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Il settore degli appalti e delle attività di supporto al trasporto ferroviario 108

CAPITOLO 3 L’IMPATTO DELLA LEGGE N 146/1990 NEL SETTORE DEL

3.2. L’impianto normativo attuale secondo la disciplina della CGSSE 99

3.2.3. Il settore degli appalti e delle attività di supporto al trasporto ferroviario 108

La disciplina provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti ferroviari è contenuta nella delibera n. 4/590 della CGSSE. Questa delibera normativa, pur riconoscendo tra le premesse l’accordo sui servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse del 25 maggio 1993155, riteneva necessario un

adeguamento alla luce delle modifiche apportate con la legge n. 83/2000. L’adeguamento, seppur preliminarmente fatto d’inviti in audizione, incontri e accordi tra

154 L’individuazione dei servizi minimi deve avvenire tra Azienda e soggetti proclamanti entro cinque

giorni dalla comunicazione dello sciopero, garantendo il 50% dei servizi che interessano le merci descritte nelle tracce orarie fornite dal Gestore dell’Infrastruttura. Le tracce non possono essere spostate d’orario su richiesta dell’Impresa ferroviaria.

155 L’accordo era stato sottoscritto da AUSITRA (ora FISE-Federazione Imprese di Servizi); FILT-

CGIL; FIT-CISL; e UILTRASPORTI, e valutato idoneo con delibera del 21 ottobre 1993 da parte della Commissione.

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le parti, non è mai arrivato al compimento definitivo in modo da rispettare i requisiti della legge 146/1990 e superare il giudizio di idoneità della Commissione. La CGSSE, così, è stata costretta a emanare apposita regolamentazione provvisoria per la mancanza di addivenire ad un accordo che ricalcasse in parte la disciplina del trasporto ferroviario strettamente collegato (Commissione di Garanzia Sciopero, 2019).

Il testo regolativo, anch’esso simile alle due discipline sopra descritte in tema d’impostazione e contenuti, inizia qualificando dettagliatamente (art 1), le prestazioni indispensabili inerenti:

a) la pulizia delle vetture ferroviarie e prestazioni connesse. Tra queste sono

identificate: ≪la rifornitura acqua, la rifornitura accessori igienici e la pulizia delle ritirate tra cui vuotatura dei reflui dai serbatoi delle ritirate chimiche con sistema a ciclo chiuso secondo la normale cadenza (il 50% dei servizi effettivamente utilizzabili con priorità ai servizi per disabili); la raccolta di oggetti pericolosi (come ad esempio bottiglie di vetro), e l’eliminazione condizioni di scivolamento; la pulizia grossolana (bottiglie di plastica, lattine, giornali e riviste) negli scioperi di ventiquattr’ore; la raccolta siringhe; il deposito delle immondizie raccolte nei luoghi previsti all’interno degli impianti ferroviari; la pulizia vetri frontali dei locomotori in servizio ed gli eventuali interventi su chiamata per i treni in transito; l’aggancio e sgancio mantici di intercomunicazione; la sostituzione batterie delle vetture in servizio≫;

b) gli impianti e locali. Tra cui: ≪la rimozione di materiali e liquidi che

possano limitare la sicurezza dei viaggiatori; l’apertura dei servizi igienici al pubblico, nei quali dovrà essere garantita la pulizia con la normale cadenza giornaliera; la pulizia dei locali adibiti a pronto soccorso ed infermerie≫;

c) la custodia dei passaggi a livello. Va specificato che: l’azienda assegnataria

dell’attività deve dichiarare formalmente, almeno sei giorni prima, l’adesione allo sciopero. La prestazione è effettuata per intero, generalmente sotto forma di sciopero virtuale, e retribuita al lavoratore per metà. L’altra metà, così come l’intero importo che l’impresa deve versare per la durata dello sciopero, sono devolute su accordo delle parti, per finalità benefiche e sociali. Diversamente sono devolute all’INPS nella gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, legge n. 88/1989 art. 24. In caso di mancata adesione allo sciopero virtuale da parte dell’azienda, l’astensione non può superare i quindici minuti all’interno delle fasce di sciopero previste nell’Accordo del Gruppo FS (23 novembre 1999). I treni che dovessero circolare in quelle tratte, nel

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periodo di astensione (quindici minuti), sono fermati nella stazione precedente per ragioni di sicurezza e fatti ripartire ad astensione ultimata ed accertata.

Oltre a quanto detto, tra le prestazioni indispensabili rientra pure la distribuzione di acqua sui treni a lunga percorrenza (art. 9).

Simile alle altre due norme, le imprese determinano di volta in volta il personale strettamente necessario a garantire gli standard minimi di servizio, attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali, dove, in caso di mancato accordo, saranno le imprese a determinare il fabbisogno che sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Commissione (art. 2).

Il preavviso minimo, così come le modalità di proclamazione, sono quelle previste dalla legge 146/1990 e dalle altre due discipline sopra descritte (dieci giorni e forma scritta). In caso di sciopero nazionale diventano dodici giorni; e tra uno sciopero e la proclamazione del successivo, devono sempre intercorrere 3 giorni di calendario, a cui viene sommato il preavviso, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante (art. 3).

La durata della prima astensione, per il personale di terra, non può superare il mezzo turno di lavoro, per ogni turno nell’arco delle ventiquattr’ore. Diventa un intero turno per le successive astensioni legate alla medesima vertenza, pur mantenendo l’astensione massima a ventiquattr’ore (art. 4). Per il personale viaggiante, l’astensione non può superare il viaggio di andata o di ritorno in prima astensione, mentre l’intero servizio di andata e ritorno per le successive (art. 9).

I lavoratori da assegnare allo svolgimento delle prestazioni indispensabili sono assegnati in base al ciclo di turnazione prevista (tipo di lavorazione) e in caso di assenza per riposo di turno o ferie, saranno inseriti in ordine alfabetico tra i primi alla successiva astensione. Almeno tre giorni prima della data prevista per l’astensione, sarà esposto ed inviato alle OO.SS., un elenco con i nominativi del personale che dovrà prestare servizio e che, in caso di assenze improvvise giustificate dovrà recarsi a lavoro (art. 5).

Quanto alla revoca dello sciopero proclamato (art. 6) e la sua sospensione (art. 8), la normativa è uguale alle due discipline viste in precedenza, così come i periodi di franchigia (art. 7) sono i medesimi dell’Accordo del Gruppo FS.

Infine, la normativa che tratta l’argomento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 10), è suddivisa in due fasi. La prima prevede che prima di promuovere un’astensione, il soggetto collettivo debba richiedere un incontro

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all’impresa o all’ente gestore del servizio, specificando le proprie motivazioni e rivendicazioni, anche indicando eventualmente, forme di azione che non pregiudichino i diritti costituzionalmente tutelati. L’impresa o l’ente, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, fisserà un incontro da svolgersi nei successivi otto giorni per esperire le procedure di raffreddamento; diversamente, una volta scaduto il termine, si considerano eseguite (in entrambi i termini sono esclusi i festivi).

La seconda fase si apre in mancanza di esito positivo della prima fase, attraverso un ulteriore tentativo di conciliazione presso una sede concordata tra le parti, oppure nella sede amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e sua modifica. I termini nel primo caso sono concordati anch’essi dalle parti medesime, mentre nel secondo caso, la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti, ed esaurirsi entro i dieci giorni a partire dalla richiesta.

Qualora siano passati più di novanta giorni dall’ultima astensione collettiva e nell’ambito della stessa vertenza (franchigie escluse), le procedure di raffreddamento devono essere ripetute (art. 11).

3.3.

Un campione delle delibere della Commissione nelle varie