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L’affermazione del New Federalism e l’anti-commandeering principle

LA CORTE SUPREMA: CORTE DEI POTERI, CORTE DEI DIRITT

6.2 L’affermazione del New Federalism e l’anti-commandeering principle

Con la presidenza Reagan degli anni ottanta viene dato avvio ad una nuova fase di deregulation ovvero di riduzione dei poteri di regulation federale e degli ambiti d‟intervento degli apparati amministrativi federali. Viene contemporaneamente data preminenza al ruolo degli Stati e dei privati con una rivitalizzazione degli states’rights sostenuta da una maggiore autonomia finanziaria degli stessi associata a politiche di privatizzazione e di contenimento della spesa pubblica (con conseguente riduzione del welfare e della tassazione nazionale in linea con la teoria economica ora dominante, la supply side economy, che soppianta la precedente teoria keynesiana del sostegno alla domanda aggregata). Il New Federalism si caratterizza per una consistente compressione delle competenze del federal government convalidata da una lettura restrittiva e dal tenore letterale dei poteri enumerati. Questo orientamento nuovamente incline ad assicurare maggiore spazio all‟autonomia statale nell‟ottica di una recuperata sovranità duale, si riflette nella creazione di nuove agenzie statali con cui viene attuato un decentramento amministrativo e una consistente decentralizzazione del welfare. La predisposizione, inoltre, di programmi federali cofinanziati, subisce anch‟essa una netta riduzione a tutto vantaggio dell‟autonomia statale che risulta più libera di esplicarsi negli ambiti che, a partire dal New Deal, erano stati attratti nell‟orbita

278 Gregory v. Ashcroft 501 U.S. 452 (1991). Cfr. J. A. Barron, C.T. Dienes, “Constitutional Law in a Nutshell”, op.cit., pp.103-104.

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regolativa federale attraverso l‟utilizzo frequente e incondizionato dei poteri di preemption.

Occorre specificare come il fenomeno che, durante e dopo il New Deal, ha consentito all‟intervento regolativo dello Stato federale di imporsi in numerosi campi spiazzando, in maniera totale o parziale, le normative degli Stati membri ricadenti in quei settori, si sia servito della tecnica della chiamata in compartecipazione o dei grants-in-aid.

Il nuovo modello di federalismo cooperativo279 che si profila a partire dal New Deal si

sviluppa attraverso la predisposizione di stanziamenti finanziari che lo Stato centrale offre agli Stati membri, da impiegarsi in determinati ambiti normativi e per specifiche finalità dalla federazione individuati e imposti.

Gli aiuti finanziari che la federazione mette a disposizione degli Stati e che richiedono una esplicita accettazione da parte di questi ultimi, impongono, per essere devoluti, che lo Stato che volontariamente li accetti si impegni con un suo attivo contributo, spesso anche economico, alla realizzazione del progetto predisposto o approvato dalla federazione.

Frequentemente si è verificato che lo Stato centrale, nel concedere degli aiuti finanziari agli Stati, specificasse precise modalità e condizioni di impiego dei fondi messi a disposizione per determinati obbiettivi, senza lasciare alcun margine di manovra agli Stati.

Si tratta, quindi, di una cooperazione in qualche modo imposta e prescritta, talvolta fin nei dettagli, nei suoi caratteri di sviluppo e non, come per quanto riguarda i rapporti tra

gli Stati in senso orizzontale, volontaria e spontanea280.

La legislazione federale era spesso sconfinata da normativa di invito a normativa di comando in quanto, andando ben oltre alla semplice proposta persuasiva di incentivi convincenti e convenienti per gli Stati che questi potevano però liberamente rifiutare di accettare, finiva per prescrivere agli stessi indiscutibili modalità d‟impiego e amministrazione dei finanziamenti federali, tano da ridurre la cooperazione degli Stati a mera esecuzione vincolata di programmi federali su cui, inoltre, la federazione si riservava la facoltà di esercitare una significativa e talvolta capillare sorveglianza.

279 D.J. Elazar, “Cooperative federalism”, in D.A. Kenyon, J. Kincaid (ed.by), “Competition among States and Local Governments”, Washington D.C., The Urban Institute Press, 1991, pp.65-86; ID, “American

Federalism. A view from the States”, Thomas Crowell Company, New York, 1966.

280 Gli Stati hanno dimostrato la volontà di realizzare un coordinamento sistematico e vasto delle proprie

politiche legislative, esecutive e giudiziarie. Ne sono esempi l‟adozione di comuni modelli legislativi in svariate materie, la creazione di organismi amministrativi speciali e permanenti per la gestione di interessi e affari comuni – come New York Port Autority - e in generale la tendenza ad una parziale ma significativa uniformizzazione dei sistemi normativi degli Stati in numerosi settori.

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L‟offerta dei grants-in-aid federali poteva assumere differenti profili e prevedere diverse modalità d‟utilizzo che lasciavano spazio alla discrezionalità degli Stati in

misura diversa281.

Nel 1992, con la sentenza New York v United States282, la Corte Suprema enuclea la

dottrina dell‟incostituzionalità del federal commandering per violazione della sovranità statale protetta dal X emendamento. In base a tele elaborazione giurisprudenziale si nega al Congresso la facoltà, fino ad allora ampiamente esercitata, di imporre, di fatto, agli Stati di adottare determinati provvedimenti normativi o di richiedere ai funzionari statali di dare esecuzione amministrativa ad una disciplina federale.

La Corte recupera e rinforza il significato limitativo, inibente e costrittivo verso la federazione del X emendamento, da cui evince e si impegna a far rispettare l’anti- commandeering principle, nuovo strumento di restrizione e contenimento dei poteri della federazione sugli Stati.

La Corte ricorda inoltre come la Costituzione lasci agli Stati una sovranità residua inviolabile che non può che comprendere il controllo sull‟attività legislativa.

A differenza della Confederazione, però, il Congresso ha ora la facoltà di disciplinare direttamente le attività e i comportamenti dei cittadini ma non può più, come nell‟esperienza confederale, vincolare gli Stati e richiedere agli stessi di adottare delle leggi in ossequio a determinate prescrizioni federali. Così facendo verrebbe seriamente compromesso, a detta della Corte, il rapporto di responsabilità diretta tra elettori ed eletti.

Si vieta, così, l‟imposizione diretta di vincoli sull‟attività normativa degli Stati e si lascia libera la strada, in alternativa, alla possibilità del Congresso di disciplinare direttamente e interamente una materia, avvalendosi della preemption e assumendosene la piena responsabilità politica.

La Corte, infine, evidenzia come la tutela del federalismo e dei suoi valori non rappresenti un fine in sé stesso ma sia funzionale alla salvaguardia delle libertà degli

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S. Gamkhar, “Federal intergovernmental grants and the states”, Edward Elgar Publishing, Northampton (Mass.), 2002.

282 New York v United States 505 U.S. 144 (1992). In tale decisione la Corte cassa una legge federale che

di fatto non invitava ma ingiungeva agli Stati di emanare leggi di dettaglio sulla materia delle scorie radioattive, in esecuzione di stringenti standards federali, o, in alternativa, assumersi la proprietà e responsabilità – in bade alla c.d. take title provision, clausola di assunzione della titolarità - delle scorie presenti sul proprio territorio.

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individui che risultano più efficacemente tutelati dal carattere diffuso e diluito del potere

sovrano283.

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