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Il Fondo di Solidarietà Comunale 2015

Nel documento Il Fondo di Solidarietà Comunale (pagine 153-156)

CAPITOLO IV – IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

4.3 Dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio al Fondo di Solidarietà Comunale

4.3.3 Il Fondo di Solidarietà Comunale 2015

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ossia la Legge di stabilità per il 2015, sono state apportate nuove modifiche alle disposizioni contenute nella L. n. 228/2012, in merito al FSC. Le novità introdotte, non hanno riguardato tanto le modalità di formazione del fondo o le risorse prese a riferimento per calcolare le quote di competenza di ciascun Comune, quanto i criteri di ripartizione dello stesso tra i Comuni delle quindici Regioni a statuto ordinario. Come più volte ribadito nel corso del capitolo, sebbene la ripartizione, dapprima del fondo sperimentale di riequilibrio per gli anni 2011-2012 ed in seguito, del FSC, dovesse avvenire anche sulla base dei fabbisogni standard, in realtà tale criterio non è mai stato preso in considerazione per il semplice fatto che l’iter di computo degli stessi fabbisogni, rivelatosi più complesso di quanto apparso inizialmente, si è concluso solamente a fine 2013. Inoltre, non hanno certamente agevolato i tempi di adozione delle note metodologiche inerenti il calcolo degli stessi fabbisogni con appositi D.P.C.M., che anziché accelerare i tempi per favorire l’applicazione di tali parametri a fini perequativi, ne hanno rallentato ulteriormente l’entrata a regime. Basti pensare che per la quasi totalità delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni e soggette a standardizzazione, il lasso

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di tempo intercorrente tra il perfezionamento della nota metodologica e l’adozione della stessa, è stato superiore all’anno.

Il 2015, ha perciò segnato una svolta, dal punto di vista della ripartizione delle risorse, quantomeno per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, poiché per la prima volta una quota del FSC è stata accantonata per essere redistribuita sulla base della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale dei singoli Enti. Il parametro della capacità fiscale da utilizzare, unitamente ai fabbisogni standard, per ripartire inizialmente il 10% del FSC tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, è stato introdotto già nel corso del 2014 ad opera dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del D. L. n. 16 approvato il 6 marzo di quell’anno, intervenuto a modificare il testo dell’articolo 1, comma 380-quater della L. n. 228/2012. Successivamente la quota del 10% è stata elevata al 20% per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 459, della Legge di stabilità per il 2015; da ultimo, è intervenuto il D. L. n. 78/2015 con il quale si è stabilito che la distribuzione del 20% del FSC dovesse avvenire sulla base della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale65.

La Legge di stabilità 2015, pur mantenendo intatta la dotazione del FSC di cui all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della L. n. 228/2012, pari esattamente a 6,547 miliardi di euro, di cui 943 milioni corrispondenti alla quota di gettito IMU derivante da immobili ad uso produttivo e riservata allo Stato, non solo ha confermato svariati tagli a carico del FSC, ma ne ha introdotti di nuovi. Nel dettaglio sono state confermate: la riduzione di 563,4 milioni di euro disposta dall’articolo 47, comma 8, del D. L. n. 66/2014 (quale contributo alla finanza pubblica che i Comuni sono obbligati ad assicurare allo Stato); l’ulteriore decurtazione di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2015, per effetto della manovra di spending review contenuta all’articolo 16, comma 6, del D. L. n. 95/2012; la riduzione per effetto della destinazione di due quote del FSC non inferiori a 30 milioni di euro a favore, rispettivamente, delle Unioni di Comuni e dei Comuni sorti a seguito di fusione, ai sensi dell’articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della L. n.

65 Come esposto nel capitolo 3, paragrafo 3.4 e seguenti, la stima delle capacità fiscali dei Comuni delle

Regioni a statuto ordinario, è stata effettuata dal gruppo di lavoro composto da tecnici del Dipartimento delle Finanze, della Ragioneria Generale dello Stato, della SOSE S.p.A. e dell’Anci – IFEL ed è culminata con l’emanazione del D.P.C.M. 11 marzo 2015 con il quale è stata adottata la nota metodologica di stima delle stesse capacità fiscali e sono stati divulgati i risultati ottenuti per ognuno dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

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228/2012. Si aggiunge a questi tagli la decurtazione in misura pari a 1.200 milioni di euro disposta dall’articolo 1, comma 435, della Legge di stabilità 2015.

I criteri di formazione e riparto del FSC 2015 sono stati disciplinati con il D.P.C.M. emanato il 10 settembre 2015; volendo riassumere brevemente il procedimento di determinazione delle quote erogate a titolo di FSC ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, prima di soffermarsi nel dettaglio sulla metodologia adottata per la distribuzione del 20% del suddetto fondo in relazione alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, occorre innanzitutto partire dalle risorse prese come base di riferimento per il calcolo di tali quote, ovvero l’importo assegnato a valere sul FSC 2014 quale risultante dagli elenchi allegati al D.P.C.M. del 1° dicembre 2014 a cui deve essere sommato il gettito IMU per l’anno 2014 calcolato ad aliquota base, al netto della quota destinata ad alimentare il FSC 2014, nonché il gettito TASI ad aliquota standard (entrambi i gettiti da considerare negli importi definiti, per ciascun Comune, dal Dipartimento delle Finanze e divulgati nel settembre 2014). L’importo così ottenuto deve essere opportunamente rettificato in conseguenza dei tagli gravanti sul FSC e di eventuali incrementi a carico dello stesso, previsti da specifiche disposizioni di legge. In particolare, devono essere portate a detrazione del Fondo la riduzione di cui all’art. 16, comma 6, del D. L. n. 95/2012 (spending review), pari a 2.600 milioni di euro per il 201566, la riduzione di 563,4 milioni di euro di cui all’art. 47, comma 8, del D. L. n. 66/2014 (contributo alla finanza pubblica che i Comuni devono versare allo Stato)67 e la riduzione prevista dall’art. 1, comma 435, della L. n. 190/2014, fissata in misura pari a 1.200 milioni di euro68. Concorrono invece ad incrementare la dotazione complessiva della quota a titolo di FSC spettante a ciascun Comune: la variazione incrementale operante sulla quota ricevuta a

66 La riduzione a carico dei singoli Comuni è stata determinata in via incrementale rispetto a quella prevista

per il 2014 (pari a 2.500 milioni di euro), come differenza tra i valori recati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2015 e i valori recati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2014).

67 La riduzione a carico delle singole amministrazioni comunali è stata definita con Decreto del Ministro

dell’Interno del 26 febbraio 2015.

68 Per ogni Comune la riduzione è stata calcolata proporzionalmente alla somma algebrica delle seguenti

risorse: il gettito IMU 2014 calcolato ad aliquota di base al netto della quota del 32,22% destinata ad alimentare il FSC; il gettito TASI 2014 ad aliquota di base; il valore di riferimento del FSC 2014 al netto della riduzione di risorse applicata per l’anno 2014 in base alla disposizione contenuta all’articolo 47, comma 8, del D. L. n. 66/2014. Gli importi risultanti sono stati rettificati in base alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 436, della L. n. 190/2014 per cui la riduzione di cui all’art. 1, comma 435 della medesima legge è applicata in misura pari al 50% per quei Comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, nel 2012 e nel 2013.

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titolo di FSC 2014 e conseguente al ripristino, per l’anno 2015, della somma di 40 milioni di euro accantonata nel 2014, a norma dell’art. 7, del D.P.C.M. 1° dicembre 2014, per essere destinata ad eventuali conguagli ai singoli Comuni derivanti da rettifiche dei valori di riferimento per il calcolo delle quote del FSC per il 2014; un ulteriore variazione incrementale per via dell’aumento di 30 milioni di euro della dotazione complessiva del FSC 2015 per il venir meno dell’efficacia della disposizione contenuta all’art. 1, comma 203, della L. n. 147/2013 (che sanciva l’accantonamento di una quota a valere sulla dotazione complessiva del FSC non inferiore ai 30 milioni di euro, da destinare al Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

La base di calcolo così ottenuta deve poi essere confrontata con la somma del gettito IMU per l’anno 2015 stimato ad aliquota base e considerato al netto della quota trattenuta e versata alle casse dello Stato per il tramite dell’Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione per alimentare il FSC 2015 (importo corrispondente peraltro al 38,22% del gettito IMU 2015)69 e del gettito TASI per il 2015, anch’esso stimato ad

aliquota di base.

4.3.4 La ripartizione del FSC 2015 tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario

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