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Norme generali ed adempimenti previsti per la proclamazione di sciopero 52

CAPITOLO 2 L’ANALISI DELLA LEGGE N 146/90 E LE SUCCESSIVE

2.3. Norme generali ed adempimenti previsti per la proclamazione di sciopero 52

sciopero.

La proclamazione di astensione collettiva dal lavoro, avviene, secondo la legge vigente, soltanto successivamente ad una serie di adempimenti e procedure volti a far rientrare o ricomporre il conflitto collettivo instaurato tra le controparti contrattuali.

Il secondo comma dell’art. 2 del testo coordinato della legge n. 146/1990 recita: ≪nei contratti o negli accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti≫. Questa norma esplicita pertanto l’obbligatorietà dell’adozione di queste procedure, tanto che proseguendo nella lettura di codesto comma, qualora esse non siano presenti o non siano valutate idonee dalla Commissione, sarà la Commissione stessa a prevederle, attraverso l’adozione di un regolamento provvisorio come per le prestazioni indispensabili.

Inoltre, sempre secondo lo stesso comma, nell’intenzione di voler favorire il dialogo e scongiurare lo sciopero, le controparti che non intendono avvalersi delle procedure previste nei contratti o negli accordi da loro stipulati, possono richiedere un tentativo di conciliazione presso altra sede a seconda dell’impatto che lo sciopero potrà avere sull’utenza: qualora lo sciopero abbia rilievo locale, la sede è istituita presso la prefettura o il comune (di quest’ultimo, soltanto per i servizi di propria competenza e qualora non sia parte in causa); se con carattere nazionale, riferisce alla sede competente dell’attuale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Una volta espletate le procedure di raffreddamento e di conciliazione senza raggiungere un accordo, i soggetti (siano essi organizzazioni sindacali e/o formazioni spontanee di lavoratori), possono proclamare uno sciopero con l’obbligo di comunicare per iscritto la durata e la modalità di svolgimento dello stesso, nonché le motivazioni che hanno portato allo stato di agitazione e all’astensione (art. 2, comma 1). Quanto al preavviso di sciopero, il comma 5 dell’art. 2, prevede un termine pari ad almeno 10 giorni. Tale termine può essere superiore se previsto dai contratti, accordi o codici, può risultare tanto utile come ulteriore tentativo di ricomposizione della vertenza, quanto necessario all’utenza per programmare forme alternative di servizio in virtù dello sciopero.

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La legge, d’altra parte, ha previsto casi in cui non si ravvede la necessità di adempiere all’obbligo di preavviso e di comunicazione della durata dello sciopero: uno di questi si verifica quando lo sciopero è proclamato ≪in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori≫ (art. 2, comma7).

La proclamazione di sciopero va inoltrata sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’ufficio dell’autorità competente63 che ne cura immediatamente

la trasmissione alla Commissione di Garanzia.

Una volta proclamato lo sciopero, vari obblighi ricadono in capo ai soggetti interessati dalla legge. Il primo è un obbligo di comunicazione verso gli utenti: esso spetta alle amministrazioni e alle imprese che erogano i servizi. Secondo la norma contenuta nell’art. 2, comma 6, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, l’utenza deve essere messa a conoscenza ≪dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi, nonché delle misure per la riattivazione degli stessi≫. Inoltre, una volta terminata l’astensione, deve essere garantita e resa nota l’attivazione.

La comunicazione tempestiva agli utenti è veicolata attraverso telegiornali e giornali radio del servizio pubblico radiotelevisivo, i quali devono fornire le seguenti informazioni: ≪l’inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero≫. Stesso vincolo hanno i ≪quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato≫.

Altro obbligo che ricade sulle amministrazioni e sulle imprese, è quello di fornire informazioni secondo specifica richiesta da parte della Commissione, qualora vi sia un inadempimento, esso verrà sanzionato. Le informazioni possono riguardare gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e gli eventuali rinvii degli stessi, nonché le relative motivazioni e le cause di insorgenza dei conflitti. Queste sono utilizzate dalla Commissione a fini statistici, per misurare l’andamento delle relazioni industriali in moltissimi settori, per intervenire in caso di alta conflittualità, e per favorire il processo di mediazione e produzione di accordi in settori dove le controparti trovano difficoltà.

63 In questo caso, l’ufficio dell’Autorità competente viene identificato nella Presidenza del Consiglio

dei Ministri o altro Ministero (delegato), se l’astensione ha carattere nazionale o interregionale, nel Prefetto o corrispondente organo delle regioni o province autonome negli altri casi.

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Le amministrazioni e le imprese che erogano servizi di trasporto, in virtù dell’art. 2, comma 2, oltre a pubblicare gli orari dei servizi ordinari, sono tenute a fornire contestualmente all’utenza anche l’elenco ed i relativi orari, dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero. Questi servizi, frutto di accordo validato dall’Autorità, assieme alle relative procedure di erogazione, rientrano tra le prestazioni indispensabili e come tali sono esigibili obbligatoriamente da parte di tutti i soggetti, siano essi sindacati promotori, amministrazioni, imprese e lavoratori. La legge prevede inoltre, secondo l’art. 3, prestazioni indispensabili atte a garantire i collegamenti da e per le isole, nonché la mobilità su tutto il territorio nazionale di persone, l’approvvigionamento di merci ed il mantenimento continuativo delle attività produttive essenziali alla popolazione.

Un altro obbligo, in capo alle controparti contrattuali, è quello della cosiddetta ≪rarefazione oggettiva≫ degli scioperi, che consiste nel prevedere all’interno dei contratti o negli accordi, intervalli minimi da rispettare tra uno sciopero ed un altro, indipendente dal soggetto sindacale che li promuove. Tali intervalli devono essere previsti anche quando lo sciopero incide sulla stessa tipologia di servizio o va a colpire lo stesso bacino d’utenza64 (art. 2, comma 2).

Una volta che l’utenza è stata informata, a seguito della proclamazione di sciopero, il soggetto promotore non può deciderne la revoca spontanea, perché considerata, ai sensi del comma 6 dell’art. 2, ≪forma sleale di azione sindacale≫ e come tale sanzionata dall’Autorità garante. La possibilità di revoca, è prevista dallo stesso comma, ma solo in caso di raggiungimento di un accordo con la controparte, oppure qualora sia intervenuta la Commissione nonché l’Autorità precettante con apposita ordinanza.

Infine, a sciopero ultimato, le amministrazioni e le imprese sono tenute a rendere pubblici i dati sulla durata dell’astensione, sul numero di lavoratori aderenti e sui contributi trattenuti a quest’ultimi, come previsto dall’art. 5 di questa legge.

64 Ad esempio, non può essere programmato nella stessa giornata e nella medesima regione uno

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