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Riflessioni critiche all’IFRS 9

Capitolo 2: LA RIFORMA DELLO IAS 39:

2.3. Riflessioni critiche all’IFRS 9

Dopo aver analizzato le prime due fasi del processo di riforma dello IAS 39 sorgono alcune riflessioni.

39 C.f.r. documento IAS ABI n. 86 del 24/05/2010.

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La prima riguarda il criterio del fair value, ossia se con l’IFRS 9 l’ambito applicativo di tale metodologia aumenta o si riduce. Appare evidente, infatti, come esso aumenti generando difficoltà soprattutto in ambito bancario. L’attuale Vicedirettore Generale della Banca d’Italia Anna Maria Tarantola il 16 dicembre del 2011 in occasione del decennale dell’Organismo Italiano di contabilità (OIC) ha manifestato tutto il suo dissenso circa l’applicazione troppo ampia di tale criterio. Il Vicedirettore osservò come “l’estensione del fair value anche agli strumenti finanziari illiquidi porterebbe ad una

serie di conseguenze negative, quali ad esempio: un aumento dell’incertezza della valutazione dei prodotti più complessi; la vendita forzata di strumenti poco liquidi; un aumento della volatilità nel conto economico e nel patrimonio netto, portando ad una instabilità del sistema economico finanziario favorendo fenomeni di restrizione del credito”. La Tarantola ha concluso affermando che “l’adozione del full fair value può essere appropriata per il business tipico delle banche d’investimento e non per quelle commerciali”. Per tale motivo la predisposizione di due criteri41 per la valutazione del

fair value è stata accolta positivamente da parte dei maggiori interessati, su tutti spiccano i pareri favorevoli delle principali società mondiali di revisione e consulenza:

Ernst & Young, Deloitte e PWC.

Con riguardo all’Impairment, lo IASB ha deciso di modificare radicalmente la disciplina passando dall’incurred loss model all’expected loss model. Questo cambiamento ha origini da un’impostazione che prevedeva la svalutazione dei crediti solo alla presenza di evidenze oggettive che il credito o un portafoglio di crediti non sarà ripagato nella sua interezza; così facendo le perdite future attese non possono essere registrate fino a quando non si manifesta l’evento che determina la perdita. Con il modello dell’expected loss si assiste ad un cambiamento della disciplina; infatti, viene richiesto da parte dell’entità, una valutazione quantitativa in termini di flussi finanziari futuri e presuppone che questi siano determinabili attraverso una stima ragionevole ed attendibile. Tale trattamento dovrà essere applicato a tutte le attività finanziarie valutate con il criterio del costo ammortizzato, mentre le perdite attese devono essere riviste periodicamente; qualora avesse luogo una variazione delle stime iniziali, questa dovrà essere contabilizzata a conto economico.

La variazione che potrebbe venire a crearsi, potrebbe dar luogo ad un incremento nelle perdita attese o viceversa ad una riduzione rispetto al valore stimato inizialmente, ma nonostante questo pericolo, l’expected loss model aiuterebbe le entità (istituti finanziari

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su tutti) ad essere reattivi in modo da affrontare in modo più consapevole i risultati della gestione delle attività finanziarie42.

In conclusione di questo capitolo si possono esprimere due considerazioni in merito a quanto esposto. La prima si sofferma sull’obiettivo dell’IFRS 9; ci si chiede se grazie all’emanazione di questo nuovo Principio il grado di complessità in merito alla contabilizzazione degli strumenti finanziari sia diminuito. La seconda pone l’attenzione alle variazioni di fair value: con le nuove regole contenute nell’IFRS 9 tali variazioni hanno un maggior impatto a conto economico o a patrimonio netto?

Con riguardo al primo quesito mi sento di rispondere che nell’insieme, il Consiglio attraverso la stesura dell’IFRS 9, è riuscita ad offrire un testo più chiaro, elastico e comprensibile portando, di conseguenza, ad una riduzione del grado di complessità. Riguardo alla seconda fase del progetto (Impairment methodology) il passaggio dall’incurred loss all’expected loss con il definitivo expected loss over the life of the

portfolio model ha permesso alle imprese di valutare in ottica prospettica il valore delle

perdite, discostandosi dal precedente modello che si basava su valutazioni retrospettive. In materia di classificazione e misurazione, le due sole categorie di classificazione e rilevazione per le attività finanziarie (fair value e costo ammortizzato), l’eliminazione della tainting rule e l’applicazione della fair value option che ha permesso di superare il problema del mismatching contabile, hanno portato maggiore elasticità e quindi minore complessità. Tuttavia, a mio modo di vedere, permangono ancora delle perplessità. La prima è legata alla classificazione e alla misurazione delle passività finanziarie; non trovo appropriato l’applicazione del metodo della biforcazione, così com’era previsto dallo IAS 39. Per mia opinione, se i criteri adottati per le attività finanziarie erano estesi anche per le passività, avrebbe portato una minore complessità. Altro elemento di perplessità è legato ai due metodi di valutazione utilizzati: costo storico e fair value. L’applicazione del solo metodo del fair value non è appropriata però in alcune situazioni non appare chiaro quale dei due criteri sia più appropriato (vedi per esempio quanto detto per gli strumenti di capitale non quotati). Infine, è necessario che il Consiglio risolva il problema della riclassificazione delle passività finanziarie.

In merito al secondo quesito, si è visto come le variazioni di fair value interessano sia il patrimonio netto che il conto economico, ma con maggior impatto per quest’ultimo. A conferma di quanto appena detto si osserva come il nuovo modello d’impairment,

42 C.f.r. R. Macale, IFRS 9. Effetti sul financial statement delle investment bank, materiale di

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preveda che il valore ottenuto dall’applicazione di tale criterio sia rilevato a conto economico assieme a tutti gli obblighi di presentazione e trasparenza contenuti nell’IFRS 7.

I punti di discussione sono molteplici e per tali motivi si è deciso di rimandare al primo gennaio 2015 l’applicazione dell’IFRS 9 permettendo così agli organi competenti di approfondire le varie problematiche e risolverle, in modo da fornire un nuovo principio che riesca a superare i limiti e le complessità riscontrate nello IAS 39.

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Capitolo 3: HEDGE ACCOUNTING: LA