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Il Fondo di Solidarietà Comunale 2014

Nel documento Il Fondo di Solidarietà Comunale (pagine 149-153)

CAPITOLO IV – IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

4.3 Dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio al Fondo di Solidarietà Comunale

4.3.2 Il Fondo di Solidarietà Comunale 2014

Nuove regole in merito all’entità e al funzionamento del Fondo di Solidarietà Comunale, sono state dettate con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), che ha di fatto modificato quanto originariamente previsto dalla legge di stabilità per il 2013, pur mantenendo intatta la ragione per cui il suddetto Fondo è stato istituito, ovvero attuare una sorta di perequazione orizzontale tra Enti locali, considerato il fatto che il FSC è alimentato con quote del gettito IMU di pertinenza dei Comuni e successivamente redistribuito fra gli stessi Enti, secondo le modalità fissate con apposito D.P.C.M.. In primo luogo, l’articolo 1, comma 729, della L. n. 147/2013, ha disposto l’abrogazione definitiva dei commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 23/2011, confermando, così, oltre alla definitiva soppressione del FSR per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali per i Comuni delle Regioni a statuto speciale, Sicilia e Sardegna, anche la sospensione in via permanente della devoluzione ai Comuni del gettito derivante dalla fiscalità immobiliare e della compartecipazione al gettito IVA. Ha, inoltre, reso permanente il carattere del FSC che secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 380, della L. n. 228/2012, avrebbe dovuto essere operativo per gli anni 2013 e 2014.

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Il successivo comma 730, ha invece introdotto all’articolo 1, della L. n. 228/2012, il comma 380-ter con il quale è stata quantificata in 6.647.114.923,12 euro la dotazione del FSC per l’anno 2014, ridotta a 6.547.114.923,12 euro a decorrere dal 2015, di cui 943 milioni corrispondenti alla quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo e riservata allo Stato. A garantire la copertura del predetto importo, concorrono 4.717,9 milioni di euro derivanti dalla quota di gettito IMU di pertinenza dei Comuni, che a tale scopo devono versare alle casse dello Stato una cifra di pari importo del proprio gettito IMU; 943 milioni di euro sono invece “risorse a carico del bilancio dello Stato

derivanti dalla necessità di ristoro ai comuni dei minori introiti conseguenti alla soppressione della maggiorazione TARES” (Civetta, 2014) (tassa peraltro sostituita a

decorrere dal 2014 dalla TARI, ossia la tassa sui rifiuti) e altri 986,1 milioni di euro derivanti da risorse statali (Civetta, 2014). Lo stanziamento a favore del FSC, precisa lo stesso comma 380-ter, alla lettera a), avrebbe potuto essere oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, per “tener conto dell’effettivo gettito IMU derivante dagli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”.

È stato, inoltre, previsto che per gli anni 2014, 2015 e 2016 due quote del FSC di importo non inferiore ai 30 milioni di euro siano indirizzate rispettivamente alle Unioni di Comuni e alle fusioni di Comuni, allo scopo di agevolare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali (ex articolo 1, comma 380-ter, lettera a), L. n. 147/2013), mentre un ulteriore quota di 30 milioni di euro del FSC deve essere portata ad incremento del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (ex articolo 1, comma 203, L. n. 147/2013). Vengono perciò distolte risorse dal totale del FSC “che non vanno a beneficio diretto dei Comuni, ma alle loro Unioni, ai nuovi comuni

derivanti dal processo di fusione e ai comuni per la copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” (Civetta, 2014).

Tuttavia, la novità di maggior interesse inerente la ripartizione del FSC, consiste nel fatto che il 10% dello stesso, con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, è accantonato per essere successivamente ripartito tra le medesime amministrazioni comunali in base ai fabbisogni standard approvati dalla CoPAFF entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo il disposto dell’articolo 1, comma 380-quater, della Legge di stabilità 2013, introdotto dall’articolo 1, comma 730, della Legge di stabilità 2014. Inoltre, ai fini della formazione e del riparto

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del FSC, il D.P.C.M. deve tener conto dei criteri individuati ai numeri 1), 4), 5) e 6), lettera d), comma 380, art. 1, della L. n. 228/2012, dell’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e della contestuale introduzione della TASI, nonché dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia.

Con D.P.C.M. 1° dicembre 2014, sono, dunque, state definite le modalità di alimentazione e riparto del FSC per lo stesso anno; il decreto ricalca sostanzialmente la struttura di quello inerente il FSC 2013, procedendo in primo luogo all’individuazione delle risorse di riferimento strumentali al computo delle quote da assegnare a ciascun Comune a titolo di FSC. Le risorse in questione sono:

a) il gettito IMU relativo all’anno 2013 calcolato ad aliquota base così come determinato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e reso noto il 16 giugno 2014 a seguito delle verifiche effettuate a norma dell’art. 7, del D. L. n. 16/2014; importo che peraltro deve essere considerato al netto della quota di gettito destinata, nel 2013, ad alimentare il FSC (come risultante dall’elenco allegato al D.M. 24 giugno 2014);

b) l’importo aggiornato, quale risultante dal D.M. 24 giugno 2014, assegnato ai singoli Comuni a titolo di FSC 2013 ed opportunamente rettificato secondo quanto stabilito dall’articolo 9, del D. L. n. 16/2014;

c) le riduzioni di 90 milioni di euro del FSC 2014 disposte dall’articolo 1, commi 203 e 730, della Legge di stabilità per il 2014, da operare per il singolo Comune in proporzione al valore delle risorse finali di riferimento determinate secondo le prescrizioni dell’articolo 1, del D.P.C.M. 1° dicembre 2014;

d) le riduzioni conseguenti alle misure di spending review contenute all’articolo 16, comma 6, del D. L. n. 95/2012.

Sommando gli importi di cui alle lettere a) e b) e detraendo gli importi indicati alle lettere c) e d), si ottiene la base di calcolo cui fare riferimento per la determinazione della quota a valere sul FSC 2014 spettante a ciascun Comune.

In merito ai criteri di formazione del FSC, disciplinati all’articolo 4 del D.P.C.M. 1° dicembre 2014, come già avvenuto per l’anno precedente, una quota del gettito IMU 2014 determinato ad aliquota di base di spettanza dei Comuni (quale risultante dalle stime

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effettuate per ciascun Ente locale dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rese note in data 16 giugno 2014), doveva essere versata al bilancio dello Stato per il tramite dell’Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione, ai fini dell’alimentazione dello stesso Fondo e in misura pari all’importo indicato nell’elenco allegato al D.P.C.M. (ovvero il 38,22% del gettito IMU), determinato in proporzione alle stime del gettito IMU per il 2014. Il totale delle quote di gettito IMU versate dai Comuni doveva ammontare a 4.717,9 milioni di euro, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma 380-ter, lettera a), della L. n. 228/2012. L’ammontare complessivo del FSC 2014 è stato fissato in misura pari a 6.339.884.208,94 euro, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M., di cui 168.050.240,06 euro, derivanti dalla quota IMU di pertinenza dei Comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari degli stessi Enti, di cui al comma 4, dell’articolo 463.

Il computo della quota a valere sul FSC per l’anno 2014 erogata ai singoli Comuni è avvenuto sottraendo alla base di riferimento calcolata a norma dell’articolo 2 del predetto decreto, la somma delle entrate proprie del Comune, ovvero il gettito IMU 2014 e il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) calcolati ad aliquota di base (entrambi resi noti dal Dipartimento delle Finanze il 16 giugno 2014) al netto della quota di gettito IMU destinata ad alimentare il FSC. La somma risultante doveva essere incrementata dell’importo inerente la stima del gettito IMU per gli immobili di proprietà comunale e ridotta, invece, in ragione di quanto stabilito dall’articolo 47, comma 8, del D. L. n. 66/2014 e dall’articolo 7, comma 31-sexies, del D. L. n. 78/201064.

63 L’articolo 4, comma 4, del D.P.C.M. del 1° dicembre 2014, prevede che qualora per il singolo Comune

la somma del gettito IMU e del gettito TASI per l’anno 2014, entrambi calcolati ad aliquota base e considerati al netto della quota di gettito IMU versata ai fini dell’alimentazione del FSC, fosse risultata superiore alla base di riferimento per la determinazione delle quote del FSC da assegnare a ciascun Comune, definita a norma dell’articolo 2, l’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione avrebbe provveduto al versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, della predetta differenza determinata nella misura risultante per ciascun Comune dall’elenco B allegato allo stesso decreto.

64 L’articolo 47, comma 8, del D. L. n. 66/2014 ha previsto che per l’anno 2014 i Comuni assicurino un

contributo alla finanza pubblica di 375,6 milioni di euro. A tal fine lo stesso comma dispone che il FSC per l’anno 2014 sia ridotto di un ammontare corrispondente. L’articolo 7, comma 31-sexies, del D. L. n. 78/2010 dispone invece la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2011 del contributo a carico dei Comuni di cui al comma 5 dell’art. 102 D. Lgs. n. 267/2000, prevedendo che a partire da quella data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari dei Comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter del D. L. 78/2010 (inerenti la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali a carico del Ministero dell’Interno e non più a carico dell’Agenzia autonoma che è stata soppressa).

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Gli importi a valere sul FSC così calcolati, sarebbero stati erogati dal Ministero dell’Interno entro il mese di novembre 2014 al netto dell’acconto già liquidato ai sensi dell’art. 8, del D. L. n. 16/2014, ovvero un importo pari, per ciascun Comune, al 20% della quota spettante a titolo di FSC 2013.

Sebbene il 10% dell’ammontare complessivo del FSC 2014 dovesse essere accantonato per essere successivamente redistribuito tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla CoPAFF, secondo quanto deliberato dall’articolo 1, comma 380-quater della L. n. 228/2012 (introdotto con la Legge di stabilità per il 2014), in realtà non se ne è tenuto conto in sede di ripartizione del FSC poiché, nonostante il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard degli Enti locali fosse stato completato da parte di SOSE S.p.A. a fine 2013, la maggior parte delle note metodologiche inerenti le procedure di computo degli stessi, sono state adottate con D.P.C.M. solamente a marzo 2015. Ancora una volta, dunque, la perequazione delle risorse tra Enti locali è avvenuta sostanzialmente sulla base delle risorse storiche, ovvero a partire dagli importi assegnati gli anni precedenti.

Nel documento Il Fondo di Solidarietà Comunale (pagine 149-153)