di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
12. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
12.1 Il Rendiconto
Ai sensi dell’art. 227 TUEL, la dimostrazione dei risultati della gestione avviene attraverso il Rendiconto, che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.
Il conto del bilancio evidenzia i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio del bilancio di previsione, dimostrando il risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa nonché il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio considerato.
Il conto del bilancio comprende:
per ciascuna tipologia di entrata, le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere:
per ciascun programma di spesa, le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione gli esercizi successivi, rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.
12.2 Gli allegati al Conto di Bilancio
I prospetti costitutivi il conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 commi 2 e 8 del Tuel e dell'art.
11 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 118/2011 e del relativo allegato 10, sono i seguenti:
• gestione delle entrate gestione delle spese;
• riepilogo generale delle entrate;
• riepilogo generale delle spese per missioni;
• riepilogo generale delle spese per titoli;
• quadro generale riassuntivo;
• verifica degli equilibri.
I prospetti contabili allegati al rendiconto, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 118/2011, sono i seguenti:
• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (All. a);
• composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All. b);
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• composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti (All. c);
• prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (All. d);
• prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi macroaggregati (All. e);
• accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (All. f);
• impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (All. g);
• utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (All. j);
• funzioni delegate dalle regioni (All. k);
• prospetto dei dati SIOPE (All. l);
• elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza (All. m);
• elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio (All. n).
I documenti e prospetti allegati al rendiconto, ai sensi degli articoli 227 comma 5 e 228 commi 5 e 6 Tuel sono i seguenti:
• elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti dei bilanci consolidati delle unioni di Comuni di cui il Comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; tali documenti contabili sono allegati al rendiconto qualora non integralmente pubblicati nei siti indicati nell'elenco;
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
• ulteriori parametri di efficacia e di efficienza eventualmente individuati dal regolamento di contabilità dell'ente;
• piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
Le relazioni allegate al rendiconto, ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 6 del decreto legislativo 118/2011, sono le seguenti:
• relazione sulla gestione dell'organo esecutivo – Giunta municipale (All. o);
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• relazione dell'organo di revisione (All. p).
12.3 Il procedimento di approvazione del Rendiconto
Il procedimento di approvazione del Rendiconto presuppone, a monte, la resa del conto del Tesoriere e degli Agenti contabili o degli altri soggetti esterni autorizzati alla riscossione, che deve essere reso entro il 31.01.2022.
Il Responsabile del Servizio finanziario prende atto della resa dei suddetti conti con apposita determina di parificazione dei conti del tesoriere e degli agenti contabili interni ed esterni.
Altro passaggio fondamentale è la Deliberazione della Giunta municipale con la quale viene approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12 dell’esercizio di riferimento.
Attraverso il riaccertamento vengono indiduati i residui attivi e passivi da conservare, quelli da stralciare in quanto inesigibili , le poste infine da reimputare ad un’annualità diversa mediante il meccanismo del F.P.V. .
Ulteriore tassello è l’approvazione da parte della Giunta comunale della Relazione dell’organo esecutivo e dello Schema di Rendiconto, che devono essere depositati per la consultazione da parte dei Consiglieri comunali per almeno 20 giorni, unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione.
Il Rendiconto ed i suoi allegati sono successivamente sottoposti all’approvazione da parte del Consiglio comunale.
I documenti che compongono il Rendiconto devono essere tempestivamente pubblicati in Amministrazione Trasparente – Sezione Bilanci – Rendiconto.
12.4 La tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto della gestione, è uno dei più importanti allegati al Rendiconto e consente di effettuare un’ulteriore analisi sul conto del bilancio.
L’art. 242 Tuel, rubricato “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli”, dispone che si considerano in situazione di deficitarietà strutturale gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
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63 I parametri presi in considerazione oggi sono 8 (precedentemente erano 10) ed un ente è considerato strutturalmente deficitario se ne sfora più di 3.
12.5 Il risultato d’amministrazione
Il risultato d’amministrazione rappresenta gli esiti della complessiva gestione finanziaria ed autorizzatoria dell'ente locale: il rendiconto può chiudersi con un avanzo, un disavanzo o un pareggio.
La quantificazione monetaria del risultato di amministrazione è pari :
RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE = FONDO CASSA + RESIDUI ATTIVI -RESIDUI PASSIVI + SOMME ACCERTATE - SOMME IMPEGNATE.
La presenza di un elevato risultato d’Amministrazione non rappresenta necessariamente un elemento positivo: non è detto, infatti, che l’avanzo d’amministrazione si traduca in valore pubblico. L’avanzo potrebbe derivare da una gestione fiscale incongrua ed eccessiva, da una gestione dei residui non corretta, o anche dall’incapacità di spendere le risorse disponibili in maniera adeguata a garantire livelli congrui dei servizi.
Nell’ipotesi in cui emerga un Avanzo d’amministrazione, quindi un risultato d’amministrazione positivo, esso sarà ripartito in quattro fondi:
AVANZO VINCOLATO: Riguarda entrate a destinzione vincolata, in cui il vincolo può derivare dalla legge o può essere stato volontariamente posto dall’Ente.
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
• nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
• derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
• derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
• derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
AVANZO DESTINATO: è costituito da fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, come ad esempio:
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64 - entrate derivanti da alienazioni di beni e da riscossione crediti (Titolo IV dell'entrata);
- trasferimenti in conto capitale (Titolo IV dell'entrata);
- mutui non specificamente vincolati (Titolo V dell'entrata);
AVANZO ACCANTONATO: I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.
AVANZO LIBERO ( O DISPONIBILE): si tratta della quota residuale costituita dalla parte dell'avanzo di amministrazione che rimane dopo aver sottratto i fondi vincolati, qìuelli destinati e quelli accantonati.
La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione relativa può essere utilizzata:
• per la copertura dei debiti fuori bilancio;
• per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
• per il finanziamento di spese di investimento;
• per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
• per l'estinzione anticipata dei prestiti.
12.6 Il conto economico e lo stato patrimoniale
Il conto economico costituisce il documento che evidenzia le componenti di reddito, positive e negative, che concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio.
Il risultato economico dell'esercizio rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi da un lato ed il totale degli oneri e costi dell'esercizio stesso dall’altro.
Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale, nonchè la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.
Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Per quanto concern lo stato patrimoniale, il principio contabile 4/3 rinvia ai criteri indicati nel documento OIC n. 28, dal quale è possibile trarre le seguenti definizioni.
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65 a. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.
b. L'utile dell'esercizio comporta un incremento (o decremento) del patrimonio netto..
Ciascun ente dovrà procedere ad una articolazione del patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, che può articolato nelle seguenti poste:
a. fondo di dotazione (parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente);
b. Riserve (parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, dovrà essere primariamente utilizzabile per la copertura del fondo di dotazione, previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite);
c. risultati economici positivi e negativi di esercizio (che sono destinati ad alimentare le riserve ed il fondo di dotazione, tramite apposita delibera di consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione).
Le immobilizzazioni sono tutti quegli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente nella proprietà dell'ente al 31 dicembre di ciascun anno, comprese le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.
Tra le immobilizzazioni materiali sono da ricomprendere sia i beni demaniali che quelli patrimoniali disponibili e indisponibili.
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