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La riduzione della pena ad opera della liberazione anticipata.

Al pari della semilibertà, anche la liberazione anticipata appare non inquadrarsi nell’alveo delle misure alternative, nonostante sia inserita all’interno del capo della legge n.354/1975 ad esse afferente.

Mentre, infatti, le misure alternative alla detenzione si caratterizzano per la «riconquista» graduale «di quote di libertà» da parte del condannato in una contestuale permanenza di un rapporto esecutivo, motivata anche da una prognosi favorevole circa gli esiti dei benefici medesimi, la liberazione anticipata esula da qualsiasi giudizio prognostico e comporta una semplice anticipazione del momento di riacquisto della libertà202.

Come disposto dall’articolo 54 o. p., essa determina una riduzione della pena irrogata pari a quarantacinque giorni, per ogni semestre di pena detentiva scontata e viene concessa al condannato che abbia dimostrato di partecipare all’opera di rieducazione.

Si tratta, dunque, di un sistema di riduzione «obbligatoria» della pena in presenza dell’accertata sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, la cui atipicità si riverbera nella molteplicità di funzioni alle quali il 200

F. CONSULICH, Revoca della semilibertà: epifania del “del diritto penitenziario del nemico, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, 482 ss.

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Tale problema assume ancor più rilievo di fronte alla previsione, da parte del legislatore, di specifici effetti negativi della revoca; primo fra tutti la preclusione legale prevista dall’articolo 50 quater, che vieta per tre anni la concessione di benefici al condannato che abbia subito la revoca della semilibertà. In tal caso dovrà trattarsi di revoca determinata da colpa del condannato, altrimenti si incorrerà nella violazione non solo del principio di uguaglianza ex articolo 3 della Costituzione, ma anche dell’articolo 27, comma 3.

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medesimo assolve, in considerazione di una premialità che, se da un lato incentiva il detenuto a partecipare al percorso rieducativo, dall’altro opera da fattore propulsivo della progressione del trattamento rieducativo, agevolando l’accesso da parte dell’interessato ad ulteriori e diversi benefici penitenziari203. Accanto, infatti, all’effetto tipico e caratterizzante, quello appunto della liberazione anticipata, lo strumento previsto dall’articolo 54 o.p. può realizzarne uno di natura indiretta, consistente nell’abbreviazione dei tempi di pena richiesti per l’ammissione alla liberazione condizionale, nonché per l’ammissione ai permessi premio e alla semilibertà.

Con l’introduzione dell’istituto in esame, il legislatore ha fatto propria la facile constatazione secondo cui la finalità del reinserimento sociale può essere al meglio perseguita se si offre al condannato la possibilità di poter influire con il suo impegno personale sulla durata della pena, ottenendone una riduzione.

Dalle particolari caratteristiche che esso presenta, deriva una efficacia di strumento rieducativo più accentuata e diretta di quanto non sia per gli altri istituti che concorrono a formare il sistema delle misure alternative. L’interesse e l’impegno del condannato vengono «polarizzati sulla prossimità della metà, del conseguimento del vantaggio rappresentato dalla riduzione di pena». Emerge come la scelta del legislatore di porre come unità di misura per la valutazione del comportamento un breve periodo di tempo non sia casuale, ma giustificata dall’intento di conferire fiducia al soggetto nelle proprie possibilità di riuscita204.

In ragione della sua durata, il comportamento responsabile è assunto ad indice di progressivo abbassamento del grado di antisocialità, emerso dal

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G. MAGLIOCCA, Commento all’articolo 54 o.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A.GIARDA, G.SPANGHER, Milano, 2010, 10619.

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V. GREVI, Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1978, 66 ss.

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reato accertato e cristallizzato nella quantificazione della sanzione inflitta205.

La fruizione della liberazione anticipata è condizionata dal legislatore all’accertata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, desumibile dall’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna206.

La partecipazione all’opera di rieducazione non coincide con la sola regolarità della condotta carceraria, che, «costituendo un dovere indifferenziato di tutti i detenuti ed internati, non può ex se assurgere ad elemento sintomatico della personale partecipazione all’opera rieducativa; una siffatta partecipazione postula, quanto meno, la disponibilità del condannato al dialogo con gli operatori penitenziari e ad una riflessione critica sulla devianza vissuta»207. Per un corretto apprezzamento della sussistenza di tale presupposto si dovranno tenere in debita considerazione non solo le condizioni individuali dell’interessato, che influenzano la sua recettività alle indicazioni nelle quali si sostanzia il percorso rieducativo, ma anche le opportunità concretamente offerte dall’istituzione penitenziaria208.

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P. IOVINO, La liberazione anticipata, Padova, 2006, 17 s. 206

Articolo 103 del d.P.R. 230/2000. 207

Cass., Sez. I, 13.10.1995, in Il foro italiano online. 208

Circa la fruibilità della liberazione anticipata, Giuseppe Magliocca ha analizzato il problema che si pone a tutte quelle situazioni nelle quali il detenuto è sottoposto ad un regime penitenziario le cui regole, incidendo negativamente sulla fisiologia del trattamento e dell’osservazione della personalità, interferiscono sulla partecipazione all’opera di rieducazione, condizionando potenzialmente l’apprezzamento alla base della concessione del beneficio. Mentre nel caso del regime di sorveglianza particolare non si prospetterebbero particolari problemi, vista la persistenza del diritto del condannato al trattamento e la predisposizione di uno specifico percorso rieducativo, il regime delineato dall’articolo 41 bis o. p., sembrerebbe al contrario precludere la partecipazione all’opera rieducatrice e, dunque, la fruibilità della liberazione anticipata. Nel ricercare una possibile soluzione, l’Autore richiama alcuni rimedi volti a consentire, anche nel caso prospettato, l’apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione: da un lato, l’identificazione della partecipazione nella regolarità della condotta carceraria attestata

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La valutazione giudiziale deve riferirsi al singolo semestre di pena scontata.

Il dato legislativo, così come risultante dall’intervento normativo operato dalla legge n.663/1986, segna il superamento di un lungo dibattito giurisprudenziale, che vedeva contrapporsi una concezione «atomistica» ad una concezione «unitaria». Quest’ultima, muovendo dall’assunto della finalità risocializzante dell’istituto, considerava come necessaria una valutazione complessiva dei comportamenti tenuti dal condannato nell’arco di tutta la detenzione, cui doveva corrispondere un provvedimento unico ed uniforme209. La prima, al contrario, sosteneva una valutazione «frazionata», limitata al singolo semestre. Tale approccio ricevette, poi, un definitivo avallo, non solo dal legislatore, con la legge dell’86, ma anche dal giudice delle leggi, con la sentenza del 31 maggio 1990, n.276: «gli art. 54 1º comma l. 26 luglio 1975 n. 354 e 18 l. 10 ottobre 1986 n. 663 (che sostituisce il primo) hanno costruito l’istituto della liberazione anticipata come un beneficio diretto a sollecitare l’adesione e la partecipazione del condannato all’azione di rieducazione, mediante l’abbuono di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, sicché l’abbuono spetta separatamente per ogni semestre in cui il soggetto abbia dato prova di partecipazione all’azione educativa e non in base ad una valutazione finale e globale, che possa comportare la perdita del beneficio per una valutazione finale negativa di carattere disciplinare; pertanto, i cit. art. 54 l. n. 354 del 1975 e 18 l. n. 663 del 1986 non sono in contrasto con gli art. 3 e dall’assenza di infrazioni disciplinari; dall’altro, un vero e proprio adattamento dei parametri evocati dall’articolo 103 del regolamento penitenziario alla sospensione delle regole trattamentali. (G. MAGLIOCCA, Commento all’articolo 54 o. p., in Codice di procedura penale commentato, cit., 10624 s.). In merito, la Cassazione ha recentemente statuito: «il regime carcerario ex art. 41 bis o. p.. non è ostativo alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, richiedendo comunque un concreto accertamento della partecipazione dell’interessato all’opera di rieducazione, di cui sono indice, fra l’altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con i familiari» (Cass., Sez. I, 23.10.2012, in Il foro italiano online).

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27 3º comma ultimo inciso cost., non sussistendo l’erroneo presupposto da cui muove la censura e cioè che i suddetti articoli non consentano una valutazione frazionata, semestre per semestre, dell’opera di rieducazione del condannato, ma richiedano un giudizio finale globale tenendo conto della prevalenza della condotta complessiva del detenuto ai fini dell’abbuono»210.

Recentemente, la Suprema Corte ha precisato come, ai fini dell’esclusione del requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, una trasgressione comportamentale possa ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, mentre sarebbe errato proiettare gli effetti della trasgressione medesima sui semestri successivi, «ben potendo verificarsi che, dopo l’episodio negativo, la partecipazione vi sia stata»211

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La possibilità di concedere la liberazione anticipata e l’estensione temporale del beneficio sono, poi, stati ampliati con il d. l. 23 dicembre 2013, n. 146, che ha introdotto la cosiddetta liberazione anticipata speciale, prevedendo che «per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata». L’art. 4 del menzionato decreto estendeva i benefici della liberazione anticipata speciale, anche ai condannati per reati di cui all'art. 4-bis ord. penit., sia per il futuro (per un periodo di due anni, «la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'ʹarticolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata», che per il passato («a decorrere dal 1° gennaio 2010», a condizione che avessero «dato prova, nel periodo di detenzione,

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Corte Cost., 31.05.1990, n.276, in Giustizia penale, 1990, I, 235. 211

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di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità»).

Tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto, il co. 4 è stato soppresso e tale categoria di condannati è stata conseguentemente estromessa dal novero dei destinatari della liberazione anticipata speciale.