4.1 Le fase della spesa
Le fasi della spesa sono disciplinate dall'articolo 182 Tuel e sono le seguenti:
• Impegno
• Liquidazione
• Ordinazione
• Pagamento
4.2 L’impegno di spesa
L’impegno, ai sensi dell'articolo 183 del Tuel, costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinate:
la somma da pagare;
il soggetto creditore;
la ragione del debito;
la scadenza del debito;
è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputando le all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
Gli impegni in conto capitale sono imputati agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione sulla base del relativo cronoprogramma.
Per alcune tipologie di impegno della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 2 TUEL, non occorrono atti gestionali da sottoporre al preventivo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: l’impegno è automatico con l’approvazione del bilancio e delle successive variazioni. Si tratta del trattamento economico tabellare dei dipendenti con relativi oneri riflessi a carico dell'ente, delle rate di ammortamento di mutui e prestiti, degli interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori, dei contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative.
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23 L’art. 183 c. 3 del Tuel consente per le procedure in via di espletamento, l'assunzione di prenotazioni di impegno, la cui finalità è quella di consentire una prescrittura contabile a garanzia della costituenda spesa, anche in mancanza dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 183 (obbligazione, soggetto creditore, somma da pagare).
Le prenotazioni che non dovessero tramutarsi in impegno definitivo entro il termine dell'esercizio finanziario decadranno, concorrendo determinare i risultati di amministrazione, quali minori spese.
Nel caso in cui la prenotazione riguardi spese di investimento, la cui gara è stata formalmente indetta, le spese a fine anno concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale vincolato è ridotto di pari importo.
4.3 La liquidazione
La struttura amministrativa che ha proceduto all'assunzione dell'impegno dispone la liquidazione sulla base della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore, s dopo aver verificato la regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi originariamente stabiliti, ai termini ed alle condizioni pattuite.
Mentre per l’impegno di spesa è previsto un atto tipico, la determina, per la liquidazione non è identificato dal legislatore: la liquidazione potrebbe avvenire anche con procedure informatiche compatibili con le caratteristiche tecniche della firma leggera.
4.4 L’ordinazione ed il pagamento
L’ordinazione ( o mandato di pagamento) consiste nell’ordine impartito al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa. Il mandato di pagamento deve contenere i seguenti elementi: numero del mandato, data di emissione, codifica di bilancio, nome creditore, somma dovuta e scadenza, causale ed estremi dell’atto da cui ha origine il pagamento, codifica Siope.
Il Tesoriere è tenuto ad effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente
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24 all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.
4.5 L’impegno di alcune particolari tipologie di spesa
Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione ( che è triennale), fatta eccezione per le spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo relative a prestazioni periodiche e continuative di servizi, nonché di spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.
Per la spesa di personale l’imputazione dell’impegno avviene automaticamente all’inizio dell’esercizio per i trattamenti fissi e continuativi caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale;
Rinnovi contrattuali: per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi gli oneri riflessi e gli eventuali effetti retroattivi, l’imputazione dell’impegno avviene nell’esercizio in cui è firmato il C.C.N.L..
Trattamento accessorio: le spese relative al trattamento accessorio e premiante che vengono liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate ed impegnate nell’esercizio in cui sono liquidate.
Se entro la fine dell’esercizio di riferimento è stato costituito il fondo, debitamente certificato, ma non è stato sottoscritto il contratto decentrato, non è possibile impegnare le somme e le correlate economie di spesa confluiscono in avanzo di amministrazione vincolato.
Se entro la fine dell’esercizio non è stato neppure costituito il fondo, le economie di bilancio finiscono nel risultato di amministrazione vincolato solo per la parte obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale ( vale a dire sola parte stabile, mentre le risorse variabili confluiscono in economia di spesa) .
Se entro la fine dell’esercizio è stato costituito il fondo, debitamente certificato, ed è stato sottoscritto il contratto decentrato, le risorse vengono impegnate ed al termine dell’esercizio confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato.
Conferimento incarichi legali: gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato ( si tratta di una deroga al principio della competenza potenziata). In sede di predisposizione del rendiconto ( riaccertamento residui), se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno e alla sua reimputazione all’esercizio ( tra le spese
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25 in F.P.V.) in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico. Al fine di evitare la formazione di DEBITI DI FUORI BILANCIO , l’Ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvedere ad assumere eventualmente ulteriori impegni.
Nei giudizi in cui si hanno significative probabilità di soccombere o nel caso di sentenze non definitive e non esecutive, la condanna al pagamento di spese costituisce un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio) con la quale non è possibile impegnare alcuna spesa. E’ suggerito, pertanto, l’accantonamento di un apposito fondo rischi spese da soccombenza per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza: a fine esercizio tale fondo, ove non utilizzato, confluisce nella quota vincolata dell’avanzo d’amministrazione.
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