Le fattispecie di “abuso”
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”*.
Tra le innovazioni approntate dalla novella del 2019 spicca la riforma del delitto di traffico di influenze illecite introdotto dalla l. n. 190/2012; se ne è in- teso, infatti, ampliare sensibilmente la sfera di applicazione e rafforzarne l’ap- parato sanzionatorio.
Come correttamente osservato, una volta di più allo scopo di potenziare l’azione di contrasto al “fenomeno corruttivo di tipo politico-affaristico o, si-
163 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 11.4.2014, n. 32246, in Cass. pen., 2014, 4088.
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stemico, in cui l’intesa corruttiva si realizza grazie alla figura del mediatore senza che corrotto e corruttore entrino in contatto direttamente”, piuttosto che delineare, preventivamente la disciplina extrapenale del c.d. lobbismo 164,
si è puntato “ancora una volta tutto sulla disciplina penale giungendo alla co- struzione di una (mini-)macro-fattispecie incriminatrice di traffico di influen- ze illecite dai confini sempre più incerti e sempre meno espressione di un tipo criminoso omogeneo, munita di un apparato sanzionatorio ai limiti della ra- gionevolezza 165.
Nel 2012 si era inteso “staccare” la nuova norma dalla figura del millantato credito (cui certa giurisprudenza aveva riportato anche la vendita di entrature non inesistenti), previsione nella quale il destinatario della millanteria non ri- sponde penalmente; e la si era avvicinata alla disciplina della corruzione, qua- le scambio fra soggetti entrambi responsabili. Per tale via si era venuti ad estendere la tutela penale all’area prodromica al delitto di corruzione.
Il delitto in esame tendeva e tende a contrastare il comportamento di chi, avendo relazioni con un soggetto pubblico e sfruttandole, si fa dare o promet- tere – evidentemente, al di fuori dei casi di concorso nei delitti di corruzione propria o in atti giudiziari – denaro od altro vantaggio, come prezzo della pro- pria mediazione illecita verso tale soggetto pubblico ovvero per remunerarlo in relazione ad un atto contrario ai doveri di ufficio.
Una fattispecie, quella in esame, che ipotizza in termini reali, ciò che il mil- lantato credito prospettava in termini simulati.
La sensibile anticipazione dell’intervento penale rende del tutto vago, al di là della collocazione sistematica della norma, il contenuto dell’offesa, di certo non individuabile nella lesione dei beni del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Norma atteggiantesi a delitto-ostacolo, su-
La formulazione dell’art. 346 bis introdotto dalla novella del 2012 era del seguente teno- re:
1. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttan- do relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebi- tamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prez- zo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio pa- trimoniale.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad al- tri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incarica- to di pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di atti- vità giudiziarie.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.
164 P. SEVERINO, Senza norme sul lobbismo difficile da abbattere l’illegalità, in Dir. pen.
contemp., 21.6.2018. Sul tema v. l’ampia e recente trattazione di R. ALAGNA, Lobbing e diritto
penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato, Torino, 2018.
165 F. CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino del
millantato credito, in Dir. pen. processo, 2019, 749 s. V. anche F. MAZZA, Il delitto di traffico
scettivo di sanzionare atti meramente preparatori rispetto alle vere e proprie condotte corruttive 166. E disposizione che rivelava, e rivela, peraltro, gravi ca-
renze sub specie precisione-determinatezza del precetto: in cosa consistenti e come accertabili le “relazioni esistenti”? Quali, appunto, i criteri di determi- nazione della illiceità della mediazione in difetto di indicazioni normative? Muovendo, peraltro, dal dato che è impossibile ed impensabile proibire la pras- si della c.d. raccomandazione.
Colla recente novella l’“inasprimento” sanzionatorio ha riguardato il limite massimo della pena (da tre anni a quattro anni e sei mesi di reclusione) e le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di con- trattare con la P.A. (artt. 32 quater, 317 bis, 166 c.p.); ma anche l’inserimento della disposizione nell’ambito dei reati che comportano la responsabilità dell’ente.
Sotto il profilo della struttura della norma incriminatrice l’ampliamento del- la sfera di operatività è stato perseguito:
– coll’abrogare la fattispecie di millantato credito (art. 346 c.p.) e col “libe- rare” la norma in esame dal requisito implicito della necessaria idoneità della influenza venduta ad incidere effettivamente sul pubblico agente; così da per- venire al risultato – quanto meno sperato 167 – di punire sia il mediatore che il
committente della mediazione a prescindere dalla reale capacità del primo di influenzare il pubblico agente;
– coll’attribuire rilevanza anche alle condotte finalizzate ad una corruzione per l’esercizio della funzione ed alla relativa remunerazione, così che assume- rebbe rilevanza pure il traffico di influenze c.d. gratuito;
– coll’ampliare l’ambito della prestazione del committente a “qualsiasi uti- lità” e non più soltanto a vantaggi di carattere patrimoniale;
– coll’inserire i pubblici agenti internazionali di cui all’art. 322 bis c.p. tra i destinatari dell’influenza illecita.
Per tale via si è dato vita – come è agevole intendere – ad una norma in- criminatrice “davvero problematica sul versante dei principi di garanzia, in quanto ancora più indeterminata e disomogenea di quella elaborata dalla leg- ge n. 90 del 2012” 168.
166 Cass. pen., sez. VI, 11.2.2013, n. 11808, in Cass. pen., 2013, 2639 ha ritenuto che “il
delitto di traffico di influenze di cui all’art. 346-bis c.p., così come introdotto dall’art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento prope- deutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, alterato e non partitario, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato”.
167 Critico al riguardo M. G
AMBARDELLA, op. cit., 71 s.
168 Così F. C
INGARI, op. cit., 754. Dello stesso autore sull’applicabilità della norma in esa- me alle influenze dirette a condizionare l’esercizio delle funzioni parlamentari, v. Sulla re-
sponsabilità penale del parlamentare: tra corruzione ed influenze illecite, in Cass. pen., 2017,
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