314/CEE, relativa a viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”; nella direttiva 1994/47/CE, in materia di multiproprietà; nella direttiva 1997/7/CE, in materia di contratti a distanza.

Sul punto è stato affermato che “quella che in passato era una distinzione (percepita come) sufficientemente netta tra l'attività pubblicitaria, la fase precontrattuale — comprensiva di tutti gli strumenti di informazione precontrattuale — ed il contratto e veniva rappresentata generalmente come una serie di fenomeni in sequenza temporale, oggi presenta significative aree di interferenza per cui gli strumenti pubblicitari assolvono frequentemente ad una funzione di informazione precontrattuale e dunque sono assoggettati alle regole riguardanti tale settore e a loro volta gli strumenti di informazione precontrattuale sono suscettibili di divenire parte integrante del contratto (...). Si è visto come vi possano essere messaggi pubblicitari caratterizzati da scarsissimo contenuto informativo e messaggi che, invece, veicolano al destinatario una grande quantità di informazioni, alcuni dei quali si configurano come offerte contrattuali in senso tecnico. La comunicazione pubblicitaria, trasferendo informazioni, può generare affidamento del destinatario; il problema riguarda allora il livello di vincolatività generato dalla trasmissione di informazioni in sede di comunicazione pubblicitaria e le conseguenze derivanti dalla violazione del vincolo. La violazione del vincolo produce diversi effetti sia sul terreno della responsabilità sia su quello della validità del contratto qualora questo sia stato concluso (...). È noto come la giurisprudenza

tenda ad applicare la responsabilità precontrattuale prevalentemente ad ipotesi in cui il contratto non sia stato concluso, cosicché, nel caso di pubblicità commerciale cui sia seguita la stipulazione del contratto, non di responsabilità precontrattuale bisognerebbe parlare ma di responsabilità contrattuale per effetto dell'assorbimento del contratto” 259.

Con riferimento al profilo contenutistico, l'art. 133, comma 2, impone, a chi offre una garanzia convenzionale, di specificare espressamente che il consumatore è titolare dei diritti previsti dagli artt. 128 e ss., c.c., i quali restano comunque impregiudicati.

Le usuali garanzie convenzionali offerte da venditori e produttori, dunque, non possono sostituirsi alla “garanzia di conformità” prevista dalla direttiva, nucleo essenziale minimo ed inderogabile di protezione in favore del consumatore, ma possono, semplicemente, aggiungersi ad essa260.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 133, inoltre, la necessità di indicare, in modo chiaro e comprensibile, l’oggetto della garanzia convenzionale e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi, in particolare, la durata e la sua estensione territoriale, nonché le generalità di chi la offre.

I successivi commi 3 e 4 dell'art. 133, stabiliscono che il consumatore può richiedere che il contenuto della garanzia convenzionale venga riprodotto in un documento scritto o su altro supporto duraturo, a lui accessibile; la garanzia, inoltre, deve essere redatta in lingua italiana, con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

L’art. 133, comma 5, infine, in una chiara ottica sostanzialistica di favor per il consumatore, stabilisce che la mancata indicazione degli elementi previsti dal comma 2, così come la carenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, non escludono la validità della garanzia convenzionale, né la possibilità per il consumatore di

259 F. CAFAGGI, voce Pubblicità commerciale, in Dig. disc. priv. — sez. comm., vol. XI, Torino, 1995, 474 e ss..

Analogamente cfr. E. GABRIELLI-A. ORESTANO, voce Contratti del consumatore, in Dig. disc. priv., sez. civ., Aggiornamento I, Torino, 2000, 242 e ss.; e D. VALENTINO, Obblighi di informazione, contenuto e forma negoziale, Napoli, 1999, 179 e ss..

avvalersene ugualmente.

Infine, laddove la garanzia sia offerta da un soggetto diverso dal venditore finale261, l’obbligazione convenzionale assunta dal primo si affiancherà a quella

legale di conformità posta a carico del secondo: il consumatore, in tal caso, potrà agire sia nei confronti del venditore, ex art. 130, sia nei confronti del soggetto che si sia obbligato convenzionalmente.