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Le fazioni dovute al Comune cittadino

Durante tutto il XIV secolo lo status di separazione delle valli, partendo dall’ambito amministrativo-fiscale, si è espanso alla maggior parte delle espressioni del potere pubblico. Il nuovo secolo vede un distacco di fatto dalla compagine del territorio bergamasco di alcune valli dette esenti, che si sono organizzate in enti autonomi in forma più compiuta a partire dalla fine della guerra civile. La Val Seriana conserva tuttavia sulla carta la propria appartenenza al territorio bergamasco durante tutto il periodo veneto; non risulta traccia di neppure un tentativo di instaurazione di nuove forme di distrettuazione e i Comuni delle valli sono comunque compresi nel sistema di ripartizione del territorio che sin dall’età comunale fa capo alle porte della città. Sembra che, a partire dalla seconda metà del XV secolo, vi sia un certo equilibrio, un certo rispetto reciproco tra Comune cittadino e comunità valligiane per questo status quo che si è venuto a creare; non vi sono quindi neppure tentativi di interferenza in campo fiscale successivi al 1428.

L’unica contribuzione che i Comuni della valle debbono alla città capoluogo è quella relativa alla manutenzione delle infrastrutture, ossia principalmente delle strade principali oltre a ponti e pozzi, sotto il controllo almeno teorico di magistrature cittadine e alle stesse condizioni delle comunità che non godono di alcun privilegio di esenzione. A tale proposito bisogna anche segnalare che eventuali enti intermedi, come le Comunità di Valle, non vengono assolutamente ad essere coinvolti nel processo di adempimento a questi obblighi, come invece accade per le imposizioni dovute alla Dominante. Questo meccanismo rimane sostanzialmente invariato dall’età comunale per tutta l’età moderna e mantiene i caratteri che aveva assunto in un’epoca in cui organismi come le Comunità di valle non esistevano. Le contribuzioni vengono pagate tramite prestazione d’opera. Per la manutenzione delle strade possiamo sfruttare le informazioni contenute negli Statuti di Bergamo, negli Atti dei Comuni coinvolti e in un documento, che compare in appendice ad un piccolo codice che contiene gli Statuti di Parre e altri documenti sparsi, quasi tutti di natura fiscale. La prima fonte riporta il quadro istituzionale in cui queste corvée sono organizzate: sino alla fine del secolo XV sono il Consiglio maggiore di Bergamo e il Consolato cittadino ad avere competenza sulla materia; a partire dal 1491 è attestata la carica di magistrato delle strade, cui si delegano in toto le funzioni in precedenza divise tra l’assemblea e il console. Il potere cittadino competente deve controllare lo stato delle strade e comandarne il rifacimento al Comune sul cui territorio sono presenti i tratti danneggiati; tali provvedimenti sono attestati negli Atti del Comune di Bergamo con una certa frequenza durante tutto il XV secolo.

Da parte sua, la comunità locale procede attingendo dalla cassa del Comune per pagare il singolo artigiano che ripari la strada principale. Non abbiamo documenti che possano dirci come venisse effettivamente scelto questo artigiano; da fonti contabili sembra che vi sia una relativa regolarità nella scelta degli individui e, secondo quanto si ricava dalle fonti amministrative come gli atti delle comunità, non sembra vi fossero sistemi di appalto che erano conosciuti e messi in pratica in molti alti casi di lavoreri (lavori pubblici).

È peraltro da notare che le fonti locali sono chiare nel definire quali spese siano a carico della comunità e quali dei singoli vicini confinanti, in ottemperanza con lo Statuto di Bergamo, che ordina il buon mantenimento anche di strade dette vicinali perché, essendo meno importanti rispetto alla strada principale, servono soltanto le comunità dei vicini. Tale normativa non viene però citata, con il risultato che, almeno in teoria, si rispetta il principio di separazione e di non interferenza da parte del Comune cittadino negli affari delle comunità locali. Il principio di separazione viene probabilmente anche rispettato nella sostanza per quello che riguarda la ripartizione delle competenze su tratti viari da parte dei singoli Comuni. Abbiamo infatti delle

liste di comunità responsabili per una strada, riportate in ogni versione degli Statuti del Comune di Bergamo, ma non esistono fonti cittadine che indichino la divisione territoriale delle competenze per tratti di strada. Fortunatamente, nel codice dello Statuto del Comune di Parre, conservato alla Biblioteca Comunale di Bergamo, rimane un documento del 1546 che indica questi dati per i Comuni della Val Seriana Superiore nel cui territorio passava la strada principale, utilizzando un sistema misto di punti notevoli del territorio e di indicazioni numeriche relative alla lunghezza di strada affidata alla comunità indicata. Bisogna notare che non si riporta il contesto in cui il documento è stato redatto, anche se è ragionevole pensare che possa essere stato composto nel quadro delle istituzioni di Valle. Questo documento ci permette anche di osservare una differenza tra i dati in possesso del Comune urbano e quelli in uso in loco; i Comuni menzionati sono soltanto quelli confinanti con la strada principale e non tutti quelli della Comunità di Valle. D’altro canto si potrebbe pensare che, nel caso di un rifacimento generale e almeno fino ad una certa epoca (bisogna anche considerare che tra i due documenti vi è mezzo secolo di differenza), si potesse suddividere la spesa a monte o tra tutti i Comuni (come indicato nello Statuto cittadino) oppure seguendo a mo’ di compartito i dati a noi pervenuti tramite il documento parrese.

Per ciò che riguarda pozzi e ponti abbiamo molte meno informazioni. Sappiamo che, almeno teoricamente, entrambe le infrastrutture erano sottoposte all’autorità del Comune cittadino; nella pratica non abbiamo menzioni di lavori di questo genere coordinati dalla città per queste zone. Abbiamo invece la netta affermazione di un principio di responsabilità vicinale almeno per i pozzi; si obbligano infatti coloro le cui abitazioni sono servite da queste infrastrutture a pagare per la loro riparazione.