• Non ci sono risultati.

La fair value option

Capitolo 1: LA RILEVAZIONE DEGL

1.4. Strumenti di copertura: quadro generale ed hedge accounting

1.4.5. La fair value option

Lo IAS 39 afferma che l'utilizzo della fair value option permette di ottenere informazioni più significative. Introdotta dallo IASB permette di alleggerire alcune asimmetrie contabili derivanti dall'utilizzo del modello di valutazione misto ed al fine di semplificare l'applicazione dello IAS 39 in merito alla contabilizzazione delle operazioni di copertura e dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari (a breve verranno trattati).

La fair value option consiste nell'opzione, da parte dell'impresa, di valutare al fair value, con relativo impatto in conto economico, qualsiasi strumento finanziario, attivo o passivo, nel rispetto di tutti i vincoli di natura organizzativa e gestionale. L'opzione deve essere effettuata al momento della rilevazione iniziale.

Lo IAS 39 al paragrafo 9 prevede che l'esercizio dell'opzione può essere esercitato solo quando consente di ottenere informazioni più significative. Questo avviene perché la tecnica del fair value consente di: eliminare o di ridurre significativamente l'accounting

mismatch (asimmetria contabile); un gruppo di attività o di passività finanziarie viene

gestito e il suo rendimento è valutato al fair value , secondo una strategia di risk

management documentata, e le relative informazioni, su attività e passività, sono fornite

internamente ai dirigenti; si è in presenza di uno strumento (il fair value appunto), contenente un derivato implicito, che non apporta alcuna modifica significativa ai flussi di cassa dello strumento ospite.

La fair value option permette, come appena affermato, di eliminare le asimmetrie contabili. Il ricorso alla fair value si giustifica con la contemporanea presenza, all'interno del Principio, di diversi criteri di imputazione e valutazione a bilancio per gli strumenti finanziari, i quali, come più volte detto, possono essere iscritti al costo, al costo ammortizzato o al fair value.

La valutazione al fair value, comporta impatti in conto economico o sul patrimonio netto a seconda che si tratti di strumenti detenuti a finalità speculativa o disponibili per la vendita.

L'impresa, qualora ponga in essere operazioni di copertura, può non applicare le regole di hedge accounting, o per scelta o per obbligo. Il fatto di poter esercitare questa opzione, può portare al sorgere dell'asimmetria contabile.

44

Lo IASB afferma che le asimmetrie contabili comportano una non coerente valutazione delle attività e delle passività e l'esistenza di una relazione economica percepibile tra quelle attività e passività.

L'utilizzo della fair value option consente all'impresa di non dover effettuare calcoli specifici circa il grado di correlazione esistente tra le attività e le passività interessate; è sufficiente che la modalità di contabilizzazione prescelta determini un miglioramento nella rappresentazione in bilancio e che nella nota integrativa vengano indicati: gli effetti delle variazioni di fair value sul conto economico e sulle attività e passività finanziarie; i metodi utilizzati per distinguere gli strumenti finanziari cui si può far uso della fair value option; le modalità di esercizio dell'opzione al fine di poter assicurare il rispetto delle regole previste dallo IAS 39; ed infine, l'ammontare della variazione del fair value, cumulata o imputabile all'esercizio, delle attività e passività finanziarie imputabile al rischio di credito.

La gestione di un gruppo di attività o passività finanziarie valutate al fair value sulla base di una predeterminata strategia, richiede il rispetto di particolari condizioni di documentazione attinenti a tale strategia e di informazione ai dirigenti responsabili della formazione della stessa.

Il gruppo di attività e passività finanziarie può contenere al suo interno anche strumenti finanziari diversi da quelli di negoziazione.

La fair value option, si è detto, deve essere esercitata in sede di rilevazione iniziale con conseguente imputazione delle variazioni in conto economico; altra condizione necessaria, al fine di rilevare le variazioni di fair value in conto economico, risiede nella possibilità di determinare in maniera attendibile il fair value secondo quanto previsto dal testo del Principio.

In materia di fair value option merita un particolare approfondimento, il tema dei contratti ibridi con derivati incorporati (embedded derivative).

Un contratto derivato è un elemento di strumento ibrido che include anche uno strumento finanziario (contratto host), con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato subiscono delle variazioni che sono simili a quelle di un derivato autonomo.

Un derivato incorporato determina una modifica di tutti o solo alcuni dei flussi finanziari. Non è considerato embedded derivative un derivato che è unito ad uno strumento finanziario ma è contrattualmente trasferibile da tale strumento in modo indipendente; in tale caso si parla di strumento finanziario autonomo.

45

Lo IAS 39 prevede che il contratto derivato venga separato dal contratto primario, sulla base del suo fair value, al momento della sottoscrizione Una volta separato, il derivato incorporato dovrà essere valutato al fair value con la rilevazione delle variazioni in conto economico; quindi è analizzato come qualsiasi altro strumento derivato. La separazione avviene soltanto se risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dal Principio; esse sono:

 Le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non devono essere strettamente correlati a quelli del contratto primario;

 Uno strumento separato, che possiede le stesse condizioni del derivato incorporato, soddisferebbe la definizione di derivato;

 Lo strumento ibrido non è valutato al fair value.

Nell’esaminare se sussiste un rapporto di stretta correlazione tra le due parti, bisogna valutare sia la tipologia del contratto primario (se è uno strumento di debito, uno strumento di capitale o un contratto di leasing) che il sottostante del derivato implicito (il quale può essere il tasso d’interesse, l’inflazione, l’azione dell’emittente).

La scorporazione non è ammessa qualora il derivato incorporato, pur modificando i rischi relativi al contratto stesso, non apporta sostanziali modifiche alla sua natura. L'applicazione del criterio del fair value agli embedded derivative non è affatto semplice e può generare risultati non affidabili; a tal riguardo lo IAS 39 da la possibilità di designare l'intero contratto ibrido come se fosse uno strumento finanziario rilevato al fair value con imputazione in conto economico.

Applicando questa metodologia, sia le variazioni di fair value del contratto primario che quelle dei derivati incorporati, sono iscritte assieme in conto economico, grazie all’iscrizione complessiva delle variazioni al fair value in conto economico del contratto ibrido.

Ricapitolando, qualora la scissione non sia ammessa, il derivato incorporato seguirà le regole di contabilizzazione previste dallo IAS per lo strumento primario (poiché l’incorporato rimane all’interno dello strumento ibrido); se, invece, la separazione è consentita, l’incorporato sarà trattato come gli altri derivati, ossia considerandolo come uno strumento detenuto con finalità di trading e valutato al fair value con conseguente rilevazione delle variazioni in conto economico.

46