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Malversazione a danno dello Stato (art 316 bis c.p.)

Le frodi nelle erogazioni pubbliche o comunitarie

1. Malversazione a danno dello Stato (art 316 bis c.p.)

Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato: “Chiunque, estraneo alla

pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pub- blico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti de- stinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgi- mento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il legislatore, coll’introduzione di tale norma, ha inteso tutelare l’interesse (dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche ovvero della Comunità euro- pea) alla destinazione effettiva degli strumenti di sostegno finanziario erogati alla realizzazione delle attività economiche di pubblico interesse. Il soggetto agente, in definitiva, “distrae” le risorse pubbliche a lui affidate ed è, forse, in

76 La giurisprudenza ritiene, in ogni caso, che “i reati di malversazione e di indebita perce-

zione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 316 bis e 316 ter del c.p.) sono posti a tutela del- l’interesse dello Stato o di un ente pubblico ovvero dell’Unione europea, per la corretta gestio- ne e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica, sicché persona offesa è sempre e solo il soggetto pubblico, sia esso lo stesso Stato o l’Unione europea ovvero un ente pubblico. (Da queste premesse, in una vicenda in cui la denuncia era stata pre- sentata da una società privata, la Corte ha ritenuto che la medesima poteva al massimo far valere pretese di natura civilistica nell’ambito del procedimento penale in qualità di persona danneggiata dal reato, ma non assumendo la qualità di persona offesa, non aveva diritto né al- l’avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, né conseguentemente aveva alcuna legittimazione ad attivare i meccanismi procedimentali di opposizione all’archi- viazione previsti dagli articoli 408-410 del codice di procedura penale)”: così Cass. pen., sez. VI, 21.5.2010, p.o. Monaco in proc. Zappalà, in Guida dir., n. 33-34, 78.

I reati contro la persona nei rapporti istituzionali 794

simile ottica che si è fatto ricorso – sia pur impropriamente – al nomen juris “malversazione”.

Anche sotto questo profilo la norma si rivela, dunque, mal collocata, tro- vando la sua sede naturale tra i delitti contro l’economia pubblica.

Presupposto della condotta ed elemento costitutivo del reato è l’“otteni- mento” di “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”, termini questi con i qua- li, in via del tutto generica e comprensiva (ed omologa a quella di cui all’art. 640 bis c.p.), si intende indicare l’ausilio economico di qualsivoglia tipo e (au- silio) destinato ad iniziative dirette alla realizzazione di attività di pubblico interesse. La norma risulterà applicabile solo ove sussista un vincolo di desti- nazione, l’attività sia da intraprendere o, comunque, non sia stata portata a compimento.

La condotta costitutiva del reato – scarsamente tipizzata, in realtà – consi- ste nella semplice “non destinazione” dei fondi ottenuti agli scopi programmati. Occorrerà, dunque, al fine di consentire l’adempimento come la verifica di es- so che dal provvedimento di concessione ovvero dalla disciplina normativa del- le agevolazioni risulti in modo sufficientemente determinato il vincolo di de- stinazione.

La “non destinazione” potrà consistere sia nella “distrazione” verso finalità diverse, sia nella pura e semplice “non utilizzazione delle risorse”, ma anche nel mancato adempimento entro il termine prefissato ove il termine presenti carattere essenziale.

Eccessivamente ampie sul piano descrittivo anche le nozioni di “opere” e di “attività di interesse pubblico”, in particolare nella lettura offerta della giu- risprudenza 77.

Il delitto in esame è un delitto omissivo istantaneo che si consuma con la “non destinazione” dei fondi agli scopi preassegnati. Il tentativo non è confi- gurabile; quando l’agente, infatti, prima della scadenza del termine, abbia vo- lontariamente reso impossibile l’adempimento, la fattispecie tipica risulterà integrata 78.

Il dolo è generico e consiste nella volontaria distrazione della erogazione dalle finalità di interesse pubblico a scopi incompatibili col soddisfacimento di esse.

77 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13.12.2011, Agnesi, in Guida dir., 2013, n. 15, 70: “Ai fini della

configurabilità del reato di malversazione previsto dall’articolo 316 bis del c.p., la nozione di ‘opere’ o ‘attività di interesse pubblico’, alla cui realizzazione è subordinata la concessio- ne del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in senso molto ampio, sì da escludere dal suo ambito operativo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali o sociali senza vincolo preciso di destinazione. In sostanza, la formula normativa ha riguardo allo scopo perseguito dall’ente pubblico erogante piuttosto che all’o- pera o all’attività in sé considerata, conseguendone che l’interesse pubblico dell’opera o del- l’attività non è connesso alla natura oggettiva dell’una o dell’altra, ma piuttosto alla prove- nienza pubblica dell’erogazione e al vincolo di destinazione della stessa, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico”.

78 Cfr. in tal senso P.PISA, Sub art. 316 bis, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro

la pubblica amministrazione, coordinato da T. Padovani, Torino, 1996, 53. Contra, M.RO- MANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 69.

L’art. 316 bis c.p. e l’art. 640 bis c.p., fattispecie incriminatrici introdotte – come visto – in immediata successione, approntano una tutela complementa- re in materia di finanziamenti pubblici: quest’ultima, infatti, copre l’area degli illeciti ottenimenti di erogazioni pubbliche, mentre la prima, appunto, san- ziona l’abusiva utilizzazione di tali risorse.

Tali fattispecie non possono, tuttavia, concorrere materialmente. L’art. 316 bis c.p. presuppone il regolare ottenimento delle risorse; ove la frode sia fina- lizzata al conseguimento dei fondi, implicando la ricezione del finanziamento una utilizzazione dei fondi medesimi non in linea con l’interesse dell’ente ero- gatore, risulterà sanzionabile la sola ipotesi di truffa, fattispecie delittuosa più grave, che “coprendo” l’intero disvalore del fatto (illecito ottenimento delle ri- sorse e loro distrazione) assorbe l’ipotesi minore di cui all’art. 316 bis c.p.

Per il reato di malversazione a danno dello Stato, oltre alla responsabilità penale dell’agente, è prevista la responsabilità (amministrativa) da reato degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di tale personalità (con eccezione dello Stato, degli enti pubblici regio- nali, degli enti pubblici non economici e degli enti aventi funzioni costituzio- nali) (d.lgs. n. 231/2001).