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L’Accordo sul Capitale del 1988 era previsto inizialmente solo per le banche internazionali appartenenti ai paesi facente parte del G10,54 ma la semplicità concettuale della regolamentazione ha permesso di ampliare l’utilizzo della disciplina in oltre cento paesi.

Il ricorso al coefficienti di solvibilità, quale misura dell’adeguatezza patrimoniale, applicato a livello internazionale, ha agevolato il raggiungimento e la conservazione delle condizioni di parità competitiva e, al tempo stesso, ha concorso alla progressiva patrimonializzazione dei sistemi bancari dei principali paesi.

L’introduzione del coefficiente in questione non è stata spinta solo dalle Autorità di vigilanza, le quali volevano garantire la stabilità del sistema bancario internazionale, ma anche dall’azione svolta dai mercati, i quali hanno iniziato a utilizzate il coefficiente come indicatore della robustezza delle banche, poiché ritenuto sufficientemente

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Il Gruppo dei 10 (G10) è un’organizzazione internazionale che riunisce undici paesi di grande rilevanza economica nel mondo ( Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera). Il G10 fu fondato nel 1962 dalle 10 maggiori economie mondiali, nel 1964 si unì la Svizzera.

53 affidabili e comparabili, considerando, inoltre, che nella prassi gli operatori si posizionavano su livelli patrimoniali superiori rispetto il livello minimo previsto dalla disciplina.

L’Accordo sul Capitale del 1988, quindi, presenta numerosi meriti, ma con il passare del tempo, per via dell’evoluzione dei mercati e del contesto economico in cui operavano gli intermediari, per i mutamenti economici, la disciplina di Basilea 1 ha iniziato a mostrare i propri limiti, rischiando di minare la stabilità fino ad allora raggiunta.

Questa situazione fu, inoltre, sottolineata da vari studiosi, tra questi Carosio affermò che “il formarsi di un divario crescente fra l’approccio semplicistico del coefficiente di solvibilità e le best practices espresse dalla comunità finanziaria internazionale indebolisce la capacità delle regole di fondare la propria efficacia anche sulla pressione che i mercati possono esercitare sulle banche nel momento in cui rispetto a tali regole vi è una diffusa e condivisa accettazione”. 55

Dunque, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione finanziaria,

l’internazionalizzazione dei mercati hanno modificato profondamente l’operatività delle banche, facendo divenire la disciplina di Basilea 1 sempre meno adatta a cogliere il reale profilo di rischio assunto dagli intermediari. Infatti, è bene tenere sempre in mente che la disciplina deve essere costantemente coerente con il contesto in cui viene applicata, cosa che con il passare del tempo venne a mancare all’impianto regolamentare di Basilea 1.

I limiti attribuiti alla disciplina furono essenzialmente quattro:

1- Previsione di una sola fonte di rischio. L’accordo del 1988 aveva previsto che i requisiti patrimoniali fossero calcolati solo a fronte del rischio di credito. Esso era sì il principale fattore di instabilità dei sistemi finanziari, ma la gamma dei rischi tradizionalmente assunti dalle banche non si esauriva ad esso, comprendendone altri quali il rischio operativo e quello di mercato;

2- Assenza di una misura di rischiosità delle controparti. Basilea 1 non considerava la rischiosità specifica della controparte, bensì considerava la

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G. Carosio, “Le tendenze nella regolamentazione internazionale e nazionale del rischio di credito”, 1999.

54 natura dell’attività. Ben presto, però, divenne lapalissiano che all’interno di una stessa categoria di attività (ad esempio crediti verso clienti privati) potessero essere presenti soggetti con differente merito creditizio;56

3- Mancata considerazione dell’effetto della scadenza del prestito;

4- Mancato riconoscimento dei benefici della diversificazione in un portafoglio crediti.57

Le lacune di Basilea 1 si traducono in primis in un gap sempre più marcato tra Capitale economico e Capitale di vigilanza creando terreno fertile per i successivi casi di elusione della disciplina e rendendo inefficace quell’unica misura regolamentare prevista a garanzia della stabilità del sistema.

Il presentarsi di questi limiti ha, di conseguenza, portato il Comitato di Basilea a rivedere la normativa e sul superamento di suddetti limiti trae origine il Nuovo Accordo sul Capitale (Basilea2).

I primi lavori sono stati posti in essere già all’inizio degli anni Novanta, ossia poco dopo la pubblicazione di Basilea 1, proprio perché il Comitato era coscio sin da subito dell’inadeguatezza del Framework regolamentare.

I lavori di restyling portarono il Comitato a prevedere per la prima volta, nel 1996, dei requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi di mercato sul portafoglio di trading, prevedendo anche la possibilità, per gli operatori, di utilizzare a fini prudenziali, in alternativa a una metodologia standard semplificata, i modelli di calcolo elaborati al proprio interno.58

Viene così riconosciuta l’importanza di avvicinare il momento gestionale con quello regolamentare e, di conseguenza, la fase di monitoraggio dei rischi condotta dalle banche diviene fondamentale per la gestione e il contenimento del rischio.

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Facendo sempre riferimento alla categoria dei “crediti verso clienti privati”, è ovvio che il merito creditizio di una società multinazionale, solitamente stabile dal punto di vista economico-finanziario e quindi dotata di un buono standing sui mercati internazionali, sia diverso rispetto a quello di un piccolo operatore economico, quale ad esempio una piccola impresa a conduzione familiare, tendenzialmente più esposto al rischio di insolvenza.

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In questo modo, un’unica esposizione poteva essere considerata, dal punto di vista del profilo di rischio, uguale ad un portafoglio costituito da più esposizioni.

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BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) (1996), Amendment to the Capital Accord to

55 Successivamente, questo principio sarà esteso anche agli altri due rischi tipici della banca, ossia al rischio di credito e al rischio operativo, ma per questo dobbiamo aspettare la disciplina datata giugno 2004.

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