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Fattispecie di reato degli articoli 640-bis, 316-ter e 416-bis del C.P nelle frodi comunitarie nel settore della pesca

Fattispecie di reato degli articoli 640-bis, 316-ter e 416-bis del C.P. nelle frodi

comunitarie nel settore della pesca

Maggiore Riccardo Raggiotti, NAC

Buongiorno a tutti, ringrazio l'INEA e il Ministero per l'invito. Il mio intervento va collocato in una fase anteriore rispetto a quello del Dr. Bordoni in quanto riguarda il ruolo e i compiti della Polizia in questo ambito e le normative che prevedono il loro intervento.

Il Comando che rappresento spesso è confuso con i NAS (Nucleo Anti Sofisticazione), mentre noi siamo i NAC (Nucleo Antifrode Comunitarie) e rispondiamo al Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari e attuiamo un controllo merceologico ma non sanitario, che spetta ai NAS. Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari si fonda su 3 Nuclei Antifrodi Carabinieri con competenza inter-regionale. Le sinergie del Comando sono con l'Arma Territoriale e con i Reparti Speciali dell'Arma dei CC, con l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali e l'Ispettorato Centrale del Ministero, l'Agenzia delle dogane e con le Capitanerie di Porto. Il reparto è un servizio di polizia penitenziaria che svolge il compito di supporto e integrazione dell'attività di vigilanza del Ministero e, in maniera principale, il compito di indagini di polizia penitenziaria sulla criminalità organizzata.

All'art. 6 del DPR n. 41/2012 vengono stabiliti i compiti precedentemente illustrati, oltre al controllo sull'ippica e al regime delle scommesse, che possono, sostanzialmente, essere classificati in

due macroaree: frodi sui fondi comunitari, tramite analisi sull'appropriazione indebita di risorse comunitarie nel settore agroalimentare e della pesca, e frodi agroalimentari, in collaborazione con i NAS. Un altro riferimento normativo è l'articolo 310 del trattato di Lisbona che riprende l'articolo 325 sul concetto di frode, come già accennato precedentemente dal Dr. Bordoni. Si tratta di un reato commissivo e di una condotta omissiva da cui deriva un danno per il bilancio comunitario sotto forma di minori entrate o maggiori uscite.

Dalla nostra esperienza sullo SFOP, le frodi principali individuate nella filiera del settore ittico si hanno quando: l'impianto viene destinato ad attività diversa da quella finanziata; le industrie beneficiarie dei contributi relativi alla costruzione o ammodernamento degli impianti di trasformazione di prodotti ittici installano macchinari già in uso ad altre industrie (come spesso avviene nei CAA tramite clonazione di aziende agricole che produce richieste di finanziamenti comunitari multipli a fronte dell'esistenza di una sola originale azienda); i lavori sono eseguiti in totale difformità dal progetto iniziale; le imbarcazioni proseguono nell’attività di pesca, pur avendo percepito il premio per l’arresto definitivo; vengono emesse false fatturazioni, per percepire i contributi dei S.A.L. (Stato Avanzamento dei Lavori); l’inizio dei lavori è precedente alla presentazione della domanda di finanziamento; gli impianti di trasformazione, successivamente al finanziamento, vengono impiegati per trasformare prodotti non utilizzati per il consumo umano; le domande di contributi sono presentate da parte delle ditte beneficiarie per impianti realizzati in precedenza.

Da questa scrematura deduciamo che le ipotesi di reato sono principalmente incentrate sulla truffa aggravata (art. 640-bis CP); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter CP); associazione per delinquere (art. 416 CP) e associazione di tipo mafioso (416-bis) finalizzate all'indebito percepimento di contributi pubblici; ci sono altre ipotesi di reato ma che fanno da contorno a queste principali.

Per parlare di truffa aggravata ai danni dello Stato bisogna, prima di tutto, parlare di truffa (640 CP), anche perché l'articolo della truffa aggravata richiama espressamente questo articolo. Siamo comunque nell'ambito dei delitti contro il patrimonio mediante frode. La tutela prevista è quindi una tutela dello Stato, visto come se fosse un privato. L'art. 640 CP, in breve, stabilisce che "Chiunque, con artifizi o raggiri (primo elemento fondamentale), inducendo taluno in errore (secondo elemento fondamentale), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto (terzo elemento fondamentale) con altrui danno, è punito con la reclusione ecc. ecc.". L'articolo sulla truffa aggravata, 640-bis CP, stabilisce invece che "La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee". Gli elementi costitutivi del reato sono quindi l'artificio (far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti) o il raggiro (agisce sulla psiche del soggetto e crea un falso convincimento sulla vittima ), elementi che permettono di distinguere il reato da quanto previsto all'art. 316-ter. Il comportamento del reo, tramite il raggiro o l'artificio, deve essere la causa per l'errore della vittima e la causa per la realizzazione del danno patrimoniale. Se c'è violenza o minaccia si avranno altre fattispecie di reato, non più truffa. Il reato di truffa può essere anche un reato comune, nel caso in cui un terzo agisca con l'interesse di aiutare il beneficiario della truffa.

L'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter CP) punisce chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a 3.999,96 euro (in caso di importi minori si cade nel reato amministrativo e non più penale). La differenza sostanziale sta nel fatto che per identificarsi con il reato individuato dall'art. 316-ter è necessaria l’assenza del requisito della idoneità del falso alla induzione in errore dell’Amministrazione pubblica. La giurisprudenza si è espressa in merito alla distinzione tra queste due fattispecie di reato, stabilendo che “l'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". Il rapporto tra le due fattispecie, in base a consolidata giurisprudenza, è di sussidiarietà e non già di specialità. Il reato di cui all’art. 316-ter è infatti reato distinto ed autonomo rispetto a quello di cui all’art. 640-bis. Si tratterrà di reato penale secondo l'art. 640-bis solo dopo aver accertato che non si tratti del reato previsto all'art.316-ter.

L'associazione per delinquere (art. 416 CP), anche di stampo mafioso, è oggetto delle nostre indagini. Spesso questo reato è legato ad ammontare quantitativamente maggiori. Tale reato è così definito: quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Si differenzia dal concorso essendo un’associazione mafiosa (110 CP) perché questo è occasionale, incidentale e limitato a uno o più reati. Il concorso esterno in associazione mafiosa fa riferimento, invece, ad una collaborazione saltuaria volta a favorire l'associazione mafiosa.

L'associazione di tipo mafioso (416-bis CP) è un concetto di diritto prettamente italiano. È definito come "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le caratteristiche di questo reato sono, quindi, l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà. Questo è vero anche per altre fattispecie a margine.

Nel contesto agroalimentare gli interessi della criminalità organizzata possono essere ricondotti all'industria agroalimentare, alla produzione e al commercio; all'accaparramento dei fondi comunitari; alla gestione di manodopera in nero e al controllo della filiera tramite un'imposizione delle aziende di trasporto e di cartelli dei prezzi.

Tra i mezzi attribuiti alle autorità giudiziarie c'è il sequestro preventivo, per evitare l'aggravare del reato, e la confisca "per equivalente", qualora non sia possibile individuare i beni che costituiscono il prodotto/profitto/prezzo del reato.

Viene riportato un esempio di sequestro avvenuto nel settembre del 2011 nel settore ittico. Figura 1 – Caso studio

Secondo l'art. 67 del novellato "pacchetto antimafia" del 2011, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: (…) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; (…). Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

Anche il fenomeno della corruzione rappresenta una fattispecie importante. La corruzione viene definita nel Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo come “l'uso improprio del potere affidato dalle istituzioni per interessi personali”.

La finalità della nuova legge sulla corruzione del 2012 è quello di implementare l’apparato normativo contro la corruzione in senso preventivo e repressivo. Sul piano preventivo questo significa la definizione di un piano di prevenzione della corruzione a cura delle pubbliche amministrazioni

centrali; no incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza conferimento/autorizzazione; Adozione di un codice di comportamento; maggiore tutela del dipendente pubblico che denuncia condotte illecite; individuazione per P.A. centrali e locali di un responsabile della prevenzione della corruzione.

Sul piano repressivo, invece, questo ha portato a una modifica del codice penale e una riforma dei delitti nei pubblici uffici, in alcuni casi tramite una modifica alla componente sanzionatoria, in altri tramite una rimodulazione dei delitti. L'aumento della pena è stata prevista per il peculato (da 4 a 10 anni), la concussione (da 6 a 12), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (da 4 a 8), l'abuso d'ufficio (da 1 a 4). Sono aumenti importanti in quanto il codice penale stabilisce che per le pene superiori ai tre anni scatta l'arresto facoltativo.

Le modifiche totali riguardano la concussione, che ora si riferisce solo al pubblico ufficiale e non più all'incaricato di pubblico servizio e l'induzione viene configurata come un nuovo reato. La corruzione per l'esercizio della funzione è anche questa una nuova fattispecie, non è più solo un atto d’ufficio ma è l’esercizio della funzione. Inoltre, in combinato con l’art. 320 CP “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, è estesa a tale soggetto anche se non pubblico impiegato.

Le ultime due figure introdotte sono l'art. 319-quarter, ovvero la semplice induzione indebita che, per la prima volta, prevede anche la punibilità del privato, avvicinando questa fattispecie alla corruzione, e il mediatore di traffico di influenze illecite, ovvero un soggetto che perora la causa illecita ma che, successivamente, non si realizza (in caso si fosse realizzata la causa illecita si parlerebbe di concorso nella corruzione o nella concussione).

Moderatrice Dr.ssa Annalisa Zezza, INEA

Ringrazio per l'intervento il Maggiore Raggiotti e passo nuovamente la parola al Dr. Bordoni il quale, questa volta, ci illustrerà gli strumenti a disposizione degli Stati membri per il contrasto alle frodi.

L'azione dell'OLAF a contrasto delle frodi e strumenti messi a disposizione degli