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CONTABILITA’ E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
“IL BILANCIO DI PREVISIONE”
Compendio per i colleghi in servizio, i corsisti Coa 6 ed i concorsisti Coa 2021.
a cura di CARMELO IMPUSINO Aprile 2022
C O N T A B IL IT A ’ E F IN A N Z A D E G L I E N T I L O C A L I
COMPENDIO A CURA DI CARMELO IMPUSINO –SEGRETARIO COMUNALE - COMPONENTE DELLA DIREZIONENAZIONALE DELL’ UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 2022-2025
RI
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INDICE
1) IL SISTEMA DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI – STRUTTURA E FINALITA’ (Pag. 3) 2) IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
(Pag. 13) 3) LA GESTIONE DELL’ENTRATA (Pag. 16) 4) LA GESTIONE DELLA SPESA (Pag. 22) 5) LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ED I SUOI
ALLEGATI (Pag. 26) 6) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (Pag. 31) 7) IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (Pag. 34) 8) GLI ALTRI ACCANTONAMENTI (Pag. 37) 9) I DEBITI FUORI BILANCIO E LE SOMME URGENZE (Pag. 40) 10) IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (Pag. 46) 11) LE VARIAZIONI DI BILANCIO (Pag. 54) 12) IL RENDICONTO SULLA GESTIONE (Pag. 60) 13) L’ORGANO DI REVISIONE (Pag. 66) 14) IL TESORIERE (Pag. 69)
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1) IL SISTEMA DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI- STRUTTURA E FINALITA’
1.1. Il Sistema informativo degli Enti locali
Il sistema informativo degli Enti locali si distingue in sistema informativo contabile e gestionale: il primo ha ad oggetto informazioni che attengono alla contabilità dell’Ente, il secondo informazioni che attengono alla programmazione ed ai controlli.
Il principale sistema informativo contabile degli enti locali è la contabilità finanziaria, che rileva aspetti sia finanziari (debiti e crediti) che monetari (entrate ed uscite) e si compone delle fasi della previsione, della gestione e della rendicontazione.
La contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria in quanto gli stanziamenti costituiscono il limite entro cui la gestione può essere svolta.
La contabilità economico patrimoniale, invece, rileva i costi oneri e i ricavi proventi al fine di predisporre il conto economico, lo stato patrimoniale nonché il bilancio consolidato.
1.2 L’armonizzazione contabile
Fino alla riforma dell’armonizzazione contabile l’ordinamento contabile vigente negli Enti locali era quello previsto dal D.lgs. n°267/2000, nel quale sono confluite nell’ambito della Parte II (art. da 149 e 269) le disposizioni precedentemente previste dalla legge n. 142/1990, dal D.lgs. n. 77/1995 e dalla legge n. 127/1997 (Bassanini bis).
La contabilità degli Enti locali era una contabilità di tipo finanziario e registrava i flussi finanziari (entrate e spese) senza percepirne gli effetti economici.
In attuazione della delega contenuta nella legg n. 42/2009 è stato emanato il D.lgs. 118/2011, che ha avuto come finalità quella di garantire l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, stabilnedo che i suddetti enti affiancano alla conatbilità finanziaria (originariamente a fini conoscitivi) anche una contabilità economico-patrimoniale, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico patrimoniale.
A tale fine sono stati previsti tre strumenti: regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni.
Il nuovo ordinamento contabile ha previsto una fase di sperimentazione, che ha interessato alcuni Enti campione negli esercizi finanzari 2012 e 2013. Con il D.lgs. 126/2014 la disciplina è
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4 divenuta definitiva e il 2015 ha rappresentato l’anno di avvio definitivo del nuovo regime contabile.
1.3 La struttura del Bilancio
Il Bilancio di previsione è composto da due parti: entrate e spese.
Con l’armonizzazione contabile le entrate e le spese dei bilancio degli Enti locali sono articolate nei seguenti titoli:
ENTRATE SPESE
I
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaI
Spese correntiII
Trasferimenti correntiII
Spese in conto capitaleIII
Entrate extratributarieIII
Spese per incremento attività finanziareIV
Entrate in conto capitaleIV
Rimborso prestitiV
Entrate da riduzione di attività finanziarieV
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriereVI
Accensione di prestitiVI
… (solo per Regioni)VII
Anticipazioni da istituto tesoriereVII
Spese per conto terzi e partite di giroVIII
… (solo per Regioni)IX
Entrate per conto terzi e partite di giroIn bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto;
c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
1.4 La classificazione delle entrate e delle spese
L'armonizzazione contabile ha introdotto una nuova classificazione delle entrate e delle spese, in coerenza con la classificazione COFOG, che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzioni sulla base del sistema dei conti europei SEC95.
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5 Ai sensi dell'art. 165 Tuel, le entrate si articolano in:
• Titoli ( individuano la fonte di provenienza – esempio “Entrate Tributarie”);
• Tipologie ( individuaano la natura dell’entrata – Esempio “Imposte”).
Nell'ambito del PEG le tipologie sono suddivise in:
• Categorie ( individuano l’oggetto dell’entrata – Esempio “Imposta municipale Unica”);
• Capitoli;
• ed eventualmente articoli.
Nell'ambito di ciascuna categoria deve essere data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.
La tipologia costituisce l'unità di voto del Consiglio comunale.
Sempre ai sensi dell'art. 165 Tuel, le spese sono suddivise in:
• Missioni (funzioni e obiettivi strategici);
• Programmi (aggregati omogenei di attività, es. “Servizi istituzionali”), ripartiti in Titoli (Es. Titolo “Spese correnti”).
Nell'ambito del PEG la suddivisione riparte dai titoli e prosegue con i:
• Macroaggregati (componente economica) (Es. Redditi da lavoro dipendente);
• Capitoli;
• Articoli.
Il livello autorizzatorio, corrispondente all'unità di voto del Consiglio comunale, riguarda per le spese i Programmi.
1.4 Le finalità del bilancio
Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
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6 - politico-amministrative, in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;
- di programmazione finanziaria ;
- autorizzatoria, in quanto le previsioni di spesa di bilancio costituiscono un limite alla possibilità di spesa;
- di verifica degli equilibri finanziari ;
- informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.). L’ art. 29 del decreto legislativo 33/2013, oltre a richiedere agli enti locali la divulgazione nell'ambito della sezione
“Amministrazione trasparente” del proprio sito web, dei documenti e degli allegati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione entro 30 giorni dalla loro adozione, prevede altresì la pubblicazione “dei dati in essi contenuti in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità”.
1.5 I postulati o principi generali contabili
I principi contabili garantiscono la qualità e l’attendibilità delle informazioni ricavabili dal sistema Bilancio. Tali informazioni sono destinate ai cosiddetti stakeholder, ossia portatori di interesse, quali:
• Cittadini;
• Amministratori;
• Organi di controllo;
• Dipendenti;
• Fornitori ed altri creditori commerciali;
I postulati o principi generali richiamati dal Tuel sono 18 e sono contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 118 del 2011:
1. Annualità 2. Unità
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7 3. Universalità
4. Integrità
5. Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità 6. Significatività e rilevanza
7. Flessibilità 8. Congruità 9. Prudenza 10. Coerenza
11. Continuità e costanza
12. Comparabilità e verificabilità 13. Neutralità
14. Pubblicità
15. Equilibrio di bilancio 16. Competenza finanziaria 17. Competenza economica
18. Prevalenza della sostanza sulla forma.
Ai sensi dell'art. 162 Tuel, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione osservando i principi contabili generali e quelli applicati allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011.
Il postulato della annualità prevede che i documenti previsionali e di rendicontazione siano predisposti con cadenza annuale.
Il postulato dell'unità afferma che il complesso unitario delle Entrate finanzia unitariamente le spese dell'ente, salvo diversa disposizione. Tra le eccezioni previste per legge, abbiamo le entrate a destinazione vincolata, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione, i proventi dalla gestione dei parcheggi pubblici, l’imposta di soggiorno. e tutti i contributi erogati da altri enti pubblici per specifici interventi. . Per questo tipo di entrate a specifica destinazione il vincolo è previsto anche in termini di cassa.
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8 Il postulato dell'universalità stabilisce che tutte le gestioni contabili poste in essere dall’Amministrazione devono transitare attraverso il bilancio. Non sono consentite gestioni fuori bilancio.
Il postulato dell'integrità prevede che tutte le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e tutte le spese devono essere iscritte integralmente, senzaessere diminuite delle relative entrate. nonché essendo vietato rilevare le spese diminuite delle eventuali correlate entrate.
Il postulato della veridicità evidenzia la necessità che i dati contabili rappresentino le reali condizioni delle operazioni economico, patrimoniali e finanziarie, evitando sopravvalutazioni o sottovalutazioni. L'attendibilità prevede che gli stanziamenti debbano essere frutto di attenta analisi dei trend storici. Il criterio della correttezza comporta che vengano rispettate formalmente e sostanzialmente le norme previste . Infine, il criterio della comprensibilità impone che nella redazione dei documenti di bilancio sia adottato il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento finanziario e contabile.
Il postulato della significatività comporta che ogni informazione deve esprimere un significato, trasmettendo un messaggio utile alle esigenze del destinatario, anche al fine di assumere decisioni. La rilevanza comporta che i dati non siano inficiati da errori che possano portare il destinatario dell'informazione ad assumere decisioni diverse da quelle che avrebbe assunto sulla base di dati corretti.
Il postulato della flessibilità prevede che i documenti siano modificabili per permettere agli enti locali di perseguire obiettivi diversi da quelli iniziali. Tra gli strumenti di flessibilità vi sono le variazioni di bilancio, l'utilizzo del fondo di riserva ed il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Il postulato della congruità stabilisce che le risorse stanziate devono essere adeguate rispetto agli obiettivi programmati.
Il postulato della prudenza prevede che in bilancio siano iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili e le spese effettivamente sostenibili. .
Il postulato della coerenza prevede che tutti i documenti del ciclo di bilancio siano coerenti tra loro: il DUP deve essere conseguente alle linee programmatiche di mandato; il bilancio di previsione deve essere coerente con il DUP, la gestione deve essere coerente con la programmazione di bilancio (coerenza interna). Tutto il sistema descritto deve essere infine coerente con i vincoli in materia di coordinamento della finanza pubblica nazionale ( coerenza esterna).
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9 Il Postulato della continuità e costanza stabilisce, da un lato, che i criteri tecnici e di stima da utilizzare debbano continuare ad essere validi nel tempo, dall'altro, che siano adottate costanti regole nella definizione delle poste contabili, per assicurare la comparabilità tra i documenti di programmazione e rendicontazione nell'ambito del medesimo esercizio o nell'ambito di annualità diverse.
Il postulato della comparabilità e verificabilità consiste nella la confrontabilità tra diverse annualità (nel tempo) e tra diversi enti (nello spazio) delle poste economiche, finanziarie e patrimoniali.
Il postulato della neutralità e imparzialità prevedeche non devono essere occultate o alterate informazioni per assecondare esigenze di specifici portatori di interesse.
Il postulato della pubblicità comporta che i documenti siano resi pubblici.
Il postulato dell'equilibrio di bilancio prevede il pareggio complessivo di competenza e di cassa, ovvero l'uguaglianza tra entrate e uscite.
Il postulato della competenza finanziaria stabilisce che le obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive) devono essere imputate agli esercizi ai quali competono finanziariamente.
Il postulato della competenza economica prevede che le componenti economiche siano attribuite correttamente all’esercizio di riferimento, indipendentemente dall'esercizio in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
Infine, il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma comporta che le operazioni di gestione vengano trattate basandosi sugli aspetti sostanziali e sulle finalità per cui sono state poste in essere, non sugli aspetti formali e giuridici.
1.6 I principi contabili applicati
L’art. 3 del D.lgs. 1182011 dispone che le Regioni e gli enti locali conformino la propria gestione, oltre che ai principi contabili generali, anche a quattro principi applicati.
-1.6.1 Il principio della programmazione di Bilancio (All. 4/1 )
La programmazione è quel processo pluriennale che consente di organizzare in un determinato arco temporale le attività e le risorse neceessarie a realizzare gli obiettivi sociali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità di riferimento.
I documenti che compongono il processo di programmazione degli enti locali sono:
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Le linee programmatiche di mandato : l’art. 46 TUEL dispone che, entro il termine fissato dallo Statuto, Sindaco e Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presentano al Consiglio le linee programatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzzare nel corso del mandato. Il documento è libero nella forma ma deve specificare le azioni da perseguire per tutta la durata del mandato elettivo ( 5 anni).
il D.U.P. (che ha sostituito la Relazione revisionale programmatica) e va presentato al consiglio entro il 31 luglio;
l’ eventuale nota di aggiornamento al DUP, che in armonia con quanto previsto per il DEF dovrebbe essere presentata al Consiglio entro il 15 novembre;
il Bilancio di Previsione ( da approvare entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento);
il PEG ( Piano esecutivo della gestione), che dovrebbe essere approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione ( non è obbligatorio per gli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance ( costituiscono parte integrante e sostanziale del PEG);
il Piano degli indicatori di bilancio: è presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione;
l’assestamento di bilancio, comprendente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da approvare in Consiglio entro il 31 luglio ;
le variazioni di bilancio ( che possono essere adottate fino al 30 novembre di ogni anno – alcune variazioni possono essere adottate anche successivamente);
il Rendiconto sulla gestione: che va approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
il Bilancio consolidato, da approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
-1.6.2 Il principio della contabilità finanziaria (All. 4/2
)
La contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale degli Enti locali, a fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
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11 Rileva le obbligazioni attive e passive, gli incassi ed i pagamenti, riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una pubblica amministrazione, anche se non determinano flussi effettivi di cassa.
Le transazioni possono essere sia monetarie (se comportano scambio di moneta) che non monetarie (come nel caso di permute o conferimenti di beni).
-1.6.3 Il principio della contabilità economico-patrimoniale (All. 4/3)
Il d.lgs. 118/2011 ha previsto per gli enti l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale.
La contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria e consente di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’Ente.
E’ composta dal Conto economico, che rappresenta le utilità economiche acquisite e utilizzate nel corso di un esercizio, e dallo Stato Patrimoniale, che rileva le variazioni del patrimonio dell’Ente: costituisce, grazie a tali due documenti, il presupposto per l’elaborazione del bilancio consolidato.
Ai sensi dell’art. 232 TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ( con apposita Deliberazione).
-1.6.4 Il principio del bilancio consolidato (All. 4/4)
Ai sensi dell’art. 233-bis del TUEL i Comuni devono approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell’attività complessiva svolta dall’Ente anche attraverso le proprie articolazioni organizzative , vale a dire i suoi entri strumentali e le sue società controllate e partecipate che vanno a costituire il cosiddetto “Gruppo Amministrazione pubblica- G.A.P.”.
Il bilancio consolidato è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato e deve essere corredato della relazione del collegio dei revisori.
Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato ( con apposita Deliberazione).
La definizione del gruppo amministrazione pubblica locale è un'attività essenziale e propedeutica alla delimitazione dell'area di consolidamento, ossia all'identificazione delle realtà istituzionali effettivamente da considerare ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'ente locale.
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12 Mentre gli organismi strumentali dell'ente locale rientrano sempre sia nel gruppo amministrazione pubblica che nell'area di consolidamento, per gli enti strumentali e le società controllate e partecipate possono presentarsi delle eccezioni.
Enti e società appartenenti al gruppo amministrazione pubblica locale possono essere esclusi dall'area di consolidamento in caso di rilevanza o di impossibilità di redazione del bilancio consolidato riconducibile a cause di forza maggiore. L'esclusione per irrilevanza dell'area di consolidamento si verifica quando il bilancio di un ente strumentale o di una società controllata o partecipata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Si considerano irrilevanti i bilanci che, per ciascuno dei parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici, presentano un'incidenza inferiore al 3%
rispetto ai corrispondenti valori dell'amministrazione capogruppo.
A decorrere dall'esercizio 2017, indipendentemente dall’incidenza dei parametri riferiti al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dall'amministrazione capogruppo, le società in house e gli enti strumentali titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo amministrazione pubblica locale, a prescindere dalla quota di partecipazione.
Salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerati irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, gli enti e le società nei quali l’ente locale detenga quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale.
Qualora l'ente locale non presenti né enti strumentali né società controllate e partecipate oggetto di consolidamento, deve darne formalmente alto nella delibera di approvazione del rendiconto della gestione, precisando che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.
1.7 Il Piano dei conti integrato
E’ lo strumento che rende possibile il confronto tra i dati forniti dai vari enti e il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici.
E’ costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario e dei conti economico-patrimoniali, consentendo di raccordare i dati finanziari e quelli economico- patrioniali e, pertanto, la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
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2. IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
2.1 Il principio della competenza finanziaria potenziata
Il principio della competenza finanziaria potenziata ha preso il posto di quello della competenza finanziaria semplice. Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, che costituisce uno dei cordini dell’armonizzazione contabile, tutti gli accertamenti e gli impegni devono essere registrati nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
I principali vantaggi dell’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata consistono:
1) nel rafforzamento della programmazione di bilancio;
2) nella conoscenza degli effettivi debiti delle Pubbliche Amministrazioni;
3) nella capacità di evitare che vengano imputate contabilmente entrate future ed impegni inesistenti;
Gli elementi salienti di tale principio possono essere così riassunti:
la registrazione del movimento contabile avviene nel momento in cui l’obbligazione giuridica sorge;
un’entrata o una spesa non si imputa più nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione giuridica, bensì nell'esercizio nel quale tale obbligazione diviene esigibile;
l’esigibilità coincide con la scadenza.
La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretenderne l'adempimento.
2.2 Il nuovo concetto di residuo ed il riaccertamento dei residui
Il principio della competenza finanziaria potenziata ha modificato anche il concetto di
“residuo”.
In precedenza:
i residui attivi si formavano in presenza di accertamenti di entrata non riscossi al 31 dicembre;
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i residui passivi si formavano in presenza di impegni di spesa formalmente assunti ma non pagati entro il 31 dicembre.
Con l’armonizzazione contabile, laddove non vi sia il requisito dell’esigibilità, invece, la posta contabile non può essere mantenuta a residuo e deve essere oggetto di riaccertamento.
Nel sistema previgente, il riaccertamento dei residui, che era ed è operazione propedeutica all’approvazione dello Schema di Rendiconto, poteva comportare due esiti differenti:
• mantenimento del residuo in essere;
• riaccertamento vero e proprio che si traduceva nello stralcio e nella sua cancellazione.
Con l'armonizzazione contabile, oltre ai due precedenti esiti, si può determinare un terzo esito, che è la reimputazione.
Se l’obbligazione giuridica esiste, ma manca il requisito dell’esigibilità, che si manifesterà nell’esercizio futuro , la posta contabile viene reimputata all’esercizio successivo.
Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente con una deliberazione della giunta comunale, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in termini utili per l’'approvazione del rendiconto entro il 30 aprile.
Per consentire l’incasso o il pagamento di obbligazioni prima del riaccertamento ordinario, è possibile il “riaccertamento parziale”, che viene effettuato con propria determinazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione:
di tale determina la Giunta dovrà prendere atto al momento dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui. parziali, inglobandoli nel provvedimento ordinario.
L'attività di reimputazione implica lo spostamento ad un successivo esercizio di una spesa: al fine di evitare uno squilibrio, l’armonizzazione contabile ha introdotto il meccanismo del fondo pluriennale vincolato, che verrà analizzato in seguito nel dettaglio.
Il riaccertamento dei residui consente di individuare:
a) i crediti di dubbia è difficile esazione;
b) i crediti inesigibili;
c) i crediti insussistenti;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio ;
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15 f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento per i quali è necessario procedere alla reimputazione all'esercizio in cui divengono esigibili, non risultando di competenza finanziaria di quell’esercizio.
Nel caso di crediti di dubbia e difficile esazione, la contabilità armonizzata ha introdotto lo strumento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, che analizzeremo nel dettaglio in seguito.
I crediti e i debiti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti sono definitivamente eliminati dalle scritture contabili.
Va sottolineato che l’entrata a regime del nuovo ordinamento contabile è stata preceduta da un’operazione nota come “Riaccertamento Straordinario dei Residui”, con la quale è stato operato un riaccertamento sulla base delle nuove regole contabili alla data del 31.12.2014. Il disavanzo “tecnico” da riaccertamento straordinario dei residui emersi in quella circostanza poteva essere spalmato in un arco temporale di 20 anni.
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3) LA GESTIONE DELL’ENTRATA
3.1 Il principio di unità del bilancio applicato alle entrate
A norma del principio generale n. 2, principio dell’ Unità del bilancio, di cui all’All. 1 al D.
lgs. 118/2011, il bilancio di esercizio è unico ed pertanto il complesso unitario delle entrate deve finanziare e sostenere il complesso delle spese.
Il medesimo principio contabile stabilisce che le entrate in conto capitale possono finanziare esclusivamente le spese di investimento.
Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 2011 individua una serie di entrate a destinazione vincolata, vale a dire che possono essere destinate unicamente ad alcune tipologie di spese:
• entrate a cui la legge dei principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione della spesa;
• entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento degli investimenti determinati;
• entrate derivanti dai trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
• entrate straordinarie, non aventi natura di corrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
3.2 Il principio di competenza finanziaria potenziata applicato alle Entrate
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, sia attive che passive, dalle quali scaturiscono entrate o spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione coincide con il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. Il credito è esigibile nel momento in cui non vi siano più ostacoli alla sua riscossione e quindi se ne possa pretendere l’adempimento. .
3.3 Le fasi dell'entrata
Ai sensi dell'art. 178 Tuel le fasi dell'entrata sono le seguenti:
• L'accertamento: sulla base di idonea documentazione, vengono verificati i seguenti elementi:
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17 ragione del credito, sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione del credito e relativa scadenza.
• La riscossione: consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente . Si realizza mediante l'emissione dell'ordinativo di incasso (reversale);
• Il versamento: consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'Ente.
Ogni credito deve essere rilevato contabilmente al lordo delle spese sostenute per la riscossione.
3.4 L’accertamento
L’accertamento delle entrate non incontra limiti negli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione poiché, per quanto concerne le entrate, il bilancio non ha una funzione autorizzatoria, fatta eccezione per le accensioni di prestito.
Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale, quali: sanzioni amministrative al codice della strada oneri di urbanizzazione proventi lotta evasione.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Nel caso di rateizzazione di entrate proprie, l’entrata è accertata ed imputata all’esercizio cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi: se la scadenza dell’ultima rata sfora i 12 mesi, l’accertamento avviene nell’esercizio in cui l’obbligazione nasce, ma le entrate vengono imputate agli esercizi in cui le rate vengono a scadenza.
I titoli giuridici idonei a costituire l'accertamento dipendono dalla tipologia di entrata presa in considerazione, in particolare:
Per le entrate tributarie rappresentano idonei titoli giuridici:
• i ruoli;
• il ricevimento del versamento effettuato in autoliquidazione;
• l'atto di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo.
L’emissione di ruoli coattivi non comporta l’accertamento di nuove entrate: le relative sanzioni ed i relativi interessi vanno accertati per cassa.
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18 Per le entrate da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche, l’idoneo titolo giuridico si perfeziona a eguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante. A tal fine, l’ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Nel caso di contributi “a rendicontazione” l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.
Per le entrate extratributarie l’accertamento avviene:
-Entrate da gestione di servizi pubblici: sono accertate sulla base di idonea documentazione ed imputate all’esercizio in cui il servizio viene reso all’utenza;
-Entrate da interessi attivi: sono imputate al momento in cui il credito diviene esigibile;
-Entrate patrimoniali ( locazioni, concessioni): sono accertate sulla base di idonea documentazione ed imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile;
-Entrate da sanzioni al Codice della Strada: l’accertamento avviene al momento in cui viene notificato il verbale ( cioè in cui l’obbligazione è esigibile). Gli interessi e le sanzioni derivanti dal mancato pagamento del verbale vengono accertati per cassa. Se il trasgressore paga immediatamente (senza notifica) l’accertamento avviene per cassa.
Per le entrate extratributarie rappresentano idonei titoli giuridici:
• liste di carico e contratti in essere;
• le riscossioni avvenute, gli ordinativi di incasso emessi, le fatture o i relativi titoli fiscali sostitutivi emessi;
• atti autorizzativi, di concessione o accertativi emessi dall'ente locale.
Per le entrate da alienazioni patrimoniali rappresntano idonei titoli giuridici:
• stipulazione dei relativi contratti (le entratre vengono accertate al momento del rogito, con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione
finanziaria.
Per le entrate da permessi di costruire: l’obbligazione è articolata in due quote: la prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso di costruire. la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ) quindi a
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19 seguito della comunicazione di inizio lavori) e, in ogni caso, entro 60 gg. dalla conclusione dei lavori.
Le entrate relative ai permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere.
Le entrate derivanti da mutui o prestiti sono accertate nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito, con imputazione all’esercizio in cui la somma oggetto del prestito è esigibile.
Le entrate da aperture di credito sono accertate sulla base degli effettivi utilizzi delle aperture di credito.
Per le entrate di natura eventuale e variabile, costituiscono idonei titoli giuridici :
• contratti;
• provvedimenti giudiziari;
• atti amministrativi specifici.
3.5 Focus sulle entrate
Le entrate tributarie (Titolo I) fanno parte delle cosiddette entrate correnti che finanziano le spese correnti e sono costituite da tasse ed imposte.
I criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale per individuare le entrate di natura tributaria sono:
a. doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
b. collegamento di detta prestazione alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
I comuni possono disciplinare le proprie Entrate anche tributarie con esclusione:
• dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili;
• dell'individuazione dei soggetti passivi;
• della determinazione dell'aliquota massima dei singoli tributi.
I trasferimenti correnti (titolo II) sono costituiti da risorse che l'ente locale riceve da altro ente. Tali risorse non possono finanziare investimenti .
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20 Le entrate extratributarie discendono da:
• Servizi pagati direttamente dagli utenti;
• Somme derivanti dalla gestione del patrimonio;
• Utili delle aziende speciali.
Le entrate in conto capitale possono discendere da:
• alienazione di beni;
• riscossione di crediti;
• trasferimenti di capitale da altri enti per la realizzazione di opere pubbliche.
Finanziano gli investimenti.
Le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo VI) sono destinate esclusivamente alle spese di investimento. Costituiscono forme di indebitamento e possono consistere in:
• assunzione di mutui;
• emissioni di prestiti obbligazionari;
• cartolarizzazioni.
Il ricorso all'indebitamento è possibile solo Se sussistono le seguenti condizioni:
• avvenuta approvazione del rendiconto;
• avvenuta deliberazione del bilancio di previsione.
La durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella
rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30, né inferiore a 5 anni.
Si si ricorda che le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento. Non costituiscono indebitamento le anticipazioni di cassa nonché i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società partecipate, finalizzati al ripiano di perdite.
3.6 La riscossione
E’ la fase in cui i soggetti legittimati (tesoriere, incaricati esterni quali gli agenti contabili, incaricati esterni quali agenzia di esazione) introitano materialmente le somme accertate, previa emissione di “ordinativo di incasso”.
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21 L’ordinativo di incasso deve indicare: il debitore, l’ammontare da riscuotere, la causale, l’eventuale vincolo di destinazione, il titolo e la tipologia ( distinti per residui e competenza), la codifica di bilancio, il numero progressivo, l’esercizio finanziario, la data di emissione, la codifica Siope, i codici della transazione elementare.
Anche in mancanza di ordinativo di incasso il tesoriere è tenuto a ricevere qualsiasi somma, salvo chiedere all’aministrazione il relativo ordinativo di incasso (che dovrà essere regolarizzato entro 60 giorni).
3.7 Il versamento
Con questa fase le somme riscosse vengono materialmente versate nella cassa dell’Ente.
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4) LA GESTIONE DELLA SPESA
4.1 Le fase della spesa
Le fasi della spesa sono disciplinate dall'articolo 182 Tuel e sono le seguenti:
• Impegno
• Liquidazione
• Ordinazione
• Pagamento
4.2 L’impegno di spesa
L’impegno, ai sensi dell'articolo 183 del Tuel, costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinate:
la somma da pagare;
il soggetto creditore;
la ragione del debito;
la scadenza del debito;
è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputando le all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
Gli impegni in conto capitale sono imputati agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione sulla base del relativo cronoprogramma.
Per alcune tipologie di impegno della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 2 TUEL, non occorrono atti gestionali da sottoporre al preventivo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: l’impegno è automatico con l’approvazione del bilancio e delle successive variazioni. Si tratta del trattamento economico tabellare dei dipendenti con relativi oneri riflessi a carico dell'ente, delle rate di ammortamento di mutui e prestiti, degli interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori, dei contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative.
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23 L’art. 183 c. 3 del Tuel consente per le procedure in via di espletamento, l'assunzione di prenotazioni di impegno, la cui finalità è quella di consentire una prescrittura contabile a garanzia della costituenda spesa, anche in mancanza dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 183 (obbligazione, soggetto creditore, somma da pagare).
Le prenotazioni che non dovessero tramutarsi in impegno definitivo entro il termine dell'esercizio finanziario decadranno, concorrendo determinare i risultati di amministrazione, quali minori spese.
Nel caso in cui la prenotazione riguardi spese di investimento, la cui gara è stata formalmente indetta, le spese a fine anno concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale vincolato è ridotto di pari importo.
4.3 La liquidazione
La struttura amministrativa che ha proceduto all'assunzione dell'impegno dispone la liquidazione sulla base della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore, s dopo aver verificato la regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi originariamente stabiliti, ai termini ed alle condizioni pattuite.
Mentre per l’impegno di spesa è previsto un atto tipico, la determina, per la liquidazione non è identificato dal legislatore: la liquidazione potrebbe avvenire anche con procedure informatiche compatibili con le caratteristiche tecniche della firma leggera.
4.4 L’ordinazione ed il pagamento
L’ordinazione ( o mandato di pagamento) consiste nell’ordine impartito al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa. Il mandato di pagamento deve contenere i seguenti elementi: numero del mandato, data di emissione, codifica di bilancio, nome creditore, somma dovuta e scadenza, causale ed estremi dell’atto da cui ha origine il pagamento, codifica Siope.
Il Tesoriere è tenuto ad effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente
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24 all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.
4.5 L’impegno di alcune particolari tipologie di spesa
Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione ( che è triennale), fatta eccezione per le spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo relative a prestazioni periodiche e continuative di servizi, nonché di spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.
Per la spesa di personale l’imputazione dell’impegno avviene automaticamente all’inizio dell’esercizio per i trattamenti fissi e continuativi caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale;
Rinnovi contrattuali: per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi gli oneri riflessi e gli eventuali effetti retroattivi, l’imputazione dell’impegno avviene nell’esercizio in cui è firmato il C.C.N.L..
Trattamento accessorio: le spese relative al trattamento accessorio e premiante che vengono liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate ed impegnate nell’esercizio in cui sono liquidate.
Se entro la fine dell’esercizio di riferimento è stato costituito il fondo, debitamente certificato, ma non è stato sottoscritto il contratto decentrato, non è possibile impegnare le somme e le correlate economie di spesa confluiscono in avanzo di amministrazione vincolato.
Se entro la fine dell’esercizio non è stato neppure costituito il fondo, le economie di bilancio finiscono nel risultato di amministrazione vincolato solo per la parte obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale ( vale a dire sola parte stabile, mentre le risorse variabili confluiscono in economia di spesa) .
Se entro la fine dell’esercizio è stato costituito il fondo, debitamente certificato, ed è stato sottoscritto il contratto decentrato, le risorse vengono impegnate ed al termine dell’esercizio confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato.
Conferimento incarichi legali: gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato ( si tratta di una deroga al principio della competenza potenziata). In sede di predisposizione del rendiconto ( riaccertamento residui), se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno e alla sua reimputazione all’esercizio ( tra le spese
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25 in F.P.V.) in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico. Al fine di evitare la formazione di DEBITI DI FUORI BILANCIO , l’Ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvedere ad assumere eventualmente ulteriori impegni.
Nei giudizi in cui si hanno significative probabilità di soccombere o nel caso di sentenze non definitive e non esecutive, la condanna al pagamento di spese costituisce un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio) con la quale non è possibile impegnare alcuna spesa. E’ suggerito, pertanto, l’accantonamento di un apposito fondo rischi spese da soccombenza per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza: a fine esercizio tale fondo, ove non utilizzato, confluisce nella quota vincolata dell’avanzo d’amministrazione.
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5) LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI
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. 1 Le caratteristiche principali del bilancio di previsione
La prima caratteristica del bilancio di previsione, da sottolineare, è quella della triennalità, elemento fortemente coerente con il principio della competenza finanziaria potenziata.
Altra caratteristica è che il bilancio di previsione ha un forte contenuto informativo, in quanto fornisce informazioni sia sugli stanziamenti relativi alle previsioni di competenza, sia sugli stanziamenti relativi alle previsioni di cassa (esclusivamente per il primo esercizio), nonché sulla consistenza dei residui presunti al termine dell'esercizio in corso al momento della formazione del documento.
Ulteriore caratteristica è l’autorizzatorietà, atteso che il bilancio autorizza i Dirigenti dell’Ente ad effettuare le spese in esso indicate, nei limiti degli stanziamenti: fanno eccezione a tale regola, non comportando limiti alla gestione, le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
Ultima caratteristica saliente è quella dell'equilibrio di bilancio, le cui condizioni verranno analizzate di seguito.
5.2 Le condizioni di equilibrio del bilancio di previsione
Una prima condizione di equilibrio, prevista dall'articolo 162 Tuel, è quella del pareggio finanziario complessivo: le entrate totali devono essere equivalenti alle spese totali.
Una seconda condizione di equilibrio è quella dell’equilibrio di cassa: il fondo di cassa finale non deve essere negativo.
Un terzo profilo di equilibrio è il pareggio economico, che sancisce:
• le spese correnti devono essere finanziate unicamente mediante l’impiego di entrate correnti;
• le spese di rimborso dei mutui e prestiti obbligazionari devono essere finanziate mediante le entrate correnti;
Una quarta situazione di equilibrio è l’equilbrio dei servizi per conto terzi (c.d. partite di giro): gli accertamenti di entrata riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro devono essere equivalenti agli impegni di spesa per i servizi per conto terzi e partite di giro.
La quinta condizione di equilibrio riguarda il rapporto tra gli interessi passivi per indebitamento e le entrate correnti: l'art. 204 Tuel stabilisce, infatti, che l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi passivi per indebitamento ( sommati a quello
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27 dell’indebitamento già contratto) non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Un sesto presupposto di equilibrio è l’equilibrio di parte capitale: per ciascuna spesa in conto capitale riportata nel bilancio di previsione, deve essere indicata la relativa fonte di finanziamento. Si ricorda che le spese in conto capitale possono essere finanziate mediante il ricorso all'indebitamento, così come da entrate correnti secondo logiche di autofinanziamento.
Infine, il settimo requisito di equilibrio riguarda le entrate a destinazione vincolata, che devono corrispondere a specifiche spese a destinazione vincolata.
5.3 Gli allegati al Bilancio di Previsione
Preliminarmente va ricordato che presupposto fondamentale dell’approvazione del Bilancio di Previsione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, è l’approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).
I termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione sono stabiliti dal Regolamento di contabilità dell’Ente: differentemente dal Rendiconto (per il quale i relativi documenti devono essere depositati presso la Segretetria comunale per 20 giorni), per il Bilancio il deposito deve rispettare termini “congrui”, ma non tassativamente indicati dalla legge.
La seduta di approvazione del Bilancio di Previsione è “ordinaria” e richiede, pertanto, un preavviso di 5 giorni liberi.
Al Bilancio di Previsione deve essere allegata la Relazione dell’Organo di Revisione.
Gli allegati obbligatori al Bilancio di Previsione possono essere distinti in più categorie.
Innanzitutto abbiamo una serie di allegati previsti dal D.Lgs. 267/2000, ossia:
a. elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b. la deliberazione ( consiliare) con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati, da destinarsi alla residenza o alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
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28 c. le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote di imposta nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.
In particolare, vanno ricordate le seguenti Deliberazioni:
1. la Delibera della giunta comunale di destinazione dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ;
2. la Delibera del Consiglio comunale relativa all'aliquota dell’addizionale IRPEF;
3. la Delibera del Consiglio comunale di determinazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU;
5. la Delibera del Consiglio comunale di determinazione della tariffa TARI;
6. la Delibera della giunta comunale di determinazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale;
7. la Delibera della giunta comunale di determinazione dei servizi a domanda individuale, dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ,
8. la Delibera della giunta comunale di determinazione della imposta di scopo ( eventuale);
9. la Delibera della giunta comunale di determinazione delle tariffe del Sistema Idrico Integrato;
10. la Delibera della giunta comunale di determinazione della imposta di soggiorno (eventuale).
Assumono fondamentale importanza, poi, alcuni quadri riepilogativi e prospetti, tra i quali ricordiamo:
I quadri riepilogativi sono costituiti dalle seguenti informazioni:
riepilogo generale delle entrate delle spese per titoli;
riepilogo generale delle spese per missioni;
quadro generale riassuntivo;
prospetto degli equilibri di bilancio.
prospetto di verifica dei vincoli di Finanza pubblica;
prospetto contenente la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
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prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni.
Ulteriore documento fondamentale è la nota integrativa, che ha lo scopo di illustrare sinteticamente i dati contenuti in Bilancio.
Tra gli altri elementi, la nota integrativa, secondo il D.Lgs. 118/2011, deve riportare in particolare:
a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;
b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, ed in particolare la motivazione delle scelte effettuate per la formazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilit;
d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento e con risorse di bilancio; ;
e. informazioni sul fondo pluriennale vincolato;
f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti;
g. gli oneri e derivanti da strumenti finanziari derivati;
h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni possedute;
k. le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo;
5.4 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Anzitutto, è fondamentale distinguere due diverse ipotesi:www.carmeloimpusino.it
30 1) quella in cui l’approvazione del Bilancio di previsione sia stata rinviata dal Ministero
dell’Interno ad una data successiva al 31 dicembre ( è il caso dell’anno in corso, ad esempio, atteso che il termine per l’approvazione del bilancio è stato rinviato al 31 maggio 2022): in tal caso di parla, fino a quando non viene approvato il bilancio ed entro il termine i rinvio, di ESERCIZIO PROVVISORIO.
2) quella in cui il termine per l’approvazione del bilancio non sia stato rinviato o il termine sia scaduto: in tal caso di parla di GESTIONE PROVVISORIA.
Sia per l'esercizio provvisorio che per la gestione provvisoria si prendono come riferimento gli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio approvato. .
Durante l’Esercizio provvisorio possono essere impegnate solo le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, quelle per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Non sono consentite, invece, spese di investimento. Non è possibile neppure procedere all’'indebitamento;
Altro limite è che, per ciascun mese e per ciascun programma di spesa, possono essere assunti impegni di spesa unicamente entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti secondo esercizio dell’ultimo bilancio approvato.
Fanno eccezione alcune tipologie di spese: quelle tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle, infine, a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
Durante la gestione provvisoria, invece, l’ente può assumere impegni di spesa esclusivamente per obbligazioni:
• derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
• tassativamente regolate dalla legge;
• necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Possono essere emessi mandati di pagamento, inoltre, esclusivamente nei seguenti casi:
• obbligazioni già assunte;
• obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
• obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
• spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse.
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6. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
6.1 Il F.P.V. e le sue finalità
Anche il fondo pluriennale vincolato è un meccanismo introdotto dall’Armonizzazione contabile: viene definito come “ saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata”.
La finalità principale del Fondo pluriennale vincolato è quella di assicurare una correlazione tra entrata e spesa, indipendentemente dal fatto che le due poste ( in entrata e uscita) siano imputate nello stesso esercizio o se l’entrata sia imputata in un esercizio precedente rispetto alla spesa.
Il Fondo pluriennale vincolato, pertanto, garantisce che venga rispettato il criterio dell’esigibilità e consente di mantenere una quadratura tra diverse annualità del bilancio di previsione, rendendo evidente la distanza temporale che intercorre tra l’acquisizione di un finanziamento e l’effettivo impiego delle risorse.
In bilancio il F.P.V. è una voce separatamente individuata per ciascuna voce di spesa.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da:
entrate correnti vincolate;
entrate vincolate destinate al finanziamento di investimenti.
Per quanto riguarda il F.P.V. per le entrate correnti, i casi “di scuola” sono rappresentati dalle spese legali e dal fondo salario accessorio, oltre che da trasferimenti vincolati a spese direttamente correlate.
Circa il trattamento accessorio del personale il Fondo pluriennale si forma se entro la fine dell’esercizio è stato costituito il fondo, debitamente certificato, ed è stato sottoscritto il contratto decentrato: in questo caso le risorse vengono impegnate ed al termine dell’esercizio confluiscono appunto nel Fondo Pluriennale Vincolato.
Circa le spese legali, laddove l’obbligazione sia perfezionata (perché è stato sottoscritto il disciplinare con il legale) ma non sia esigibile, in sede di predisposizione del rendiconto ( riaccertamento residui), se si provvede alla cancellazione dell’impegno e alla sua reimputazione, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato, all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico.
Per i trasferimenti vincolati , un esempio concreto è quello dei trasferimenti per “servizi sociali.
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32 Nella maggior parte dei casi, però, il Fondo pluriennale vincolato riguarda entrate in conto capitale per il finanziamento di investimenti, nell'ipotesi che la spesa relativa sia in tutto o in parte esigibile in esercizi successivi rispetto a quello in cui è venuto l'accertamento delle entrate.
L’utilizzo del meccanismo del fondo pluriennale vincolato garantisce, accertata l’entrata al sorgere dell’obbligazione giuridica, l'accantonamento delle risorse necessarie per la copertura degli stati di avanzamento lavori che non saranno esigibili nell’esercizio ma lo diverranno successivamente.
Altra ipotesi è quella di entrate vincolate derivanti da vincoli di legge.
La terza fattispecie in cui è necessario costituire il fondo pluriennale vincolato è in occasione dell'attività di riaccertamento ordinario, anche in presenza di entrate non vincolate, allo scopo di mantenere la correlazione tra entrata e spesa.
Altra ipotesi in cui è stata possibile la costituzione del F.P.V. è stato il Riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014.
Solo nelle due ultime ipotesi ( riaccertamento ordinario e straordinario dei residui ) il F.P.V.
può prescindere dalla natura vincolata delle entrate: in tutti gli altri casi riguarda entrate vincolate.
6.2 Casi particolari in cui si forma il F.P.V. pur in assenza di impegno di spesa
Abbiamo detto che il F.P.V. riguarda risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni già impegnate: esistono però delle deroghe o eccezioni, nelle quali il F.P.V. si forma anche se la spesa non è stata impegnata.Di seguito alcune ipotesi:
1. Spese concernenti il livello minimo di progettazione : E’ possibile costituire il F.P.V. di parte capitale per l’intero importo a condizione che le procedure di affidamento del livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a 40.000 euro siano state indette, vale a dire a indizione formale del procedimento ad evidenza pubblica, quindi la pubblicazione del bando (se trattasi di procedura aperta), o di avviso di preinformazione, o l’invito a presentare offerta (se trattasi di procedura negoziata o ristretta). In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato o destinato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
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33 2. Le spese per appalti pubblici superiori ad €40.000 non ancora impegnate, possono essere interamente conservate a rendiconto nel F.P.V. , purchè sussistano entrambe le seguenti condizioni:
Le entrate siano state accertate per la copertura dell’intera spesa di investimento;
L’intervento risulti inserito nell’ultimo Programma Triennale delle Opere Pubbliche (laddove pari o superiore ad € 100.000,00, altrimenti la condiizione non rileva).
… e purchè, inoltre, sussista almeno una delle seguenti condizioni:
Siano state attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione ulteriori rispetto a quello minimo;
Le spese previste nel quadro economico siano state impegnate almeno parzialmente per espropri, occupazioni d’urgenza, bonifica di aree o altre attività necessarie all’esecuzione dell’intervento;
Siano state attivate le procedure di affidamento entro l’anno successivo alla validazione del progetto posto a base di gara.
2. A seguito della stipula del contratto di appalto , le spese contenute nel quadro economico dell'opera, prenotate, ma non ancora impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.
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34 7. IL FONDO CREDITI ESIGIBILITA’
7.1 L’accantonamento al F.C.D.E.
Il principio applicato della contabilità finanziaria stabilisce che il fondo crediti di dubbia esigibilità è “un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’ammontare del F.C.D.E. è determinato in considerazione:
degli stanziamenti in entrata relativi ai crediti, di dubbia esigibilità, che si prevede si formeranno nell’esercizio;
della loro natura;
dell’andamento della riscossione nel corso degli ultimi cinque esercizi precedenti ( vale a dire della media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata presa in considerazione).
Non devono essere “svalutate”, quindi non devono essere inserite nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, le poste d’entrata relative alle seguenti tipologie:
trasferimenti da altre P.A. ;
entrate assistite da fideiussione;
entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa;
entrate riscosse per conto di un altro ente.
Ogni Ente ha libertà ed autonomia di individuare quali siano le proprie entrate di dubbia esigibilità, che devono essere oggetto di quantificazione ai fini della formazione del F.C.D.E.:
generalmente tra tali entrate vengono inserite quelle del Servizio Idrico Integrato, del Servizio di fognatura e depurazione, del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, da recupero evasione fiscale. Della scelta si deve dare adeguata motivazione nella NOTA INTEGRATIVA al Bilancio di Previsione.