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Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2011

Nel documento Il Fondo di Solidarietà Comunale (pagine 132-136)

CAPITOLO IV – IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

4.2 Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio

4.2.1 Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2011

Il 21 giugno 2011, il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 2, commi 3, 7 e 8, del D. Lgs. n. 23/2011, ha emanato due Decreti interministeriali con i quali ha disposto la riduzione dei trasferimenti erariali fino ad allora corrisposti ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e contestualmente ha provveduto alla quantificazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché alla determinazione delle modalità di alimentazione e riparto dello stesso. Entrambi i decreti, adottati una volta raggiunto l’accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siglato in data 31 maggio 2011, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2011, n. 178.

In merito alla riduzione dei trasferimenti erariali, il decreto emanato dal Ministro dell’Interno, ha disposto che fossero ridotti per un ammontare complessivo di 11.264.914.591,29 euro. Alla quantificazione di tale cifra ha provveduto il gruppo di lavoro “Interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione dei trasferimenti

statali”, incaricato dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo

fiscale (CoPAFF) e supportato dalla Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno. Il gruppo di lavoro ha, dunque, proceduto alla classificazione dei trasferimenti erariali, distinguendo tra quelli fiscalizzabili e quelli non fiscalizzabili, in quanto riconducibili alla tipologia di trasferimenti di cui all’art. 119, comma 5, della Costituzione o ai contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali, determinando per ciascun gruppo l’ammontare complessivo. I trasferimenti non soggetti a fiscalizzazione e per questa ragione “assegnati come spettanza ed erogati

alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 21 febbraio 2002” (art. 2, D.M. 21 giugno 2011)

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ammontavano a 610.568.756,46 euro. L’esito dei lavori è stato reso noto nel corso della seduta CoPAFF del 19 maggio 201146.

Per i Comuni, l’operazione di riduzione dei trasferimenti erariali, dal punto di vista finanziario, è stata neutrale poiché a fronte della fiscalizzazione di quasi 11,265 miliardi di euro di trasferimenti, sono state attribuite agli stessi Enti risorse da federalismo fiscale municipale di pari importo, risultanti dalla somma del Fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione IVA. Come sottolineato nel precedente paragrafo, l’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 23/2011, assegna ai Comuni una compartecipazione al gettito IVA in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito IRPEF, stabilendo, inoltre, che “in sede di prima applicazione, e in attesa della

determinazione del gettito dell’imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l’assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell’imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune”. In

realtà, la prima attribuzione a titolo di compartecipazione all’IVA è stata determinata in relazione alla base imponibile regionale pro-capite, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 14, comma 10, D. Lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale “l’assegnazione del

gettito dell’imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune”,

almeno fino a quando, con D.P.C.M., non fossero state stabilite le modalità per l’acquisizione delle informazioni necessarie, al fine di assicurare l’assegnazione della compartecipazione all’IVA sulla base del gettito per Provincia47. La compartecipazione IVA attribuita ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, calcolata secondo il

46 Il documento elaborato dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale,

comprensivo della lista dei trasferimenti erariali fiscalizzabili e di quelli non fiscalizzabili e dei relativi ammontari, è consultabile all’indirizzo http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/. È doveroso precisare che la quantificazione dei trasferimenti fiscalizzabili era peraltro già stata effettuata in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale con la relazione datata 8 giugno 2010, che assumeva a riferimento i dati relativi all’esercizio finanziario 2008. Si è, dunque, provveduto al perfezionamento di un lavoro già compiuto, individuando in maniera dettagliata i trasferimenti da sopprimere e quelli da mantenere.

47 Per l’anno 2011, l’aliquota di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto spettante ai Comuni

delle Regioni a statuto ordinario, secondo quanto disposto con D.P.C.M. 17 giugno 2011, articoli 1 e 2, è stata fissata in misura pari al 2,58% del gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativo all’anno 2011, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all’Unione europea a titolo di risorse proprie nonché della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Ministro dell’Economia e delle Finanze, 2011).

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procedimento riportato nella nota metodologica allegata al decreto interministeriale del 21 giugno 2011, inerente la riduzione dei trasferimenti erariali, è risultata pari a 2,889 miliardi di euro48.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio, invece, alimentato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 con il gettito di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo49, è stato quantificato in un ammontare complessivo di 8.375.914.591,29 euro. Non ha inciso sulla quantificazione del FSR per l’anno 2011, la soppressione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica, di cui all’art. 2, comma 6, D. Lgs. n. 23/2011, in quanto prevista a decorrere dal 2012.

Con riferimento all’anno 2011, la ripartizione del suddetto Fondo, non è avvenuta tenendo conto dei fabbisogni standard, dal momento che il processo di determinazione degli stessi, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 216/2010, è stato completato da SOSE S.p.A. – Soluzioni per il Sistema Economico, solamente a fine 2013 per quasi tutte le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni e soggette a standardizzazione. Inoltre, il 30% dell’ammontare complessivo del FSR, per l’esattezza 2.512.774.377,39 euro, in accordo con quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, D. Lgs. n. 23/2011, è stato distribuito tra i Comuni sulla base del numero di abitanti. In generale, infatti, le modalità di riparto del FSR, disposte dal decreto interministeriale, sono state differenziate sulla base della dimensione demografica dei Comuni interessati, distinguendo, a tal proposito, tra Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e definite con riferimento alla spettanza figurativa dei trasferimenti degli Enti (ossia il valore dei trasferimenti che sarebbero spettati agli Enti locali se fosse stato confermato il precedente sistema di trasferimenti) (Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2011).

48 La nota metodologica, che costituisce parte integrante del decreto interministeriale, riporta le modalità

con cui si è pervenuti alla quantificazione della compartecipazione IVA attribuita ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2011. Nello specifico, partendo dal gettito previsionale IRPEF (166.000,5), decurtato della perdita di gettito IRPEF correlata all’introduzione della cedolare secca sugli affitti (2.412,0), è stato considerato l’88,3% in quanto ammontare del gettito IRPEF spettante alle Regioni a statuto ordinario (144.468,1) a cui è stata successivamente applicata la percentuale di compartecipazione IRPEF del 2% determinando così l’importo della compartecipazione IVA per il 2011 (2.889).

49 Ovverosia il 30% del gettito dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo su atti di trasferimento di

immobili, il 30% del gettito derivante da imposte ipotecarie e catastali, il gettito Irpef sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario, il gettito dell’imposta di registro e di bollo su locazioni, il 30% del gettito di tributi speciali catastali, il 30% del gettito legato a tasse ipotecarie ed il 21,7% (per il 2011, il 21,6% per gli anni a seguire) del gettito della cedolare secca sugli affitti.

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Con riferimento ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, l’articolo 2 del decreto interministeriale 21 giugno 2011, ha previsto che fosse attribuito ad ognuno di essi:

a) un importo a valere sulla quota parte del 30% del Fondo sperimentale di riequilibrio, assegnato in relazione al numero di residenti al 31 dicembre 2009;

b) un importo destinato a garantire risorse in misura pari, complessivamente, alla spettanza per il singolo ente dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo per l’anno 2011 (con esclusione degli enti per i quali l’attribuzione a titolo di compartecipazione al gettito IVA, sommata a quella di cui alla lettera a), fosse pari o superiore alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati).

Invece, ai Comuni con un numero di abitanti superiore alle 5.000 unità è stato attribuito:

a) un importo a valere sulla quota parte del 30% del Fondo, anche in tal caso erogato sulla base del numero di residenti quale risultante al 31 dicembre 2009;

b) un importo corrispondente al 10% del fondo medesimo, assegnato in proporzione al peso di ciascun Comune dei tributi immobiliari di cui all’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011. L’importo complessivamente dovuto a ciascun Comune a titolo di compartecipazione al gettito IVA e per le assegnazioni a valere sul FSR non poteva essere superiore al 110% della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati dell’anno 2011, fatto salvo che tale soglia venisse superata con l’attribuzione della compartecipazione al gettito IVA, sommata all’assegnazione di cui alla lettera a), in base al numero dei residenti al 31 dicembre 2009.

Inoltre, quei Comuni per i quali la somma delle spettanze di cui alle lettere a) e b), unitamente alla compartecipazione di loro pertinenza al gettito IVA, non fosse stata almeno pari alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati, determinata in modo figurativo per l’anno 2011, avrebbero partecipato al riparto della restante dotazione del FSR fino al raggiungimento del 99,72% della suddetta spettanza figurativa.

Secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sul sito “finanzalocale.interno.it”, i risultati derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di attribuzione dei trasferimenti da federalismo fiscale municipale, hanno mostrato che circa 200 Enti locali hanno beneficiato di assegnazioni superiori a quelle che avrebbero ottenuto nel 2011 se non fosse stata applicata la nuova disciplina; i Comuni con meno di 5.000 abitanti, in generale,

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non hanno subito una riduzione di risorse, sempre rispetto a quelle che avrebbero ottenuto nel 2011 in assenza della nuova disciplina; hanno, invece, subito una riduzione di risorse pari all’incirca allo 0,28%, rispetto a quelle che sarebbero state loro assegnate se non fosse stato introdotto il federalismo fiscale municipale, i Comuni con una popolazione superiore alle 5.000 unità.

Nel documento Il Fondo di Solidarietà Comunale (pagine 132-136)