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LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Nel documento IL BILANCIO DI PREVISIONE (pagine 55-60)

di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

11) LE VARIAZIONI DI BILANCIO

11.1 Le variazioni di bilancio

Le variazioni di bilancio, ordinariamente adottabili nel periodo intercorrente tra la approvazione del documento previsionale ed il 30 novembre, sono strumenti di flessibilità che permettono di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle evoluzioni successive intervenute dopo l'approvazione iniziale.

Trattandosi di atti che hanno effetto sugli assetti originari del bilancio, approvato dal Consiglio comunale, le variazioni di bilancio sono in linea generale di competenza dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 175 TUEL.

In via d’urgenza, opportunamente motivata, la Giunta però può adottare le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, che dovranno essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare, entro i 60 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio.

Il Consiglio può anche non ratificare l’atto di Giunta, ma avrà l’onere di adottare nei trenta giorni successsivi, e comunque entro il 31dicembre, i provvedimenti necessari a regolare i rapporti sorti medio tempore.

11.2 Le variazioni di competenza della Giunta comunale

Per quanto riguarda le variazioni di bilancio, l'organo esecutivo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione (PEG) e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio:

a. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, acquisendo il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

b. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal consiglio;

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56 c. variazioni compensative tra le dotazioni dell'emissione dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento dei dipendenti all'interno dell'ente;

d. variazioni delle dotazioni di cassa;

e. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

f. variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

Queste variazioni non implicano nell'acquisizione del parere dell'organo di revisione nella ratifica da parte dell'organo consiliare.

11.3 Le variazioni di competenza del responsabile della spesa

I responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario possono effettuare:

a. le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

b. le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa;

c. le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa;

d. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e. le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;

f. in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferite a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione.

11.4 Le variazioni consentite dopo il 30 novembre

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57 Le variazioni di bilancio possono essere adottate entro il 30 novembre di ciascun esercizio.

Secondo l'articolo 175 Tuel, dopo il termine del 30 novembre fino al 31 dicembre, è possibile:

• l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa;

• l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste;

• l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono state previste;

• la reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunta e, se necessario, delle spese correlate;

• le variazioni delle dotazioni di cassa.

11.5 Le variazioni consentite in esercizio provvisorio

Nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 163 Tuel, sono consentite:

a. le variazioni di bilancio che applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;

b. le modifiche del fondo pluriennale vincolato;

c. la reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, è delle spese correlate .

Nel Corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è inoltre possibile, sulla base di quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2:

a. per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati;

b. per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria.

11.6 La variazione di assestamento generale

Entro il 31 Luglio di ciascun anno il Consiglio è tenuto ad adotare la Delibera di assestamento generale, che comporta una variazione di bilancio con la quale vengono verificate tutte le

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58 previsioni di entrata e di spesa, comreso il fondo di riserva, il fondo di cassa, ed il fondo crediti dubbia esigibilità, al fine di assicurare il permanere di tutti gli equilbri di bilancio.

11.7 La salvaguardia degli equilibri di bilancio

Ai sensi dell’art. 193 del TUEL, comma 2, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente locale e, comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare deve provvedere con proprio atto a dare atto del permanere degli equilbri generali di bilancio.

In caso negativo, è tenuto ad adottare:

-innanzitutto le misure necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria lascino prevedere uno squilbrio della gestione della competenza, di cassa o della gestione dei residui.

Ad esempio, a titolo esemplificativo, si può avere uno squilibrio di competenza qualora vi siano mancati o minori accertamenti, o maggiori uscite.

Si può rilevare uno squilibrio della gestione dei residui se in sede di riaccertamento si è verificata l’insussistenza di residui attivi per importi elevati.

-i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio ai sensi dell’art 194 TUEL;

-le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di squilibri nella gestione dei residui.

Il termine del 31 luglio è perentorio, e in caso di mancato equilbri viene avviata la procedura di cui all’art. 141 TUEL, che prevede diffida, nomina di un commissario ad acta per la predisposiione dei provvedimenti da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio, e scioglimento del Consiglio comunale.

In caso di mancata adozione, inoltre, sorge il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge.

Per la salvaguardia degli equilibri e il ripiano dei debiti fuori bilancio si potrà operare in tal modo:

1) Tagli agli stanziamenti di spesa;

2) Aumento delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

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59 3) Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;

4) Utilizzo della quota disponibile dell’avanzo di amministrazione;

5) In via residuale, per il pagamento di debiti fuori bilancio, è possibile anche fare ricorso all’assunione di mutui, con adeguata motivazione e nell’impossibilità di utilizzare altre risorse.

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