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Il federalismo e la difesa dei diritti nella giurisprudenza della Corte Suprema

LA CORTE SUPREMA: CORTE DEI POTERI, CORTE DEI DIRITT

6.4 Il federalismo e la difesa dei diritti nella giurisprudenza della Corte Suprema

La tematica dei diritti fondamentali formalmente riconosciuti e della relativa tutela concretamente accordatagli nel corso della vita costituzionale dell‟ordinamento meriterebbe una trattazione particolarmente approfondita considerata l‟ampiezza e

302 R.A. Schapiro, “Toward a Theory of Interactive Federalism”, 91 Iowa L. Rev., 2005, pp.243-317. 303 L. Levi, “La federazione: costituzionalismo e democrazia oltre i confini nazionali”, op.cit., p.55.

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l‟importanza cruciale che ricopre tale materia nella valutazione complessiva della qualità democratica del sistema federale statunitense e della sua struttura di controllo giurisdizionale di costituzionalità degli atti dei pubblici poteri.

Mi limiterò, in questa sede, a riportare sinteticamente alcuni dei passaggi cruciali della trasformazione avvenuta nella configurazione dei diritti fondamentali e nel loro effettivo grado di tutela assicuratogli dall‟attività di judicial review della Corte Suprema.

In origine la Costituzione difettava di ogni riferimento ai diritti fondamentali, limitandosi a disciplinare la struttura e il funzionamento complessivi dei poteri dell‟ordinamento (quasi esclusivamente del governo federale creato dalla Costituzione). I primi dieci emendamenti – il Bill of Rights – vennero approvati a pochi anni dall‟adozione della carta costituzionale, e già nel 1791 entrarono in vigore (a seguito della ratifica del numero di Stati – i tre quarti - prescritto dalla procedura formale di revisione costituzionale, all‟articolo V), come esito delle forti pressioni esercitate dalle

forze antifederaliste304, preoccupate dalla minaccia che lo Stato centrale, appena

costituito, potesse acquisire un debordante potere, potenzialmente accentratore e dispotico, lesivo dell‟indipendenza degli Stati e di conseguenza dei diritti e delle libertà degli individui garantiti dagli Stati stessi.

La materia dei diritti civili e delle libertà fondamentali dei cittadini originariamente apparteneva alla competenza esclusiva degli Stati che nelle proprie Costituzioni

definivano liberamente lo status dei propri cittadini305. L‟orientamento dominante per

tutta l‟epoca liberale vedeva nel governo nazionale la minaccia più grande alle libertà individuali e a tal motivo le garanzie contenute nel Bill of Rights dovevano continuare a valere da vincoli e limiti insormontabili all‟esercizio dei poteri di quel solo livello di potere.

Le vicende della Guerra Civile, in cui la sentenza Dredd Scott v. Sanford306 diede una

forte accelerazione all‟apertura delle ostilità, iniziarono a mettere in crisi la convinzione

304 Gli Stati del Sud condizionarono la propria ratifica alla Costituzione, che come evidenziato è stata

particolarmente combattuta e difficile, non solo alla garanzia di mantenere in vita l‟istituto della schiavitù – essenziale per il sostentamento delle loro economie -, ma anche alla promessa di una rapida approvazione di un catalogo di diritti fondamentali da far valere esclusivamente nei confronti del nuovo soggetto federale, a garanzia dell‟inviolabilità dell‟autonomia statale e dei diritti dei propri cittadini.

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Il fatto che il Bill of Rights riguardasse esclusivamente il rapporto tra il cittadino e il governo federale e che quindi non potesse ritenersi applicabile agli Stati che mantenevano ben salda la propria autonomia nell‟individuare e disciplinare i diritti e i doveri dei propri cittadini, fu sostenuto dalla Corte Suprema in diverse occasioni, ad esempio nella sentenza Barron v. Baltimore del 1833, almeno fino alla fine del XIX secolo.

306 La Corte non riconobbe il potere del Congresso di approvare leggi che escludessero la schiavitù in

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che il federalismo e la conseguente facoltà di differenziare il godimento dei diritti su base territoriale rappresentasse la migliore garanzia per le libertà individuali.

L‟esito della Guerra Civile, con l‟approvazione dei tre emendamenti “ricostruttivi”, iniziò a far incrinare gradualmente la teorizzazione, estremizzata e potenzialmente pericolosa, che lo Stato liberale debba tendenzialmente astenersi dalla materia dei diritti fondamentali, dovendo questi esser lasciati interamente, come d‟altronde il funzionamento del mercato e dell‟economia, alle spontanee e non regolamentate dinamiche della società civile autonoma, che poteva, di fatto liberamente, anche modellare il contenuto concreto delle libertà individuali.

In realtà questa convinzione rimase viva ancora a lungo e portò la Corte a delegittimare ogni tentativo del Congresso diretto alla proibizione della discriminazione nei confronti

dei comportamenti dei privati cittadini (con la c.d. teoria della state action307 che

imponeva il rispetto delle disposizioni del XIV emendamento esclusivamente nei confronti degli Stati e delle azioni dei suoi agenti o funzionari, senza poter coinvolgere e obbligare in alcun modo i privati che rimanevano sostanzialmente liberi di comportarsi a proprio piacimento).

Il processo di incorporazione dei diritti del Bill of Rights nella due process e nell‟equal protection of law del XIV emendamento iniziò in maniera cauta e graduale, parlandosi inizialmente, infatti, solo di incorporazione selettiva e non totale delle garanzie del catalogo federale dei diritti estendibili agli Stati.

All‟epoca dell‟adozione della Costituzione il federalismo, con la doppia sovranità che implicava, ovvero la suddivisione del potere di governo e dell‟autorità fra due livelli di istituzioni rappresentative della volontà popolare, distinte e indipendenti che si autobilanciavano e controllavano reciprocamente, doveva proteggere contro i rischi, insiti nel potere stesso, di strabordare e degenerare in forme di tirannia e pregiudicare le libertà individuali dei cittadini. In realtà, si vedeva con maggiore sospetto, per i rischi di abusi di potere, il nuovo livello di governo federale, più lontano dai cittadini e meno controllabile del livello statale, politicamente più vicino agli elettori e tradizionalmente

Guerra Civile si veda A. Maurois, “Storia degli Stati Uniti”, Mondadori, Milano, 1953, p.335; L. Fisher, “American Constitutional Law”, Durham, North Carolina, 2001, p.834.

307 Le prime sentenze in cui la Corte puntualizza questo orientamento sono Virginia v. Rives del 1879 e United States v. Harris del 1871. In quest‟ultima sentenza arriva a dichiarare incostituzionale la legge

federale che sanzionava penalmente la cospirazione razzista e discriminatoria del Ku klux klan in quanto espressione di condotte private e non azioni dello Stato. Con la sentenza Civil Rights Cases del 1883 dichiara incostituzionale, con le stesse motivazioni, il Civil Rights Act del 1875 con cui il Congresso aveva reso illegale ogni discriminazione nei luoghi di pubblico intrattenimento. Cfr. D. Braveman, W.C. Banks, R.A. Smolla, “Constitutional Law: Structure and Rights in our federal system”, M. Bender, New York, 1991, p.483.

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investito del ruolo di garante esclusivo dei diritti individuali. Per questo alla doppia sovranità corrispondeva una doppia cittadinanza composta da un insieme di diritti e di doveri distinti in quanto autonomamente determinati dalle rispettive istituzioni democratiche che possedevano ruoli e compiti differenti.

Soltanto dopo la conclusione della Guerra Civile, con l‟abolizione costituzionale della schiavitù (XIII emendamento) e il connesso riconoscimento dello status di cittadini della federazione anche agli ex-schiavi (con il riconoscimento del diritto di voto non limitabile per motivi di razza e precedente condizione servile, XV emendamento), inizia a farsi strada una nuova concezione della cittadinanza federale come una più ampia e uniforme rete di protezione assicurata indistintamente a tutti i cittadini dell‟Unione (con il XIV emendamento e le sue importanti clausole: la privileges and immunities, la due process e l‟equal protection of the law) . I governi statali non avevano più la piena facoltà di attribuire una posizione giuridica differente all‟interno del proprio territorio ai propri cittadini, realizzando così una cittadinanza statale distinta e separata da quella federale, ma rispetto a quest‟ultima comunque considerata preminente nell‟individuazione e protezione dei diritti e delle libertà.

Il mantenimento dell‟istituto della schiavitù che portò gli Stati del Sud a secedere dall‟Unione schierata dalla parte degli abolizionisti, dimostrò i limiti di quella convinzione che agli albori del costituzionalismo statunitense vedeva nel federalismo e nel ruolo degli Stati la garanzia fondamentale ai diritti individuali.

L‟esito della guerra e l‟approvazione dei nuovi emendamenti, soprattutto con l‟interpretazione che in seguito ne darà la Corte Suprema, ebbero un impatto decisivo e fondamentale sulla struttura federale e sull‟assetto dei rapporti fra Nazione e Stati. Il perfezionamento dell‟Unione, con l‟affermazione della sua natura indissolubile e perpetua e la creazione di una cittadinanza federale più estesa e omogenea, ha

rappresentato una nuova partenza costituzionale308 nella storia degli Stati Uniti.

308 Così si esprime il giudice Swayne nella dissenting opinion agli Slaughterhouse Cases del 1873 (in cui,

ricordiamo, venne dichiarata legittima una legge della Luisiana palesemente discriminatoria, a motivo del limitato raggio d‟azione attribuito, inizialmente, al XIV emendamento dalla Corte; questa, infatti, sostenne che l‟articolo non tutelasse in via generale tutti i diritti fondamentali in tutti i contesti) riferendosi agli emendamenti post-Guerra Civile, in particolare al XIV emendamento, che per la prima volta prevedevano un potere diretto del Congresso nei confronti degli Stati, indirettamente limitandone i poteri. Cfr. P.J. McConkie, “Civil Rights and Federalism Rights: is there a More Perfect Union for the

heirs to the promise of Brown?”, in B.Y.U.L.Rev., 1996, p.389. Anche Bruce Ackerman nella sua

innovativa analisi del costituzionalismo e della democrazia americana individua nella Ricostruzione post- Guerra Civile uno dei tre momenti eccezionali della politica costituzionale statunitense insieme al periodo della fondazione e al New Deal. Sarebbero questi periodi, secondo l‟Autore, a rappresentare tre distinte epoche costituzionali, l‟esito di tre “rivoluzioni” riuscite in cui il popolo si riappropria del potere costituente e permette di apportare dei mutamenti sostanziali significativi nei valori fondamentali che

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Non si decreta solo la fine della schiavitù e l‟inizio di una più significativa cittadinanza

federale dal carattere progressivamente più inclusivo ma si rafforzano

complessivamente i poteri del governo federale e l‟identità nazionale, si consolida l‟importanza del ruolo dello Stato centrale sugli Stati anche nella materia della protezione di diritti civili fino ad allora considerati propri della cittadinanza statale e che soltanto le Costituzioni dei singoli Stati potevano disciplinare e garantire.

Nonostante l‟abolizione della schiavitù e l‟approvazione degli emendamenti post bellum, la popolazione degli ex-schiavi, a cui si riconobbe formalmente lo status di cittadino, era comunque rimasta in una gravissima condizione di isolamento e discriminazione generalizzata negli Stati del Sud in cui vigevano leggi speciali razziste. La Corte aveva dichiarato incostituzionali molte di queste leggi ma nello stesso tempo aveva convalidato una delle regole uniformemente adottate negli Stati del Sud che imponeva la separata fruizione dei servizi di uso pubblico da parte dei gruppi distinti in base al colore della pelle.

La nota sentenza Plessy v. Ferguson del 1896 aveva infatti confermato la costituzionalità della regola dei “separati ma eguali” adottata in molti Stati nei servizi pubblici, sostenendo la non incompatibilità di tale paradigma con il XIV emendamento. La Corte ha mantenuto in vigore tale regola, dalla discutibile validità costituzionale nonché dal contestabile valore etico-morale e democratico, mantenendo in piedi e legittimando la segregazione razziale fino alla svolta giurisprudenziale attuata dalla Corte presieduta dal giudice Warren a partire dagli anni „50.

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