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L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale con le sentenze degli anni ’70-’80 24

CAPITOLO 1 LO SCIOPERO NEL SETTORE FERROVIARIO ITALIANO PRIMA

1.2. Dall’art 40 all’approvazione della legge n 146/1990 17

1.2.2. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale con le sentenze degli anni ’70-’80 24

Nelle sentenze del ventennio successivo, che rappresentò una “seconda fase” nella costituzione della legge, la Corte spostava il focus da quella che era considerata limitazione della titolarità del diritto, a quella dell’esercizio del diritto, attraverso il concetto di servizio pubblico essenziale e prestazione indispensabile (Pascucci, 2015, p. 196). La prima sentenza che riprendeva questi concetti (utilizzati anche nella sentenza 31/1969), è la n. 222/1976 (Foro italiano, 1976).

In questo caso, la Corte si trovava a giudicare la questione di legittimità dello sciopero in riferimento agli artt. 330 e 34025 del c.p., dove, in occasione di uno sciopero

presso una struttura psichiatrica, l’adesione del personale allo stesso aveva inciso pesantemente sulla regolarità dei servizi. Secondo il giudice a quo, in questa struttura come in quelle ≪ospedaliere manicomiali≫, i servizi sono ≪correlati e connessi, tanto da dover parlare di una loro essenzialità globale≫. Egli stesso sosteneva, per il motivo appena citato, che lo sciopero di questi addetti dovesse “ritenersi totalmente escluso”, pertanto in contrasto con gli artt. 3, 39 e 40 Cost.

La Corte, nel valutare quanto espresso dal giudice a quo, rispondeva che: l’interdipendenza e la correlazione tra i servizi costituiscono l'espressione di un fatto organizzatorio caratteristico di ogni tipo di comunità≫, ma che tuttavia, non tutti i servizi hanno lo stesso grado d’importanza e indispensabilità al normale svolgersi delle complesse attività quotidiane nella comunità, pur essendo necessari e complementari tra loro. A volte però, se per ≪ragioni di necessità, impongono di ridurre, eventualmente anche al minimo, l'appagamento delle esigenze della collettività o di una più ristretta comunità sociale, è sempre possibile individuare tra i servizi quelli che debbono conservare la necessaria efficienza - e che sono poi quelli essenziali - e quelli suscettibili di essere sospesi o ridotti. Orbene, quando ricorrono i presupposti perché uno sciopero venga proclamato ed attuato, quei servizi essenziali debbono essere mantenuti in efficienza, ed in nessun caso possono essere trasgredite le specifiche norme inderogabili eventualmente al riguardo esistenti≫.

25 L’art. 340 c.p. ha come capo d’imputazione, l’interruzione o il turbamento di un pubblico servizio

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Nella fattispecie, la Corte richiamava la norma contenuta nell'art. 2, quarto comma della legge 18 marzo 1968, n. 431, secondo cui, in riferimento al numero di addetti, ≪dovrà essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto≫. Nel disciplinare la materia, di fatto, non mancavano ≪norme valide a fornire, ai soggetti interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare, anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del diritto di sciopero≫26.

Il problema che la Corte iniziava sollevare, non era ≪tanto di intervenire ex post per punire i responsabili di lesioni di interessi fondamentali, quanto di disporre - a prescindere della dubbia efficacia intimidatoria della norma penale – di strumenti idonei ad evitare che quelle lesioni si verificassero≫ (Corso, 1981, p. 201).

Quanto ai ≪soggetti interessati≫, il riferimento della Corte sembrava rivolgersi ai titolari del potere di precettazione27 previsto per le autorità amministrative, in base

all’art. 20 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, perfettamente legittimo e ripreso più avanti nella sentenza n. 4/1977 (Giurisprudenza costituzionale, 1977, p. 20 ss.).

La Corte, osservando il disposto, dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento all’art. 40 Cost., e affermava che lo sciopero e quindi il suo esercizio, può dar vita a ≪una delle svariatissime situazioni suscettibili di dare occasione all'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente nelle materie dalla anzidetta disposizione indicate≫. La Corte ribadiva inoltre, richiamando le sentenze fin qui prodotte, che al momento non erano ancora state emanate leggi regolatrici dei ≪limiti "coessenziali" al diritto di sciopero […] se ed in quanto compatibili, beninteso, con i principi del mutato ordinamento costituzionale, ed in particolare con la garanzia direttamente apprestata dallo stesso art. 40≫ D’altro canto, ≪la tutela della salute e dell'incolumità delle persone non può non limitare il concreto esercizio del diritto di sciopero, così come avviene per altri interessi≫ riconosciuti dalla Costituzione e degni

26 La Corte riteneva inviolabili i diritti previsti dagli artt. 39 e 40 della Costituzione, però ≪quel

diritto proclamano e garantiscono, nel rispetto dei principi fondamentali di uno Stato democratico, fondato sul lavoro, ma che, tuttavia, "richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 Costituzione)≫.

27 La precettazione è un provvedimento disposto da un’Autorità, che intima di ubbidire a una legge o

a un obbligo. Nel caso dei pubblici servizi, obbliga a fornire la propria prestazione lavorativa in occasione di uno sciopero, pena una sanzione. Questo istituto sarà oggetto di analisi approfondita nel paragrafo 2.5.

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di necessaria salvaguardia. Questi interessi, specifica la Corte, ≪devono considerarsi "assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela degli interessi di categoria" […] od a quelli che si riconnettono alle ulteriori e diverse finalità cui l'esercizio del diritto di sciopero può, in ipotesi, essere legittimamente rivolto≫ (Giurisprudenza costituzionale, 1977).

Parlando di limiti al diritto di sciopero, la Corte puntualizzava che l’art. 20 trovava applicazione nel fondamento dell’art. 32 Cost.28, riconoscendo la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e parimenti ≪i motivi "di sicurezza", che hanno riferimento alla integrità fisica ed incolumità delle persone≫. Questi beni appena citati, sono per la Corte ≪preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti (anche espressamente, attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai "diritti inviolabili dell'uomo"≫. Dunque, i ≪soggetti interessati≫ non sembravano essere gli enti erogatori dei servizi pubblici, considerati carenti per imposizione ed incapaci di esigere prestazioni indispensabili in caso di sciopero, bensì le organizzazioni sindacali29 (Pascucci, 2015, p.

198).

La sentenza che chiude la “seconda fase” e riprende i concetti appena esposti, è la n. 125/1980 (Massimario giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 533). In questo caso la Corte indicava, seppur in maniera indiretta, i datori di lavoro come soggetti adibiti ad adottare misure finalizzate a ridurre gli effetti dannosi provocati dagli scioperi nei servizi pubblici essenziali, secondo le norme di legge. La questione di legittimità costituzionale verteva sulla sostituzione del personale scioperante30. La Corte,

affrontando il problema, richiamava considerazioni già esposte per quanto riguardava lo sciopero dei pubblici dipendenti ≪con interessi e servizi ≪essenziali≫, e le conseguenti delimitazioni in ordine all'esercizio del diritto stesso≫; non potendo dubitare della legittimità costituzionale su misure atte ≪senza in nulla coartare la libertà del

28 L’art. 32 Cost. nel suo primo comma recita: ≪La Repubblica tutela la salute come fondamentale

diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti≫.

29 La conferma è stata data dal Consiglio di Stato, sez. II, 27 gennaio 1982, n. 750/79,

(Giurisprudenza italiana, 1984), dove in mancanza di legge ad hoc, sarebbe stato ≪onere e responsabilità dell’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero concordare (con il datore di lavoro) quale condizione di legittimità dello sciopero, modalità idonee a garantire i servizi essenziali≫.

30 La Corte (sentenza n.125/1980) dichiarava non fondate le questioni di legittimità in riferimento

agli artt. 3 e 40 Cost., dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) e dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), dove venivano sostituiti funzionari scioperanti con altro personale.

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lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici ≪essenziali≫≫; come anche la funzione giurisdizionale31.

1.2.3. Definizione, modelli ed evoluzione dell’autoregolamentazione