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2. I reati ostativi ex art 4-bis ord pen e gli illeciti sostanzialmente preclusivi all’accesso ai benefici.

2.1. Prospettive di riforma

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Il sistema di preclusioni automatiche che è costruito attorno all’art. 4-bis o. p. si mostra, di per sé, contrastante con il principio rieducativo di cui all’art. 27 co. 3 Cost.

Se, invero, l’ottica delle misure alternative è proprio quella di consentire il rientro in società del detenuto all’esito del periodo di esecuzione della pena irrogatagli, appare del tutto irragionevole impedire tout court la fruizione di tali benefici, adottando nei riguardi dei condannati per i delitti contenuti nella norma in esame un approccio fortemente ed esclusivamente punitivo.

La considerazione testé espressa assume maggior peso ove si consideri che, a fronte delle preclusioni citate nei riguardi di condannati per reati di una certa gravità, viene invece consentita la concessione dei benefici in cambio della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria da parte degli autori di reati associativi di varia natura.

Come a dire che l’istanza rieducativa dello Stato cede il passo dinanzi ad illeciti che generano particolare allarme sociale solo se dal reo non si possano ottenere informazioni utili per il contrasto della criminalità organizzata.

Laddove, dunque, il condannato non abbia nulla da offrire agli inquirenti sotto questo profilo, è destinato a scontare l’intera pena in carcere senza possibilità alcuna di partecipare a trattamenti risocializzanti.

Proprio a dimostrazione del fatto che le preclusioni in parola stridono con i principi costituzionali ispiratori del sistema penale, è stata di recente conferita delega al governo al fine di elaborare un disegno di legge che prevedesse modifiche al processo penale ed all’ordinamento penitenziario242.

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Il testo della delega conferita così recita: “Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri

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Il 23 dicembre 2014 il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha depositato un disegno di legge in tema, in particolare, di riforma dell’ordinamento penitenziario243, elaborando "Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario".

Più nel dettaglio, l’art. 26 lett. b) dello schema di decreto impone la «revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse».

Inoltre, la lett. C) del medesimo articolo propone al legislatore «l'eliminazione dì automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della direttivi previsti dal presente titolo. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Omissis Art. 26. (Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario). 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse; c) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo; D.D.L. N. C-2798 (ESTRATTO) 4 d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative; e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati; f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna; g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari; h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali per il suo esercizio; i) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

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disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo».

Infine, le successive lettere della stessa disposizione propongono la previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative (lett. d); maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati (lett. e), nonché la previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all’interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna (lett. f).

Il testo, nonostante i tempi previsti dalla legge delega, è ancora sottoposto alla valutazione del Senato, dopo essere stato approvato alla Camera.