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La garanzia sulla piena proprietà e la garanzia di assenza di vincoli e gravami

Le garanzie legali («legal warranties»)

3.2 La garanzia sulla piena proprietà e la garanzia di assenza di vincoli e gravami

Con la garanzia sulla piena proprietà l’alienante garantisce l’acquirente sulla proprietà piena ed esclusiva della partecipazione oggetto di cessione e della sua libera disponibilità82.

In particolare, il venditore, attraverso la clausola suddetta, dichiara di non possedere la partecipazione in comproprietà con terzi e, in genere, garantisce l’acquirente circa la completa liberazione di essa, rassicurandolo sul fatto che nessun versamento residuo è ancora dovuto (art. 2356 c.c.), in modo che «si eviteranno all’acquirente i rischi della successiva corresponsione dei decimi non versati originariamente dal venditore e/o dell’effettuazione delle prestazioni accessorie di cui all’articolo 2345 c.c.»83.

Nell’ipotesi in cui la prima delle suddette dichiarazioni sia inesatta, ovvero vi sia la contitolarità della partecipazione di cui si tratta, vi sarebbero evidenti conseguenze in ordine al godimento dei diritti patrimoniali e amministrativi correlati alla partecipazione stessa84. Se ciò si verifica, l’acquirente può chiedere la reintegrazione patrimoniale prevista dalla clausola di indemnity e può chiedere anche, oltre alla riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto ex art. 1480

82 RUBINO - SAMMARTANO, Garanzie nella compravendita di pacchetti azionari e di imprese, Milano, 2006, p. 51 ss.; IORIO, Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di

partecipazioni sociali, Milano, 2006, p. 22, 209 ss. e 267 ss; PROVERBIO, Spunti di riflessione in tema di compravendita di partecipazioni sociali, in Società, 2002, p. 571 ss; PROVERBIO, Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2000, p. 42 ss.; CASELLA, I due sostanziali metodi di garanzia del compratore, in BONELLI – DE ANDRÈ (a cura di), Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, Milano, 1990, p. 133 ss.; PONTI – MASETTI, La vendita garantita delle partecipazioni sociali, Padova, 1997, p. 288 ss.; TANZI, Azioni e diritto di famiglia, in Tratt.

soc. per. az., diretto da COLOMBO – PORTALE, Milano, 1991, p. 519 ss.

83 PONTI, La vendita garantita delle partecipazioni sociali, Padova, 1997, p. 282.

84 COTTINO, Le società. Diritto commerciale, Padova, 1999, p. 282 ss.; IORIO, Struttura e funzioni

delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2006, p. 268; PROVERBIO, Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2000 p. 42.

c.c., non avendo egli interesse alla contitolarità della partecipazione ma alla sua proprietà esclusiva.

Al riguardo si può affermare che il vigente codice civile già dispone, agli artt. 1478 ss., le norme che tutelano l’acquirente di un bene per il caso in cui questo dovesse risultare non di proprietà del venditore; tuttavia è noto come il rimedio della risoluzione del contratto spetti all’acquirente solo se questi, al momento della conclusione del contratto, non sappia che il bene non è di proprietà del venditore: in questo caso, la garanzia contrattuale della piena titolarità delle azioni (o quote) potrebbe assolvere la funzione di attestare e dimostrare che al momento del contratto il compratore effettivamente ignora che i titoli non sono di proprietà del venditore e di rendere immediato e incontestabile il suo diritto di risolvere il contratto (o di invocare i rimedi eventualmente pattuiti per la fattispecie di cui è caso). Analoghe considerazioni valgono ovviamente per il caso dell’acquisto di azioni parzialmente altrui (art. 1480 c.c.), per il caso dell’esistenza di garanzie reali o di altri vincoli sulle azioni non conosciuti dall’avente causa (art. 1482 cod. civ.), o per il caso dell’esistenza di oneri o di diritti di godimento di terzi sul bene (art. 1489 c.c.)85.

Cosa accade invece quando l’alienante, pur avendo assicurata la completa liberazione della partecipazione compravenduta, non ha ancora provveduto a tutti i relativi versamenti? Configurabile è in tal caso la sua responsabilità solidale per i versamenti ancora dovuti86. Il principio è stato anche precisato dalla giurisprudenza secondo cui il socio che abbia trasferito ad altri le azioni non liberate è obbligato, in solido con l’acquirente, al pagamento dei decimi non versati anche nell’ipotesi che, alla data del trasferimento la società non abbia ancora distribuito né le azioni, né i certificati azionari.

In tal caso, si può ovviamente precisare che il danno subito è di minore entità rispetto all’ipotesi in cui si riscontra la contitolarità dell’azione perché si

85 PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contrattai del

commercio dell’industria e del mercato finanziario, Torino, 1995, p. 296.

86 PROVERBIO, Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2000 p. 43 ss; FERRARA – CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1999, p. 448.

limiterebbe ad un problema di natura strettamente monetaria, senza cioè comportare alcun impedimento di carattere permanente al godimento della partecipazione da parte dell’acquirente: pertanto, è presumibile che, in tali ipotesi, l’acquirente si limiti ad ottenere le clausole di indemnity, onde ottenere la reintegrazione del proprio patrimonio per un ammontare corrispondente alla somma versata per ottenere la definitiva liberazione della partecipazione87. Nel caso, invece, di clausola di garanzia di assenza di vincoli e di gravami, si ha a che fare con una dichiarazione diretta ad assicurare l’acquirente circa l’inesistenza sulla partecipazione compravenduta di diritti di terzi (es. usufrutto e pegno).

Tale previsione, invero, riconduce al contenuto degli artt. 1482 e 1489 c.c. sulla vendita in generale. Secondo la prima di tali norme: «Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati. Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con l’obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’articolo 1479. Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione».

A norma poi dell’art. 1489 c.c., è noto: «Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480»88.

87 PROVERBIO, Spunti di riflessione in tema di compravendita di partecipazioni sociali, in Società, 2002, p. 571 ss.

88 Il comma 2 dell’articolo precisa anche: «Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488». Sulle norme ora richiamate v. in generale OBERTO, La garanzia per oneri o di diritti di godimento di terzi nella vendita, in Giur. it., 1996, IV, p. 127 ss.

Da entrambe le norme si evidenzia immediatamente che l’acquirente può ricevere tutela solo nel caso in cui non sia a conoscenza della limitazione gravante sulla partecipazione.

Perché poi possa essere richiesta la risoluzione di cui all’art. 1489 c.c. occorre anche la prova che l’acquirente non avrebbe acquistato se avesse avuto conoscenza degli oneri o diritti gravanti sulla cosa, altrimenti non può che accontentarsi della riduzione del prezzo. Il principio è stato chiarito dalla dottrina, secondo cui la scelta del compratore tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo non è però rimessa al suo volere: il richiamo all’art. 1480 c.c. limita infatti la risoluzione del contratto al solo caso in cui debba ritenersi, secondo le circostanze, che il compratore non avrebbe acquistato la cosa se fosse stato a conoscenza dell’esistenza del diritto del terzo o dell’onere effettivamente esistente sul bene e a lui opponibile; in caso contrario, sarà ammessa la sola azione quantis minoris89.

Per l’ipotesi di cui all’art. 1482 c.c., peraltro, la risoluzione può aversi solo se l’acquirente ha chiesto al giudice la fissazione di un termine ad hoc, e quando questo sia trascorso inutilmente senza che l’alienante abbia provveduto alla liberazione della cosa.

La condizione della partecipazione, il fatto cioè che essa sia o meno gravata da vincoli o diritti altrui, è infatti facilmente verificabile attraverso la consegna del certificato azionario o l’annotazione sui titoli o le trascrizioni di diritti a libro soci90, o comunque l’attività attenta dei consulenti legali dell’acquirente (attività appunto di due deligence vista in precedenza). Difficilmente una simile

89 PROVERBIO, Le clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2000 p. 45 ss. Dello stesso parere anche OBERTO, La garanzia per oneri o di diritti di godimento di terzi nella

vendita, in Giur. it., 1996, IV , p. 145.

90 Il pegno su azioni nominative può essere infatti costituito mediante duplice annotazione del vincolo sul libro soci o mediante girata delle azioni in garanzia (POLI, Il pegno di azioni, Milano, 2000, p. 233). Nel caso di società a responsabilità limitata, la costituzione di diritti reali sulla quota non può prescindere dall’iscrizione nel libro dei soci, poiché «tale iscrizione è infatti l’unica modalità attraverso la quale il titolare del diritto reale è in grado di conseguire la legittimazione nei confronti della società, l’unico strumento mediante il quale è possibile attribuire rilevanza organizzativa ai vincoli reali» (così REVIGLIONO, Il trasferimento della quota

condizione può sfuggire all’acquirente attento. E ancora, anche se ciò accadesse, varrebbero pur sempre le garanzie legali di cui agli articoli sopra richiamati.

Alla luce di quanto sinora affermato, si può concludere che la clausola di garanzia di assenza di vincoli e di gravami assume di fatto un semplice ruolo “di stile”, cioè una clausola che ha una funzione di semplice completamento formale con la mancanza di un concreto contenuto volitivo riferibile al negozio posto in essere dalle parti91.

91 Per una definizione delle clausole di stile si veda IORIO, Struttura e funzioni delle clausole di

garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2006, p. 211 ss; DE CUPIS, Clausole di stile e vizio della volontà, in Giur. it., 1987, IV, c. 320; puntuale è stata la giurisprudenza. Secondo la

sent. Cass. 5 giugno 1984 n. 3398, in Mass. foro it., 1984: «Le cosiddette clausole di stile sono quelle espressioni tradizionali in alcuni atti notarili che, intese a colmare eventuali omissioni, in realtà rimangono prive di qualsiasi significato giuridico a cagione della loro genericità e indeterminatezza».