6. Il condannato per evasione e la pericolosità presunta.
6.1 Evasione e preclusioni de facto
Come anticipato, ad essere preclusi al condannato per evasione, secondo il disposto dell’art. 58-quater, sono il lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà.
Nessun riferimento viene fatto dalla norma alla liberazione anticipata. Ciò in ragione della diversa ratio che anima tale beneficio, il quale, seppur inserito sistematicamente all’interno delle misure alternative alla detenzione, se ne discosta per requisiti, meccanismi e finalità.
Mentre, infatti, le misure alternative alla detenzione si caratterizzano per la «riconquista» graduale «di quote di libertà» da parte del condannato in una contestuale permanenza di un rapporto esecutivo, motivata anche da una prognosi favorevole circa gli esiti dei benefici medesimi, la liberazione anticipata esula da qualsiasi giudizio prognostico e comporta una semplice anticipazione del momento di riacquisto della libertà281.
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Si tratta, dunque, di un sistema di riduzione «obbligatoria» della pena in presenza dell’accertata sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, la cui atipicità si riverbera nella molteplicità di funzioni alle quali il medesimo assolve, in considerazione di una premialità che, se da un lato incentiva il detenuto a partecipare al percorso rieducativo, dall’altro opera da fattore propulsivo della progressione del trattamento rieducativo, agevolando l’accesso da parte dell’interessato ad ulteriori e diversi benefici penitenziari282. Accanto, infatti, all’effetto tipico e caratterizzante, quello appunto della liberazione anticipata, lo strumento previsto dall’articolo 54 o.p. può realizzarne uno di natura indiretta, consistente nell’abbreviazione dei tempi di pena richiesti per l’ammissione alla liberazione condizionale, nonché per l’ammissione ai permessi premio e alla semilibertà.
La liberazione anticipata è, quindi, strumento che non si basa su alcuna prognosi positiva circa la condotta del detenuto, ma ha carattere premiale poiché lascia intravedere al reo in via pressoché immediata (semestre per semestre) i frutti della partecipazione del medesimo all’attività rieducativa. Requisito negativo per la concessione della liberazione anticipata è la mancanza di richiami o sanzioni disciplinari; è cioè necessario che il detenuto abbia tenuto una condotta regolare all’interno dell’istituto penitenziario; dall’altra parte, egli deve aver partecipato all’attività rieducativa.
Con la legge n. 663 del 1986 si è, poi, specificato con chiarezza che la detrazione deve essere concessa valutando al condotta del detenuto con riferimento ad ogni singolo semestre di pena scontata. Si è codificato, così, il principio di "semestralizzazione" o "atomistico", che deve essere inteso come il potere dovere del giudice di esprimere la valutazione positiva o negativa sulla richiesta di liberazione anticipata in relazione a ciascuno dei
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semestri di pena scontata, siano detti semestri valutati con separati provvedimenti, siano fatti oggetto di unica ordinanza, in ogni caso con facoltà di adottare decisioni diverse per i vari semestri283.
In conclusione, quindi, la liberazione anticipata può essere concessa dal giudice avendo riguardo al comportamento tenuto dal detenuto all’interno dell’istituto di pena, mentre non possono assumere rilievo a tal fine i precedenti penali e giudiziari, i quali possono, eventualmente, costituire elementi di base per l'esame scientifico della personalità e per elaborare il trattamento individualizzato, ancorché si riferiscano al comportamento del condannato in libertà284 .
Al contrario di quanto sin qui esposto, un’osservazione recentemente condotta dalla scrivente sulla prassi dei Tribunali di Sorveglianza, con particolare riferimento a quello di Roma, ha rivelato come la presenza di una condanna per evasione, pur in assenza di qualsiasi preclusione normativa sul punto, ha rappresentato elemento ostativo alla concessione della liberazione anticipata.
Sia consentito in questa sede analizzare un caso specifico.
Un soggetto detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo proponeva istanza per vedersi riconosciuta la liberazione anticipata con riferimento ad un semestre scontato in parte agli arresti domiciliari, in parte in istituto, a seguito proprio della violazione della misura cautelare, che gli era costata un giudizio direttissimo – ed una successiva condanna - per il delitto di evasione.
a cura di A.GIARDA, G.SPANGHER, Milano, 2010, 10619.
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In questo senso, CANEOA M., MARCHESELLI A., MERLO S., Lezioni di diritto penitenziario, Giuffrè editore, Milano 2002, p. 153.
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La domanda gli veniva rigettata solo in ragione della commessa evasione dagli arresti domiciliari, sussistendo per il resto tutti i requisiti previsti per la concedibilità del beneficio.
Il detenuto proponeva, pertanto, reclamo, assumendo non solo di aver tenuto regolare comportamento in carcere nel periodo considerato, ma evidenziando, comunque, che nel suo caso specifico l’evasione era stata ritenuta sussistente sebbene si trovasse sul pianerottolo di casa a conversare con un conoscente.
Il Tribunale di Sorveglianza, rigettando il reclamo, argomentava sostenendo che, a prescindere dall’esito del giudizio sull’evasione «che in questa sede non ha rilievo venendo in considerazione soltanto il comportamento, risulta chiaro che il detenuto si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna valida giustificazione e nella consapevolezza di trasgredire il regime domiciliare, le cui prescrizioni non sono state minimamente considerate. Si tratta di condotta antigiuridica che manifesta la manta adesione al trattamento rieducativo indicato dagli obblighi della misura cautelare»285.
Come evidente, il Tribunale, sebbene la premessa circa l’irrilevanza del giudizio penale in ordine al delitto ex art. 385 c.p., argomenta il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata solo in ragione della condotta di evasione tenuta dal condannato.
Non si può non obiettare, in primo luogo, che la concessione della liberazione anticipata non incontra alcun limite rispetto ad un soggetto che abbia commesso il delitto di evasione.
Peraltro, nel caso di specie, non è nemmeno chiaro se fosse intervenuta condanna per tale illecito.
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Ma vi è di più. Non solo, infatti, il Tribunale dimostra di non tenere in alcun conto le modalità concrete di realizzazione del fatto di evasione, ma desume da tale reato la mancanza di adesione al trattamento rieducativo.
Tale conclusione appare particolarmente grave se si considera che la misura trasgredita dal condannato era, nel caso di specie, quella cautelare degli arresti domiciliari, che, per sua stessa struttura e funzione, non persegue alcuna finalità rieducativa, bensì si prefigge di eliminare il rischio di reiterazione del reato, di fuga dell’indagato ovvero di inquinamento delle prove.
Sorprendentemente, nessun riferimento viene fatto dal Tribunale di Sorveglianza in ordine alla sussistenza o, rectius, alla insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio.
La magistratura di sorveglianza sembra, quindi, ancora lontana dall’indicazione di recente fornita dalla Cassazione286
circa il divieto di applicare qualsiasi automatismo legislativo che abbia l’effetto di precludere l’accesso ai benefici penitenziari.
7. Gli effetti dell’art. 4-bis o. p. sulla sospensione dell’esecuzione