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Financial restructuring

Capitolo 2: Piano di risanamento

2.4 Financial restructuring

Come le tipologie di crisi, anche le soluzioni delle stesse possono essere diverse. La loro scelta é determinata sia dalle caratteristiche della crisi, sia dalle condizioni disciplinate dalla Legge per l’acquisizione dei diversi strumenti di superame nto della crisi d’impresa. Tali strumenti, disciplinati dalla legge fallimentare, possono essere suddivisi in tre categorie:

 Soluzione stra-giudiziale: l’introduzione di questi nuovi strumenti ha favorito l’incremento dell’attitudine negoziale e, di conseguenza, la riduzione dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Le soluzioni stragiudiziali alla crisi d’impresa hanno trovato formale riconoscimento nell’art.67, comma 4. Lettera d) della Legge Fallimentare133. Il piano di risanamento non è una procedura concorsuale, ma uno strumento di soluzione negoziale della crisi, applicabile a tutti gli imprenditori, e si riferisce ad alcuni creditori ritenuti indispensabili e strategici per il “risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ed il riequilibrio della sua situazione finanziaria”. Il piano non presuppone l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, né è previsto che debba intervenire uno specifico accordo tra l’imprenditore e i creditori. Il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è delineato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai

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sensi dell’art.1 della Legge Fallimentare; il presupposto oggettivo è rappresentato da un progetto industriale idoneo a risanare ed a riequilibrare la situazione economico finanziaria dell’impresa, in quanto tale riconducibile ad un atto di gestione interno all’impresa stessa. Al piano di risanamento possono ricorrere l’imprenditore fallibile costituito in forma collettiva, la società oppure l’imprenditore individuale; a tutela dei creditori la fattibilità e la ragionevolezza del piano deve essere certificata da parte di un professionista indipendente rispetto agli advisor che hanno predisposto il piano per il debitore. L’obiettivo del piano, come anticipato, è rappresentato dal risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e dal riequilibrio della situazione finanziaria della stessa; è, dunque, necessario che esso preveda dei rimedi da adottare in una prospettiva non meramente liquidatoria, ma in continuità aziendale, preservando il valore sociale dell’impresa e mantenendo gli attuali livelli occupazionali. E’, pertanto, fondamentale identificare le cause all’origine della crisi aziendale, definire le strategie di risanamento ed effettuare una valutazione comparata del risanamento e delle ipotesi alternative di cessione o di liquidazione, prima di procedere alla redazione del piano ed alla sua attuazione. La definizione delle strategie di risanamento richiede l’adozione di forme similari a quelle del business plan, il quale si sostanzia in quattro documenti: il piano industriale, il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale previsionale, il rendiconto finanziario previsionale. Il piano deve, pertanto, indicare le misure idonee a ristabilire l’equilibrio della gestione dell’impresa in difficoltà, ovvero:

 definire le fasi del risanamento, le strategie sottostanti e gli strumenti di controllo

 contenere le linee guida che hanno portato alla propria redazione, precisando gli atti, i pagamenti e le garanzie da

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Il piano di risanamento deve, poi, riportare le seguenti informazioni:

 le cause interne ed esterne della crisi:

 lo stato di solvibilità e liquidità aziendale

 la durata

 la solidità dei presupposti dei risultati economico-finanziari attesi

 i meccanismi di aggiustamento e correzione individuati per coprire gli eventuali scostamenti del piano

Non è previsto un obbligo di comunicazione ai creditori del piano di risanamento.

 Soluzione giudiziale: Qualora il piano di risanamento non possa essere utilizzato come strumento di risoluzione per la crisi d’impresa l’alternativa consiste nel ricorso alle soluzioni giudiziali. Queste ultime comprendono il concordato preventivo, una procedura concorsuale per accedere alla quale l’imprenditore deve possedere i seguenti requisiti: deve rientrare nelle soglie di fallibilità (di cui l’art.1 della L.F.) e deve trovarsi in uno stato di crisi (ovvero una situazione di difficoltà che si ripercuote sulla prospettiva di una regolare continuità di gestione dell’impresa, meno grave rispetto a quella dell’insolvenza). L’art.160 L.F. stabilisce che “l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere”55

:

 la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti anche mediante cessione di beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione ai creditori di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

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M.Sandulli, La crisi dell’impresa. Il fallimento e le altre procedure concorsuali , Giappichelli, Torino, 2009

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 l’intervento di un assuntore, che acquisisca l’attivo ed estingua la debitoria

 la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei

La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale nella cui circoscrizione è la sede principale dell’impresa.

Unitamente al ricorso il debitore deve presentare una documentazione che contenga:

 una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa

 uno stato analitico ed estimativo delle attività

 l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dell’ammontare del credito e delle eventuali cause di prelazione

 l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore

 il valore dei beni

 l’indicazione dei creditori di eventuali soci illimitatamente responsabili

 un piano con la descrizione analitica delle modalità e delle tempistiche di adempimento della proposta

 la relazione di un professionista, designato dal debitore, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

Se il Tribunale riconosce la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di concordato apre la procedura con un decreto, che viene comunicato al Registro delle imprese56.

Dopo aver ottenuto l’approvazione da parte dei creditori (chirografari e privilegiati), il Tribunale procede con l’omologazione del concordato, che è, quindi, obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di

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42 apertura della procedura.

Successivamente, il debitore deve dare piena esecuzione del piano, secondo le modalità in esso previste.

 Soluzione fallimentare57

: Il fallimento è la più nota tra le procedure concorsuali. Come le altre procedure concorsuali, il fallimento coinvolge l’intero patrimonio del debitore e mira alla soddisfazione di tutti i creditori.

I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono lo stato di insolvenza del debitore e la natura di imprenditore commerciale privato del debitore stesso.

La dichiarazione di fallimento può essere pronunciata dal Tribunale competente su iniziativa del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero58.

Una volta effettuata la dichiarazione di fallimento il Tribunale:

 ha il compito di provvedere alla nomina del Giudice delegato (organo direttivo e di controllo) ed il Curatore (che assisterà il fallito amministrando il patrimonio fallimentare)

 ordina al fallito di depositare tutti i libri contabili ed i bilanci

 invita i creditori a presentare entro un breve termine una domanda contenente l’indicazione delle somme dovute dal fallito e relativi documenti giustificativi

 fissa il termine perentorio non superiore a centoventi giorni (centottanta nei casi di particolare complessità della procedura) dal deposito della sentenza.

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M.Sandulli, La crisi dell’impresa. Il fallimento e le altre procedure concorsuali , op.cit. G.Capo, I presupposti del fallimento, in AA.VV, Fallimento e altre procedure concorsuali, Utet, Torino, I, 2009. G.Trisorio Luzzi, Manuale di d iritto fallimentare e de lle procedure concorsuali, Giuffrè , Milano, 2011.

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Dopo la dichiarazione di fallimento59 la procedura si articola sostanzialmente in tre fasi:

 accertamento del passivo

 liquidazione dell’attivo

 riparto dell’attivo tra i creditori

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, ed è quindi eseguita anche in caso di opposizione. Essa produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione, ma nei riguardi dei terzi gli effetti si producono dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese.

La sentenza di fallimento produce significativi effetti che investono la sfera patrimoniale, personale e penale del debitore, che ovviamente si riflettono sulla efficacia dei rapporti giuridici con i terzi.

Tale sentenza è inevitabilmente oggetto di una particolare pubblicità, pertanto essa, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria (pubblicazione), è notificata al debitore ed è comunicata per estratto al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. Nello stesso termine la sentenza deve poi essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese.

In conclusione si può affermare che la scelta delle soluzioni dipende soprattutto dalla fase in cui si trova l’impresa in crisi: se la crisi è in una fase iniziale saranno possibili le soluzioni extragiudiziali, se, invece, la crisi è grave, o il livello di indebitamento difficilmente sostenibile, allora bisognerà considerare le soluzioni giudiziali, infine, se il declino aziendale pare essere irreversibile, non resta che considerare gli istituti previsti dalla procedura fallimentare.

Lo stato patologico di alcune imprese è molto probabile che sia caratterizzato da alcune costanti, quali:

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 contrazione del volume di affari che può causare una riduzione dell’attività circolante;

 i crediti si riducono proporzionalmente al fatturato e diminuiscono gli acquisti di materie prime;

 gli investimenti in attività non correnti possono subire un rallentamento o addirittura un arresto;

 assottigliamento delle disponibilità liquide e una conseguente crescita del fabbisogno finanziario.

In tale contesto diventa difficile rispettare le scadenze con i fornitori, peggiorando di conseguenza le condizioni di approvvigionamento. Infine il margine di contribuzione unitario tende a diminuire ed è complesso assicurare costantemente la copertura dei costi fissi. Il taglio dei costi viene fatto sugli investimenti strutturali e sul personale, minando così, in modo ancora maggiore, il ciclo gestionale60.

Poiché un’impresa in crisi soffre principalmente di mancanza di liquidità, la conoscenza delle dinamiche finanziarie permette di individuare le aree sensibili e attivare politiche di intervento 61. Anche per quanto riguarda l’area finanziaria, le politiche di tornaround dipendono dalle potenzialità interne dell’azienda e dal contesto competitivo. Il financial restructuring modifica la composizione, il costo e il profilo temporale delle passività finanziarie per mezzo del consolidamento del debito o interventi sulla leva finanziaria (leverage). Quest’ultima si può definire come il rapporto tra il capitale di credito e capitale proprio. La sopravvivenza e il rilancio sono le fondamenta del piano di ristrutturazione finanziaria.

Dobbiamo premettere che l’aspetto finanziario spesso rappresenta la problematica da affrontare con maggiore urgenza. Si spiegano così i casi in cui l’attuazione del piano finanziario precede temporalmente quello industriale, ma occorre altresì precisare che la sua riuscita deriva proprio dai collegamenti che si instaurano tra i due aspetti, operativo e finanziario,

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G.Be rtoli, Crisi d’i mpresa, ristrutturazione e ritorno al valore, Milano, Etas, 206, p.26 61

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della gestione62. Ovviamente i costi e le rinunce sostenute dalle banche e dai finanziatori istituzionali devono essere ricompensati da benefici futur i o nel peggiore dei casi devono avere utilità da una riduzione delle perdite in caso di non intervento. L’intervento sul fronte delle fonti finanziarie esterne attinte a titolo di credito può essere ricondotto ad alcune principali tipologie:

 Il consolidamento in senso stretto del debito esistente;

 La rinuncia a quote di capitale o di interessi;

 L’investimento di nuovo capitale di credito a sostegno del piano di risanamento.

 La conversione dei crediti in capitale di rischio63.

Il consolidamento è lo strumento con il quale l’azienda riesce ad ottenere dai propri creditori finanziari una ricontrattazione dei termini del debito esistente, pervenendo così ad uno slittamento nel tempo dei pagamenti delle quote di capitale e/o di interessi64. Si può verificare anche una sospensione temporanea del pagamento della quota capitale oppure la ricontrattazione del debito con conseguente riduzione dei tassi di interesse. . come anticipato precedentemente la ristrutturazione richiede spesso ulteriori risorse finanziarie per sostenere il piano di risanamento. Lo strumento tecnico dell’operazione è la cosiddetta convenzione di salvataggio(pactum de non petendo), un accordo che prescindendo dalle specificità dei singoli rapporti banca azienda, coinvolge complessivamente la gran parte dei finanziatori di un azienda.

Attraverso il pactum viene sancita una specie di tregua tra i creditori e l’azienda in crisi poiché si stabilisce l’impegno dei creditori sottoscrittori del patto a non esigere per un certo tempo il loro credito e/o a rinunciarvi

62 Garze lla S., Il sistema d'azienda e la valorizzazione delle potenzialità inespresse. Una “visione”

strategica per il risanamento. Giappichelli, 2005

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Garze lla S., Il sistema d'azienda e la valorizzazione delle potenzialità inespresse. Una “visione”

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almeno in parte65. Rimangono da chiarire alcuni aspetti che, talvolta caratterizzano le strategie di risanamento:

 L’ingresso tra i creditori di nuovi finanziatori o la concessione di nuovo credito da parte di soggetti poco esposti, che quindi altrettanto poco avrebbero da perdere in caso di definitiva insolvenza dell’azienda in crisi

 La consapevolezza che spesso la natura della crisi non si sostanzia in una semplice difficoltà finanziaria, per cui gli interventi di natura finanziaria non sono in grado di trovare autonoma giustificazione66. In conclusione, lo sforzo dovrebbe essere quello di riuscire ad ottenere, attraverso un nuovo rapporto con gli istituti finanziari, un’iniezione di “managerialità” e non una contrazione di “imprenditorialità”.

65 Garze lla S., Il sistema d'azienda e la valorizzazione delle potenzialità inespresse. Una “visione”

strategica per il risanamento. Giappichelli, 2005

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