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IL FONDO SOCIALE REGIONALE

L’AREA DELLE POLITICHE SOCIAL

IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

4.2 IL FONDO SOCIALE REGIONALE

La L.R. n. 2/2003 ridisegna il sistema di finanziamento della rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari regionali coerentemente ai principi espressi dalla Legge n. 328/2000.

L’art. 46 istituisce il Fondo Sociale Regionale e ne determina la composizione. In esso confluiscono le risorse provenienti dalla Stato a seguito del riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali, le risorse integrative regionali determinate annualmente con legge di bilancio, le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali e le risorse derivanti dagli organismi dell’Unione Europea finalizzate ad iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.

4.2.1 Le spese correnti operative

L’Assemblea legislativa regionale approva annualmente un programma di riparto delle risorse correnti operative del Fondo Sociale Regionale, sulla base di quanto previsto dal presente Piano regionale. Tale atto, coerentemente a quanto fin qui detto, non si limita a fornire indirizzi settoriali, per singole aree di intervento, ma attua una programmazione

complessiva, orientata a garantire la massima integrazione e coerenza delle politiche sociali attraverso l’individuazione di obiettivi di benessere sociale e la loro declinazione negli ambiti di programmazione di riferimento (Zona sociale e, in alcuni casi, Provincia). La programmazione regionale per il triennio si pone pertanto i seguenti obiettivi:

- consolidamento e sviluppo della Zona, coincidente con il Distretto sanitario, quale ambito ottimale per l’esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni di governo e programmazione da un lato, di gestione e produzione dei servizi sociali e socio- sanitari dall’altro; da un punto di vista finanziario ciò viene perseguito vincolando la liquidazione delle risorse destinate ai singoli Comuni alla definizione della programmazione zonale, nonché sostenendo specifiche azioni di sistema, prima fra tutte la qualificazione e il consolidamento dell’Ufficio di piano, quale struttura tecnico- gestionale integrata di supporto alle funzioni di programmazione e gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari della Zona;

- il riequilibrio del territorio, prevedendo meccanismi di compensazione a favore di quelle Zone o di quei Comuni che, per caratteristiche geografiche e socio-economiche, si trovano in situazione di particolare fragilità o ritardo nell’attivazione della rete integrata dei servizi;

- il rafforzamento del principio della corresponsabilità economica: i programmi finalizzati devono sempre prevedere il co-finanziamento da parte dei soggetti destinatari (di norma il 30% del costo complessivo);

- l’adozione da parte della Regione di strumenti di analisi e verifica di risorse, programmi e risultati, finalizzati alla valutazione dell’efficacia della propria programmazione e del livello quali-quantitativo dei servizi resi e degli interventi attuati. Tali attività sono finalizzate anche all'analisi d’impatto di cui all’art. 51 della L.R. n. 2/2003.

Annualmente ai Comuni vengono ripartiti, in forma indistinta, i fondi per il mantenimento e lo sviluppo del sistema integrato dei servizi sociali, coerentemente agli obiettivi di benessere sociale individuati dal presente Piano.

L’impegno per il triennio, compatibilmente agli stanziamenti statali, è quello di sostenere in misura costante tale finanziamento. L’obiettivo è garantire una maggiore equità al sistema in modo che a tutti i cittadini della Regione siano assicurate, a parità di bisogno, le medesime opportunità e risposte assistenziali. Ciò richiede la messa a punto di meccanismi di compensazione fra aree con diversi livelli di risorse e una più puntuale valorizzazione dei bisogni, anche emergenti, delle comunità locali. Sarà pertanto verificata nel triennio la revisione, in accordo con gli enti locali, dei criteri di riparto del fondo indistinto destinato ai Comuni.

L’altra importante forma di finanziamento regionale è rappresentata dai “programmi finalizzati”, di norma inseriti all’interno dei Programmi Attuativi annuali delle Zone, che hanno lo scopo di indirizzare le politiche territoriali verso alcuni obiettivi ritenuti di rilevanza strategica dalla Regione, nonché di consolidare in alcuni settori prassi di programmazione di ambito zonale.

In un contesto in cui, per le motivazioni più volte espresse, non è stato ancora possibile procedere alla individuazione di livelli di prestazioni sociali esigibili e uniformi sull’intero territorio regionale, tali programmi consentono, mettendo a disposizione dei Comuni risorse vincolate, di realizzare in tutte le zone una serie di servizi e prestazioni in grado di rispondere a bisogni ritenuti di particolare rilevanza sociale, pur nel rispetto delle specificità territoriali.

Al pari dei Comuni anche le Province, quali soggetti che concorrono alla programmazione del sistema integrato, sono destinatarie di risorse assegnate dalla Regione, parte in quota indistinta, parte in quota finalizzata, anche ai fini dell’attuazione dei programmi di ambito provinciale di cui all’art. 27 comma 3 della L.R. n. 2/2003.

4.2.2 Le spese di investimento

L’art. 48 della L.R. n. 2/2003 stabilisce che il Fondo sociale regionale per le spese di investimento sia finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio sanitarie mediante la concessione di contributi in conto capitale.

Al Piano Sociale e Sanitario Regionale spetta dettare indirizzi ed individuare obiettivi per la concessione di tali contributi.

Alle Province è richiesta una valutazione di coerenza della programmazione degli investimenti rispetto al più complessivo governo del territorio, che esse esercitano attraverso strumenti di programmazione integrati.

Nell’ambito dell’obiettivo generale di sviluppo, innovazione e riequilibrio territoriale della rete dei servizi, è individuata come priorità per il triennio l’adeguamento delle strutture residenziali e semiresidenziali ai requisiti strutturali previsti dalla normativa sull’autorizzazione al funzionamento, con particolare riferimento al tema del raffrescamento, anche in vista dell’avvio del processo di accreditamento delle strutture socio-assistenziali e sociosanitarie.

Riferimento per questi interventi rimane, salvo modifiche e/o integrazioni previste con l'introduzione dell'istituto dell'accreditamento, la D.G.R. n. 564/2000 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34", che ha rappresentato una sostanziale evoluzione della normativa precedente e ne ha migliorato soprattutto gli aspetti tipologici e funzionali.

Di tale direttiva si richiamano in questa sede solo i principi generali; essa è costruita intorno all’idea che garantire servizio di qualità non possa prescindere dal rispetto di alcuni requisiti irrinunciabili:

- una organizzazione degli spazi interni tale da garantire agli ospiti il massimo di fruibilità e di privacy, con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dei livelli di autonomia individuale;

- l’adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi interni che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza a cui è destinata la struttura, al fine di garantire la funzionalità delle attività che vi vengono svolte;

- l’ubicazione in luoghi abitati e comunque facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la piena integrazione della struttura nel tessuto sociale di riferimento e la massima accessibilità.

Si promuove inoltre la sperimentazione dei requisiti bioclimatici ecologici, di cui alla D.G.R. n. 21/2001 "Requisiti volontari per le opere edilizie", e dei requisiti per l'edilizia ecosostenibile di cui alla D.G.R. n. 946/2006, al fine di coniugare una maggiore qualità del servizio, intesa anche in termini di scelta dei materiali che vengono usati, di possibilità di risparmio energetico e della risorsa acqua, con la riduzione nel tempo dei costi di gestione della struttura, più evidenti in strutture con caratteristiche residenziali.