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LA SOSTENIBILITÀ APPLICATA ALL’IMPRESA: LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA (RSI)

2.1. Definizioni, effetti e strumenti della RSI attraverso l’evoluzione del contesto e della disciplina di riferimento

2.1.3 Le fonti della RSI: un accenno

La materia della RSI è relativamente nuova e non è ancora sintetizzabile né con una definizione univoca, né con un inquadramento sistematico del fenomeno. Si possono rilevare, infatti, diversi contributi delle organizzazioni internazionali che si occupano delle questioni che ruotano attorno al tema (lavoro, commercio internazionale, diritto societario…).

Il primo organismo a emanare una raccolta di principi e norme sul “comportamento responsabile” delle imprese è stata l’OCSE222 (Organization for Economic Co-operation and Development) nel 1976. Le sue “Linee-guida destinate alle imprese multinazionali” sono un corpo di raccomandazioni rivolte ai membri dell’Organizzazione, che intendono stimolare esplicitamente le imprese con principi e norme volontari per un comportamento responsabile, e rientrano in un più ampio progetto con il quale si intendeva favorire gli investimenti internazionali attraverso una normativa di riferimento compromissoria ma efficiente, che soddisfasse le esigenze delle società, dei consumatori e degli operatori economici.223

222 L’OCSE è stata istituita nel 1960 a Parigi ed è formata dai Paesi europei e da Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone e Australia, per un totale di 34 membri. Rispetto alla sua precedente conformazione (OECE, Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, 1947), finalizzata ad un utilizzo efficiente degli aiuti statunitensi del piano di ricostruzione europea, l’attuale organismo si prefigge obiettivi di integrazione e cooperazione economica e finanziaria tra i maggiori Paesi industrializzati.

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L’OCSE, infatti, ha lo scopo di “costituire una ampia cornice multilaterale per l’investimento internazionale, che fissi standard elevati, che ne favorisca la liberalizzazione e ne aumenti la trasparenza, che preveda delle procedure efficaci per la composizione dei conflitti”.224

Questo corpo di raccomandazioni si è evoluto nel tempo per adeguarsi ai profondi cambiamenti che sono intervenuti nel panorama competitivo mondiale, ma ha mantenuto un’importante caratteristica: sancire l’importanza delle imprese come fattore di sviluppo economico, grazie alla loro capacità di trasferire conoscenze e capacità tecnologiche, stimolare iniziative imprenditoriali locali, realizzare investimenti eco-sostenibili, introdurre metodologie di lavoro migliori e modelli industriali avanzati.

I principi cardine su cui si fonda questo documento sono:

• pubblicità e trasparenza dei propri comportamenti e del proprio impatto su società e ambiente,

• tutela dell’ambiente (dal 1991), • lotta alla corruzione,

• tutela del consumatore,

• promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico, • rispetto della concorrenza,

• regolarità delle proprie posizioni fiscali.

Inoltre, con la revisione del 2011 destinata alle imprese internazionali, sono state inglobate alcune tematiche particolarmente care all’OIL ed è stata espressa la volontà di tutelare la sfera più ampia dei diritti umani tramite un capitolo dedicato a:

• lotta contro il lavoro minorile,

• il rafforzamento del legame tra diritti umani e diritti del lavoratore,

• la responsabilità dell’impresa e dei suoi partners nell’adeguarsi agli standard internazionali in materia di diritti sociali,

la responsabilità dell’impresa verso una due diligence (una diligenza obbligatoria) per mitigare il rischio di abusi, attraverso un policy statement e adeguati meccanismi compensatori in caso di violazione.

Come già ricordato, l’osservanza delle Linee guida è volontaria e non può essere imposta per legge ma, in virtù della loro autorevolezza (sono rappresentative di un canone di giusto comportamento imprenditoriale, alla stregua di principi aziendali che costituiscono il nucleo dell’etica aziendale225), esse risultano moralmente vincolanti226 e nel tempo potrebbero divenire norme consuetudinarie e, in virtù di questo, legalmente azionabili.

224 The contracting parties to this Agreement…(affirm) their decision to create a freestanding Agreement open to accession by all countries” dal preambolo del MAI, www.oecd.org, in PERULLI (1999), p.294. 225 BLANPAIN R., Criteri guida per le imprese multinazionali, in BIAGI, BLANPAIN, diritto del lavoro e relazioni industriali, Rimini, 1991, p.516.

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Un secondo importante contributo a delineare il tema della RSI a livello internazionali è stato dato dall’OIL, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in virtù del suo obiettivo di diffondere ovunque condizioni di lavoro umane (decent work) e di combattere ingiustizia, privazioni e povertà.

Nel 2000, ha elaborato la “Dichiarazione tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali

e la Politica Sociale”, finalizzata a offrire un contributo al progresso sociale ed economico dei

paesi in cui operano le imprese multinazionali che le adottano. Si rivolge soprattutto ai PVS, spesso oggetto di pratiche “non etiche”, facilitate da un costo del lavoro sensibilmente più basso, da misure di tutela dei lavoratori più esili e da una scarsa protezione ambientale.

Per questi motivi, la Dichiarazione tripartita invita le imprese di ogni genere e dimensione, i governi e le organizzazioni di imprenditori e lavoratori a rispettare i principi in materia di politica generale, occupazione, formazione, condizioni di lavoro e di vita, relazioni industriali e sindacali stabiliti già nel 1998 con la “Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro”.

Sono quattro i core labour standards che vengono promossi:

• la libertà di associazione sindacale e il diritto di contrattazione collettiva, • il divieto di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio,

• l’uguaglianza retributiva per lavori di uguale valore,

• il divieto di qualsiasi discriminazione (per razza, genere, religione…).

In particolare, la Dichiarazione tripartita invita le multinazionali a considerare ed armonizzarsi agli obiettivi di politica sociale dei paesi in cui si insedia, a promuovere l’occupazione locale, lo sviluppo professionale, l’avanzamento dei lavoratori e un trattamento paritario. Inoltre, l’OIL incoraggia una forte attenzione alla sicurezza dell’occupazione e alla pianificazione attiva di lungo termine, per non esercitare ripercussioni drammatiche in contesti giù svantaggiati. Esorta, infine, le imprese a rispettare l’età minima di accesso all’impiego, norme adeguate in termini di sicurezza ed igiene (compresi i rischi speciali) e a promuovere al massimo lo sviluppo e l’applicazione di procedure di contrattazione volontaria per regolamentare le condizioni di impiego tramite i contratti collettivi.

Nel 2000, a supporto della RSI, è intervenuto anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan con un’iniziativa chiamata “Global Compact” o “Patto globale”, che si propone appunto di agire in modo unificato per promuovere la responsabilità sociale, attraverso il rispetto di dieci principi fondamentali in quattro ambiti:

1. Diritti Umani: promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza; assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

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2. Lavoro: sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto; eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; eliminare effettivamente il lavoro minorile; eliminare ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

3. Ambiente: sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente.

4. Lotta alla corruzione: impegnarsi a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’estorsione e le tangenti.227

Questa iniziativa richiama ampiamente principi e valori già presenti in molti documenti fondamentali in tema sociale e ambientale: non si propone, quindi, di rivoluzionare la materia, ma cerca piuttosto di creare un network comune che favorisca il dialogo, l’apprendimento reciproco, lo scambio di best practices e, di conseguenza, gli obiettivi previsti.

Infatti, l’iniziativa collega l’Ufficio di New York (UNGC) e cinque agenzie delle Nazioni Unite (OHCHR, ILO, UNEP, UNDP, UNIDO) con tutti gli attori che vi partecipano, come le imprese (più di 8000), le organizzazioni del lavoro, della società civile e i governi. In particolare, l’OIL è stato scelto come attore di riferimento, in virtù della sua natura tripartita che favorisce un reale dialogo sociale tra le parti (governi, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro).

Nel 2011, inoltre, è stato attivato il programma LEAD, cui aderiscono le imprese e organizzazioni dalla più lunga esperienza nel Global Compact e particolarmente attive nella responsabilità sociale d’impresa (circa cinquanta). Questa iniziativa è finalizzata alla promozione degli obiettivi di sostenibilità aziendale contenuti nel “Blueprint for Corporate Sustainability Leadership”, adottato dal giugno 2010.

A livello nazionale, i governi intervengono poi con obiettivi ulteriori e con campagne di sensibilizzazione, momenti informativi e di dialogo e servizi di assistenza alle imprese per favorire l’adesione al progetto. Ad esempio, l’iniziativa Global Compact Italia (più di 200 aziende aderenti), presentata nel 2004 e promossa dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l’OIL, si rivolge soprattutto alle piccole e medie imprese italiane che operano o intendono operare nei PVS e realizza attività pilota in alcuni di essi. L’obiettivo è quello di utilizzare l’esperienza imprenditoriale e la tradizione delle relazioni industriali come mezzo per diffondere le prassi di RSI e per promuovere altri importanti strumenti internazionali di orientamento (Dichiarazione tripartita e Linee-guida OCSE).228

Un ulteriore documento che invita le imprese ad adottare prassi responsabili è il “Rapporto del Rappresentante speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie sulla questione dei diritti umani e le imprese transnazionali e altre imprese”. I suoi Principi Guida su business e diritti umani

227 Dossier Global Compact del Ministero degli Affari Esteri. 228 GRASSO M. (2004), Global Compact anche in Italia, p.15.

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sono frutto del lavoro svolto dal 2005 al 2011 nell’ambito del quadro ONU “proteggere, rispettare e risarcire” e si rivolgono sia ai governi (parte I), che alle imprese (parte II, La responsabilità sociale e il rispetto dei diritti umani). Ruggie afferma, innanzitutto, che, nonostante gli Stati conservino la primary responsibility di promuovere, rispettare e attuare i diritti umani, vi è una secondary responsibility in capo alle imprese che, in quanto organismi specializzati della società e nell’ambito della loro sfera di influenza, “have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law”.229

La parte II dedicata alle imprese elenca una serie di principi fondamentali ed operativi, specificando che la loro responsabilità va oltre il mero rispetto dei regolamenti delle norme nazionali in materia di protezione dei diritti umani e deve essere indipendente dal comportamento degli Stati in questo frangente. Operare in Paesi che non adottano un’adeguata protezione di tali diritti, quindi, non è per Ruggie una giustificazione ad adottare la medesima linea d’azione.

Egli fonda il concetto di responsabilità sociale sulla nozione di due diligence, in base alla quale ciascuna impresa dovrebbe conformarsi agli standard di tutela fissati in alcuni documenti fondamentali230 e tenere conto del contesto del Paese in cui opera evidenziandone i rischi, dell’impatto della sua attività e della condotta dei propri partner.

In particolare, l’impresa è tenuta ad adottare nella sua organizzazione: • una policy sui diritti umani,

• delle valutazioni dell’impatto sui diritti umani, prima di iniziare le sue attività, • un’integrazione nel governo d’impresa dei diritti umani,

• adeguate procedure di monitoraggio.

Infine, Ruggie sottolinea l’importanza di garantire di rimedi efficaci alle vittime di violazioni, con adeguate procedure di risarcimento, che risultato a tutt’oggi inidonee a riparare i danni subiti a causa dei comportamenti dei privati.

Un importante passo avanti è stato compiuto anche con le linee guida UNI ISO 26000:2010 per la Responsabilità Sociale delle Organizzazioni, risultato del più ampio consenso internazionale tra esperti e soggetti interessati su tre aspetti principali: la definizione e i principi generali, le questioni cruciali da affrontare e l’integrazione della RSI nell’impresa. Si definisce come “una guida a concetti, principi e pratiche connesse alla RSI, per aiutare le organizzazioni a contribuire allo sviluppo sostenibile, di incoraggiarle ad andare al di là del mero rispetto delle leggi, di promuovere una comprensione comune nel campo della responsabilità sociale e di integrare altri strumenti e iniziative per la responsabilità sociale, senza sostituirsi ad essi”.231

229 GIGANTE A. (2009), Il quadro internazionale del rapporto tra imprese e diritti umani, p.862.

230 Questi documenti sono: la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, il Patto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell’OIL.

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La sua redazione da parte dell’ISO, un ente autorevole a livello internazionale che da sempre si occupa di standard di certificazione, è stata attuata attraverso un approccio multistakeholder basato sul principio del consenso. Sono stati coinvolti anche partner dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, affinché fosse il frutto di un apporto globale e non “nord centrico”. Un’ultima caratteristica è quella di puntare sul dialogo sociale e sulla contrattazione: le linee guida ISO 26000, infatti, ritengono questi due aspetti imprescindibili in un’organizzazione che si proclama socialmente responsabile. Viene data anche una nuova definizione di RSI: “responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti delle sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamento etico e trasparente che: contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della società; tiene conto delle aspettative/interessi degli stakeholder; è in conformità con la legge applicabile e coerente con le norme internazionali di comportamento; è integrata in tutta l’organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni”.232

Le linee guida evidenziano sette principi di responsabilità sociale, che non possono mancare nelle organizzazioni che decidono di intraprendere questo percorso:

1. accountability (responsabilità di rendere conto dei propri impatti, anche in termini di azioni correttive dei propri errori),

2. trasparenza,

3. comportamento etico,

4. rispetto degli interessi degli stakeholder,

5. rispetto del principio di legalità (anche evitando di rendersi complice in attività di altre organizzazioni, non coerenti con le norme internazionali di comportamento),

6. rispetto delle norme internazionali di comportamento, 7. rispetto dei diritti umani.

Le linee guida ISO 26000, quindi, si pongono come un mezzo per diffondere la cultura delle RSI, più che per gestirla.