6.1 Il F.P.V. e le sue finalità
Anche il fondo pluriennale vincolato è un meccanismo introdotto dall’Armonizzazione contabile: viene definito come “ saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata”.
La finalità principale del Fondo pluriennale vincolato è quella di assicurare una correlazione tra entrata e spesa, indipendentemente dal fatto che le due poste ( in entrata e uscita) siano imputate nello stesso esercizio o se l’entrata sia imputata in un esercizio precedente rispetto alla spesa.
Il Fondo pluriennale vincolato, pertanto, garantisce che venga rispettato il criterio dell’esigibilità e consente di mantenere una quadratura tra diverse annualità del bilancio di previsione, rendendo evidente la distanza temporale che intercorre tra l’acquisizione di un finanziamento e l’effettivo impiego delle risorse.
In bilancio il F.P.V. è una voce separatamente individuata per ciascuna voce di spesa.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da:
entrate correnti vincolate;
entrate vincolate destinate al finanziamento di investimenti.
Per quanto riguarda il F.P.V. per le entrate correnti, i casi “di scuola” sono rappresentati dalle spese legali e dal fondo salario accessorio, oltre che da trasferimenti vincolati a spese direttamente correlate.
Circa il trattamento accessorio del personale il Fondo pluriennale si forma se entro la fine dell’esercizio è stato costituito il fondo, debitamente certificato, ed è stato sottoscritto il contratto decentrato: in questo caso le risorse vengono impegnate ed al termine dell’esercizio confluiscono appunto nel Fondo Pluriennale Vincolato.
Circa le spese legali, laddove l’obbligazione sia perfezionata (perché è stato sottoscritto il disciplinare con il legale) ma non sia esigibile, in sede di predisposizione del rendiconto ( riaccertamento residui), se si provvede alla cancellazione dell’impegno e alla sua reimputazione, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato, all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico.
Per i trasferimenti vincolati , un esempio concreto è quello dei trasferimenti per “servizi sociali.
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32 Nella maggior parte dei casi, però, il Fondo pluriennale vincolato riguarda entrate in conto capitale per il finanziamento di investimenti, nell'ipotesi che la spesa relativa sia in tutto o in parte esigibile in esercizi successivi rispetto a quello in cui è venuto l'accertamento delle entrate.
L’utilizzo del meccanismo del fondo pluriennale vincolato garantisce, accertata l’entrata al sorgere dell’obbligazione giuridica, l'accantonamento delle risorse necessarie per la copertura degli stati di avanzamento lavori che non saranno esigibili nell’esercizio ma lo diverranno successivamente.
Altra ipotesi è quella di entrate vincolate derivanti da vincoli di legge.
La terza fattispecie in cui è necessario costituire il fondo pluriennale vincolato è in occasione dell'attività di riaccertamento ordinario, anche in presenza di entrate non vincolate, allo scopo di mantenere la correlazione tra entrata e spesa.
Altra ipotesi in cui è stata possibile la costituzione del F.P.V. è stato il Riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014.
Solo nelle due ultime ipotesi ( riaccertamento ordinario e straordinario dei residui ) il F.P.V.
può prescindere dalla natura vincolata delle entrate: in tutti gli altri casi riguarda entrate vincolate.
6.2 Casi particolari in cui si forma il F.P.V. pur in assenza di impegno di spesa
Abbiamo detto che il F.P.V. riguarda risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni già impegnate: esistono però delle deroghe o eccezioni, nelle quali il F.P.V. si forma anche se la spesa non è stata impegnata.Di seguito alcune ipotesi:
1. Spese concernenti il livello minimo di progettazione : E’ possibile costituire il F.P.V. di parte capitale per l’intero importo a condizione che le procedure di affidamento del livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a 40.000 euro siano state indette, vale a dire a indizione formale del procedimento ad evidenza pubblica, quindi la pubblicazione del bando (se trattasi di procedura aperta), o di avviso di preinformazione, o l’invito a presentare offerta (se trattasi di procedura negoziata o ristretta). In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato o destinato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
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33 2. Le spese per appalti pubblici superiori ad €40.000 non ancora impegnate, possono essere interamente conservate a rendiconto nel F.P.V. , purchè sussistano entrambe le seguenti condizioni:
Le entrate siano state accertate per la copertura dell’intera spesa di investimento;
L’intervento risulti inserito nell’ultimo Programma Triennale delle Opere Pubbliche (laddove pari o superiore ad € 100.000,00, altrimenti la condiizione non rileva).
… e purchè, inoltre, sussista almeno una delle seguenti condizioni:
Siano state attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione ulteriori rispetto a quello minimo;
Le spese previste nel quadro economico siano state impegnate almeno parzialmente per espropri, occupazioni d’urgenza, bonifica di aree o altre attività necessarie all’esecuzione dell’intervento;
Siano state attivate le procedure di affidamento entro l’anno successivo alla validazione del progetto posto a base di gara.
2. A seguito della stipula del contratto di appalto , le spese contenute nel quadro economico dell'opera, prenotate, ma non ancora impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.
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34 7. IL FONDO CREDITI ESIGIBILITA’
7.1 L’accantonamento al F.C.D.E.
Il principio applicato della contabilità finanziaria stabilisce che il fondo crediti di dubbia esigibilità è “un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’ammontare del F.C.D.E. è determinato in considerazione:
degli stanziamenti in entrata relativi ai crediti, di dubbia esigibilità, che si prevede si formeranno nell’esercizio;
della loro natura;
dell’andamento della riscossione nel corso degli ultimi cinque esercizi precedenti ( vale a dire della media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata presa in considerazione).
Non devono essere “svalutate”, quindi non devono essere inserite nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, le poste d’entrata relative alle seguenti tipologie:
trasferimenti da altre P.A. ;
entrate assistite da fideiussione;
entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa;
entrate riscosse per conto di un altro ente.
Ogni Ente ha libertà ed autonomia di individuare quali siano le proprie entrate di dubbia esigibilità, che devono essere oggetto di quantificazione ai fini della formazione del F.C.D.E.:
generalmente tra tali entrate vengono inserite quelle del Servizio Idrico Integrato, del Servizio di fognatura e depurazione, del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, da recupero evasione fiscale. Della scelta si deve dare adeguata motivazione nella NOTA INTEGRATIVA al Bilancio di Previsione.
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35 Il prospetto dimostrativo della composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità costituisce un allegato obbligatorio del Bilancio di Previsione.
7.2 Il calcolo del F.C.D.E.
I passaggi da seguire per la formazione del Fondo possono essere così riepilogati:
1) Individuazione delle tipologie d’entrata da sottoporre a svalutazione ;
2) Calcolo della percentuale di riscossione, per ciascuna tipologia d’entrata ( cioè la media tra gli incassi in conto/competenza e gli accertamenti negli ultimi 5 anni – Cosiddetta MEDIA SEMPLICE). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi . Fino al 2020 era possibile utilizzare, oltre al metodo della media semplice, anche altri metodi, come quello della Media ponderata. Oggi si può usare solo la Media Semplice.
A partire dal quinto esercizio successivo all’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente
3) Calcolo della somma da accantonare, quale complemento tra l’ammontare riscosso e quanto non ancora riscosso, sulla base della percentuale di accantonamento stabilita dal legislatore.
Tale percentuale è stata stabilita in importi gradualmente crescenti: 36% nel 2015, 75% dal 2018. Doveva raggiungere il 100% dal 2021, ma l’emergenza Covid-19 ha previsto diverse agevolazioni ( 95% per tutti gli Enti, 90% per quelli in regola con l’indice di tempestività dei pagamenti) .
Anci aveva richiesto la proroga delle ultime due agevolazioni anche peri il 2022: sussistono, in ogni caso, ulteriori due agevolazioni tuttora vigenti per il F.C.D.E. nel Bilancio di Previsione 2022-2024. Bisogna fare attenzione nell’utilizzo, in quanto non ne è prevista la proroga per il 2023.
1) Con riferimento al FCDE da stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024, gli enti potranno avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 30-bis, comma 1 del D.L. n. 41/2021, che stabilisce che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono quantificare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel
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36 bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
2) La “Legge di Bilancio 2020” ha stabilito, inoltre, al comma 80, che gli Enti Locali, anche per l’anno 2022, possono ridurre, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali, ma previo parere dell’Organo di revisione, il “Fcde” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza nonché in conto residui e gli accertamenti.
Va sottolineato che l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto in Bilancio di Previsione deve essere considerato uno strumento dinamico: infatti l’accantonamento deve essere verificato ed adeguato in occasione della Salvaguardia degli equilibri e dell’Assestamento Generale di Bilancio ed infine al momento della redazione del Rendiconto della Gestione dell’esercizio. L’adeguamento può comportare sia una riduzione in sede di assestamento, che un incremento.
Trascorsi 3 anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
7.3 L’accantonamento del F.C.D.E a Rendiconto
Per l’accantonamento al F.C.D.E. a Rendiconto occorre calcolare, in corrispondenza di ciascuna categoria di entrate che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. La percentuale da applicare è del 100% ( vale a dire, va accantonato il 100% della differenza tra le entrate di difficile esazione accertate ma non riscosse). L’accantonamento andrà ad incidere sul Risultato d’Amministrazione dell’esercizio e potrà generare anche un disavanzo.
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