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Capitolo 3: HEDGE ACCOUNTING: LA

3.2. Il risk management

Lo IAS 39 non fornisce indicazioni in merito all’obiettivo dell’hedge accounting. Il testo, infatti, identifica i ruoli e le restrizioni come circostanze attraverso le quali applicare tale tematica. L’IFRS 9, invece, nella relativa bozza, evidenzia l’obiettivo dell’hedge accounting definendo come nel bilancio, gli effetti dell’attività di gestione del rischio dell’impresa, fa sorgere particolari rischi che possono influenzare il conto economico. Sicuramente questo rappresenta un notevole passo in avanti al fine di facilitare e ridurre la complessità.

L’IFRS 9, anche se in misura minore rispetto allo IAS 39, continua ad apporre coercizione in merito a ciò che può costituire strumento di copertura, elemento coperto o riguardo alla qualificazione delle relazioni di copertura riferibili a scopo di contabilizzazione, così facendo continueranno ad essere intraprese le strategie di

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gestione del rischio comunemente utilizzate le quali non sono in grado di riflettere gli effetti della politica di hedge accounting adottata dall’impresa; creando così un disallineamento tra le due componenti; è il caso, per esempio, della copertura al fair value dei depositi a vista, in quanto lo IASB ha sancito che tale ammontare (quello appunto dei fair value con depositi a vista) non può mai essere inferiore al suo valore nominale). Quindi da questo punto di vista si evidenzia come il Consiglio debba continuare a lavorare al fine di permettere a tutte le entità di raggiungere quell’idoneo legame tra la strategia di gestione del rischio e gli obiettivi dell’hedge accounting. Nonostante le imprese siano tenute a documentare la loro strategia di gestione del rischio, i criteri proposti non richiedono specificatamente che l’obiettivo debba essere raggiunto con la relativa relazione di copertura designata. Con riguardo alla valutazione dell’efficacia della copertura, gli obiettivi che essa propone sono volti ad assicurare che le variazioni di valore dello strumento di copertura non siano sistematicamente superiori o inferiori rispetto a quelle delle poste coperte tali da produrre un risultato parziale, e che la compensazione prevista tra le variazioni di valore degli strumenti di copertura e gli elementi coperti e qualsiasi altra derivante o dal fair value o dai flussi di cassa non sia accidentale44.

L’IFRS 9 ha stabilito che la valutazione dell’efficacia della copertura deve essere fatta in ottica prospettica utilizzando metodi sia qualitativi che quantitativi (dipende dal livello di efficienza previsto all’interno della copertura stessa). Qualora la valutazione dell’efficacia della copertura non raggiunga lo scopo desiderato, l’impresa dovrà considerare se l’obiettivo della gestione del rischio è rimasto uguale a quello della relazione di copertura. Se è mutato, l’impresa provvederà al suo ripristino; nel caso non lo faccia, la relazione di copertura si considera terminata.

Quanto detto fa capire come ogni qualvolta vi sia un cambiamento dell’obiettivo della gestione del rischio da parte dell’impresa, sapere se è stato attuato o no il bilanciamento con la situazione precedente è fondamentale per il proseguimento dell’attività dell’impresa, inoltre, va rilevato come lo IASB non ha chiarito questo aspetto lasciando incertezza al riguardo.

Il tema della gestione del rischio è strettamente collegato a quello della macro hedging, l’obiettivo, infatti, è di indirizzare le strategie di risk management agli open portfolios (portafogli aperti appunto la macro hedging) non oggetto della bozza pubblicata nel

44 Quanto detto sarà ripreso e trattato più specificatamente nel paragrafo successivo quando sarà trattata la

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dicembre del 2010. In pratica, la gestione del rischio valuta il grado di esposizione al rischio su base continua ed a livello di portafoglio; questo però fa sorgere un problema in quanto la strategia di gestione del rischio è solita avere un orizzonte temporale oltre il quale un’esposizione è coperta portando ad una situazione in cui al passare del tempo, la nuova esposizione va continuamente ad aggiungersi a tale copertura di portafogli portando alla rimozione di quelle precedenti.

Il tema della copertura degli open portfolios ha lo svantaggio di introdurre complessità nella tenuta della contabilità da parte dell’impresa, una soluzione potrebbe consistere nel trattare le variazioni come una serie di portafogli chiusi e con una vita breve; questo però porterebbe ad un ulteriore incremento della complessità dovuto all’esecuzione di una sempre più complessa attività di monitoraggio, agli ammortamenti delle rettifiche di copertura e alla riclassificazione di oneri e proventi presenti in patrimonio netto, senza contare la scarsa praticità di allineamento di questo trattamento contabile con il modo in cui le esposizioni sono valutate all’interno della strategia di gestione del rischio.

Viste le difficoltà, lo IASB decise di non affrontare la questione degli open portfolios (detta anche macro hedging) nell’exposure draft. All’interno della tematica dell’hedge accounting venne considerato solo il contesto dei gruppi di elementi costituenti una posizione lorda o netta per i quali sono inclusi gli elementi che compongono tale posizione all’interno di uno specifico gruppo.

A tal riguardo ora si capisce il motivo per il quale la disciplina relativa al rischio di tasso d’interesse non ha subito nessuna modifica rispetto a quanto stabilito nello IAS 39.

3.2.1. La contabilizzazione delle partecipazioni

L’IFRS 9 offre, all’impresa, la possibilità, in sede di rilevazione iniziale, di rilevare successivamente la variazioni al fair value delle partecipazioni contabilizzate all’interno del patrimonio netto; tali importi non devono essere inseriti a conto economico.

Questo sembra andare contro quanto affermato dallo IAS 39, il quale stabiliva che tutte le relazioni di copertura comportavano variazioni all’interno del conto economico, così facendo l’impresa non poteva applicare le regole di hedge accounting qualora il rischio

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coperto avrebbe generato cambiamenti nel patrimonio netto senza che all’interno di esso sia stata applicata alcuna riclassificazione di oneri o proventi.

Il Consiglio si soffermò a lungo su questo punto al fine di stabilire se applicare o meno una modifica al testo del vecchio Principio; venne dibattuto a lungo se le coperture d’inefficienza dovevano restare all’interno del patrimonio netto nel caso in cui la variazioni di valore delle poste coperte, attribuite alla copertura del rischio, sono maggiori rispetto a quelle degli strumenti di copertura. Se si fosse preferita questa soluzione, tale approccio avrebbe garantito la coerenza con quanto previsto dall’IFRS 9 in materia di classificazione e misurazione, in quanto nella prima fase di tale progetto, come già visto, le variazioni di fair value attribuibili alle partecipazioni sono rilevate all’interno del patrimonio netto (no a conto economico), andando così a contrastare con i principi base dell’hedge accounting la quale appunto afferma che i risultati derivanti dalla copertura dell’inefficacia vanno attribuiti a conto economico. Però se si rispettasse quanto detto nella disciplina dell’hedge accounting (ossia la rilevazione in conto economico), si andrebbero in contrasto con quanto affermato nel capitolo dell’IFRS 9 concernente la classificazione e misurazione.

Alla luce di quanto detto, lo IASB propose il divieto della contabilizzazione delle partecipazioni a patrimonio netto, rispettando così le regole di hedge accounting. Però questo avrebbe portato ad anomalie, poiché i dividendi delle relative partecipazioni erano inseriti a patrimonio netto. Questo fece vacillare la posizione del Consiglio il quale notò come classificando sempre le coperture d’inefficacia a patrimonio netto, porterebbe dei vantaggi superiori rispetto al ricorso a conto economico; per tale motivo lo IASB preferì quest’approccio.