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Esposizione in bilancio degli strumenti finanziari

Capitolo 1: LA RILEVAZIONE DEGL

1.5. Esposizione in bilancio degli strumenti finanziari

Lo IASB nel mese di dicembre 2011 ha pubblicato una serie di disposizioni tecniche riguardo l’adozione dei principi contabili internazionali in materia di strumenti finanziari.

Le disposizioni tecniche hanno portato all’elaborazione di una serie di regole tecniche riguardanti:

1. Compensazione: si è assistito all’entrata in vigore di una serie di emendamenti con riferimento allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio”; 2. Esposizione: con l’emanazione di emendamenti con riferimento all’IFRS 7

“Strumenti finanziari: informazioni integrative”;

3. Entrata in vigore e informativa transitoria dell’IFRS 928.

Gli emendamenti in materia di compensazione hanno ad oggetto la disciplina dell’esposizione in bilancio e l’informativa in materia di compensazione degli strumenti finanziari. L’obiettivo del progetto è di eliminare alcune discordanze emerse nell’applicazione pratica delle norme, in tema di compensazione, sugli strumenti finanziari.

Lo IAS 32 è stato modificato attraverso l’emendamento “Puttable financial instruments

and obligations arising on liquidation”. Le norme di tale principio si estendono, salvo le

diverse eccezioni, a tutte le entità e a tutti gli strumenti finanziari previsti dal principio stesso.

La classificazione di uno strumento finanziario deve essere eseguita in sede di rilevazione iniziale da parte dell’emittente, il quale provvederà ad inserirlo tra le attività o passività finanziaria e in patrimonio netto. Nel caso in cui siano emessi strumenti finanziari aventi caratteristiche tipiche sia delle passività finanziarie che degli strumenti rappresentativi di capitale, l’impresa provvederà ad effettuare una rilevazione doppia in bilancio, in quanto verrà rilevata sia la componente di patrimonio netto, sia la passività finanziaria.

Lo IAS 32 stabilisce che le azioni proprie si presentano in bilancio come variazioni del patrimonio netto, questo perché esse non danno origine né a costi né a ricavi da rilevare in conto economico.

In merito alla classificazione in bilancio degli utili, delle perdite, dei dividendi e degli interessi; lo IASB stabilisce che tutte le voci che concernono gli strumenti

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rappresentativi di capitale, debbano essere esposte in bilancio nel patrimonio netto, mentre le voci legate alle passività finanziarie devono essere esposte nel conto economico, secondo quanto stabilito dallo IAS 3929.

Lo IAS 32 evidenzia le condizioni necessarie per compensare le attività e le passività finanziarie e quindi per poter poi presentare nello stato patrimoniale (tra le attività o tra le passività), il saldo con il segno relativo.

Gli emendamenti in materia di compensazione (applicabili dai bilanci annuali che hanno inizio dall’1 gennaio 2014) si sono soffermati sull’analisi del paragrafo 42 dello IAS 32 in cui si afferma che “Una attività o una passività finanziaria devono essere compensate

e il saldo netto esposto nel prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria quando e soltanto quando un entità:

a) Ha correntemente il diritto legale di compensare gli importi rilevati contabilmente;

b) Intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività.”.

Riguardo al punto “a”, le nuove disposizioni prevedono che il diritto alla compensazione deve essere applicabile subito e, quindi, non al verificarsi di eventi futuri; inoltre, deve essere esercitabile da tutte le controparti sia nel loro normale svolgimento delle attività, che nelle ipotesi di cessazione dell’attività, insolvenza o fallimento. La compensazione non può essere effettuata, perché non si identificherebbe la sostanza economica dell’operazione, qualora il diritto non possa essere esercitato da tutte le controparti o anche in una sola delle situazioni, sopra menzionate.

Il diritto legale all’esercizio della compensazione non può essere determinato in maniera discrezionalmente assoluta poiché è fortemente influenzato dagli accordi contrattuali tra le controparti.

Con riferimento alla lettera “b”, l’Application Guidance stabilisce che qualora simultaneamente sia prevista la realizzazione dell’attività finanziaria e l’estinzione di una passività finanziaria, la compensazione di tali elementi non provocherebbe alcuna problematica.

Le condizioni, al fine della corretta applicazione del diritto di compensazione, possono ritenersi soddisfatte se, oltre al verificarsi di quanto stabilito al paragrafo 42, si verifichino ulteriori presupposti:

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o Le attività e le passività finanziarie sono avviate nel processo di compensazione nello stesso momento;

o Verificata la condizione di cui sopra, le controparti s’impegnano ad eseguire gli obblighi di estinzione;

o Non esiste alcuna possibilità di modifica dei flussi di cassa derivanti dalle attività e passività finanziarie, quando queste sono avviate al processo di compensazione;

o Nel caso di operazioni non andate a buon fine, queste potranno iniziare un nuovo processo di compensazione sino a quando saranno estinte;

o L’estinzione avviene utilizzando le medesime regole;

o Al fine di rendere possibile il pagamento per le controparti, è prevista la disponibilità di una linea di credito.

Per quanto riguarda l’informativa in bilancio riguardante gli strumenti finanziari, essa è disciplinata nell’IFRS 7. Il Principio in questione si pone come obiettivo quello di obbligare l’impresa a fornire tutte le informazioni concernenti, la rilevanza degli strumenti finanziari e la natura dei rischi che nascono dagli strumenti finanziari stessi. Queste disposizioni si applicano sia agli elementi compensati sia agli strumenti finanziari soggetti ad accordi di compensazione, ancorché non compensati alla data di riferimento in bilancio.

Gli emendamenti pubblicati a fine 2011 hanno portato un aumento dell’informativa relativa alla determinazione del fair value e alla sua relativa scala gerarchica (i tre livelli di fair value)

Tutte le informazioni attinenti, gli strumenti finanziari presenti in bilancio, devono far comprendere agli utilizzatori dello stesso l’impatto e l’importanza che hanno tali strumenti nella situazione patrimoniale – finanziaria e nel risultato economico. Per assolvere tale obiettivo, l’IFRS 7 individua l’informativa che deve essere resa disponibile con riferimento alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Nuove informazioni dovranno essere rese note dalle imprese concernenti i rischi di mercato, di credito e di liquidità.

Le disposizioni contenute nell’IFRS 7 si applicano a partire dai bilanci annuali e dalle relazioni annuali che hanno avuto inizio del 1 gennaio 2013.

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Capitolo 2: LA RIFORMA DELLO IAS 39: