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L’evoluzione del concetto di trasparenza e relativi obblighi per la scuola

CAPITOLO 2. DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ D

2.3. Misurazione, valutazione e trasparenza delle istituzioni scolastiche

2.3.4. L’evoluzione del concetto di trasparenza e relativi obblighi per la scuola

La legge 241/90 ha posto alla base dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini i principi di economicità, efficacia e pubblicità; è con essa che la pubblica amministrazione comincia a cambiare in modo decisivo aprendosi ad un dialogo costruttivo con il cittadino compatibilmente con l’introduzione dei principi di semplificazione e sussidiarietà. Successivamente la legge 15 del 2015 ha aggiunto il fondamentale canone della trasparenza. Le relative azioni sono state rafforzate a seguito dell’entrata in vigore della legge 190 del 2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

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Il rafforzamento della trasparenza amministrativa è inteso quale misura positiva di ampliamento del dialogo tra cittadino e amministrazione, assicurando ulteriori diritti e generalizzate possibilità di controllo, a prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale una sezione nominata “trasparenza, valutazione e merito”, destinata a rendere disponibili al pubblico non solo il programma triennale per la trasparenza e integrità (PTTI) ma, concretamente, l’ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati e distribuiti, curricoli e retribuzioni dei dirigenti, incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e ai soggetti privati.

Al fine di promuovere la massima informazione possibile dell’attività amministrativa, la legge 69 del 2009 ha riconosciuto l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sui propri siti informatici. Tale norma sancisce il superamento del limite dell’affissione degli atti cartacei in un luogo fisico (albo pretorio) a favore della pubblicazione sul sito web istituzionale (albo pretorio digitale, registrato al dominio GOV.it).

In applicazione della citata legge 190 del 2012 il decreto legislativo 33 del 201351 ha ordinato in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, tra cui figurano, ovviamente, anche le istituzioni scolastiche. La trasparenza vi è definita come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

51 D.lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

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Per quanto riguarda le scuole ogni istituto deve creare nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio siti istituzionale le voci previste dalla tabella allegata al decreto che corrispondono a:

1. Disposizioni generali, tra cui figura il piano triennale per la trasparenza e l’integrità;

2. Organizzazione, in cui vi sono le informazioni di base utili al cittadino per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali;

3. Informazioni relativi a collaboratori e consulenti esterni, sezione inerente gli incarichi e i compensi che l’istituzione scolastica elargisce ai collaboratori e ai consulenti chiamati a svolgere specifici compiti di consulenza o collaborazione. 4. Altre informazioni, comprendente informazioni relative ai dirigenti, al personale, alle performance, ai premi e al benessere organizzativo dei dipendenti.

Risulta evidente come sia stato modificato nel tempo il concetto di “trasparenza amministrativa” che assume, oggi, due significati: il tradizionale diritto individuale di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, regolato dalla legge 241/90, con il vincolo dell’interesse diretto, concreto e attuale; l’ulteriore diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli enti pubblici le informazioni prescritte dal Decreto e di richiedere ulteriori informazioni laddove non fossero state pubblicate. Tale diritto è definito di “accesso civico” (così come modificato dal decreto legislativo 97 del 201652) e si esercita nei confronti di tutte le amministrazioni centrali e locali, ivi

52 D.lgs. 97 del 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

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compresi gli istituiti scolastici e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, e le aziende del servizio sanitario nazionale.

Il decreto ai fine di assicura il pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione individua a tal proposito il responsabile per la trasparenza. Si tratta del soggetto che svolge l’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’ente e, di norma, coincide con il soggetto che svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione. Nella scuola la figura del responsabile per la trasparenza coincide con quella del dirigente scolastico, mentre il profilo di Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi della Delibera ANAC n.430 del 13 aprile 201653. Occorre considerare, infatti, che il piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) dev’essere predisposto a livello regionale da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato, come detto, nel dirigente dell’Ufficio scolastico regionale che assume il ruolo di referente per la prevenzione della corruzione.

Il dirigente scolastica che, come anticipato, è il Responsabile della trasparenza a livello di istituzione scolastica ha avuto, fino al 2016, il compito di predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sentito il consiglio d’istituto. Oggi però, in virtù delle novità introdotte dal d.lgs. 97 del 2016, cosi detto FOIA, che ha recato modifiche in materia di trasparenza e anticorruzione, è stato unificato in un solo strumento il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Il PTTI confluisce nel PTPC; sarà dunque sufficiente che ogni scuola indichi, in un’apposizione sezione per Piano Triennale per

53 Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre

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la Prevenzione della Corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni previste dal decreto legislativo 33 del 2013.

In base alla nuova disciplina, le scuole hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione da denominare amministrazione trasparente:

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

2. La Relazione sulle performance di cui all’art.10 del d.lgs. 150 del 2009.

Andranno anche inseriti i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), di cui all’art.14 del d.lgs. 150 del 2009.