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Gender Diversity e Corporate Governance nel contesto italiano 65

Capitolo  1   “Gender Diversity” 5

1.3.   Gender Diversity e Corporate Governance nel contesto italiano 65

Le iniziative intraprese dall’Italia per il raggiungimento di una maggiore uguaglianza di genere risalgono solo a pochi anni fa. Anche la storia mostra che l’Italia non si è mai mossa per prima e che l’emancipazione della donna ha subito un percorso lungo e tumultuoso. Per quanto riguarda il diritto di voto alle donne, ad esempio, vari progetti di legge furono portati avanti in diversi anni ma tutti furono respinti. Solo la legge di De Gasperi e Togliatti approvata il 1 Febbraio 1945 concesse loro il voto. Anche se nella Costituzione era stata raggiunta finalmente l’uguaglianza tra uomo e donna, continuavano a rimanere le discriminazioni legate al Codice della Famiglia e a quello Penale. Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva, infatti, una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali che in quelli patrimoniali. Inoltre, nelle relazioni di coppia, le donne non avevano alcuna autorità nei

riguardi dei figli. L’emancipazione comunque andava avanti: nel 1951 fu nominata la prima donna al governo (la democristiana Angela Cingolani, sottosegretaria all’Industria e al Commercio). Nel 1958 fu approvata la legge Merlin, che aboliva lo sfruttamento statale della prostituzione e la minorazione dei diritti delle prostitute. Nel 1959 nacque il Corpo di polizia femminile dedicato alla protezione della donna e alla tutela dei minori. Nel 1961 fu aperta alle donne la carriera nel corpo diplomatico e in magistratura.

Grazie alla Legge n. 898 sul divorzio del 1970, il giudice può pronunciare lo scioglimento del matrimonio quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il primo libro del codice della Famiglia fu inoltre riformato dalla legge del 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia") che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali. Grazie a questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione) e la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori, in particolare nella tutela dei figli. Il coniuge superstite nella successione ereditaria divenne, infine, erede, mentre prima, legalmente, ciò non accadeva.

La legge Golfo-Marino del 2011 è l’ultimo provvedimento fatto in tema di pari opportunità: essa stabilisce per la prima volta l'equilibrio tra i generi nelle società. Secondo la legge, il genere meno rappresentato dovrebbe assicurarsi almeno un terzo degli amministratori eletti nei consigli di amministrazione delle società quotate sia private che pubbliche e, per quest’ultime, anche per quelle non quotate.

La legge del 12 luglio 2011, n. 120 sulla parità di accesso agli organi delle società quotate è volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Essa si applica, infatti, alle società quotate in Borsa e alle società a controllo pubblico.

La legge prevede che nei consigli di amministrazione (board) e nei collegi sindacali il genere meno rappresentato abbia:

• Almeno 1/5 degli amministratori e dei sindaci, al primo rinnovo degli organi societari, 2012,

• Almeno 1/3 degli amministratori e dei sindaci, al secondo rinnovo.

Per le società che non si adeguano è prevista un’articolata procedura: innanzitutto, la Consob diffida la società inottemperante affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi. Successivamente, l’inottemperanza alla diffida comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro) e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. Infine, solo alla violazione di tale ultima diffida consegue la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione.

Le norme proposte affidano allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l’equilibrio dei generi.

Le disposizioni in materia di equilibrio di genere sono estese anche al consiglio di gestione, ove costituito da almeno tre membri; affidano all'atto costitutivo della società il compito di disciplinare il riparto dei membri del collegio sindacale secondo i già commentati criteri di tutela del genere meno rappresentato.

Anche per tale ipotesi si prevede l'attivazione di apposita procedura di diffida da parte della Consob per l'ipotesi di inottemperanza, con eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria (da 20.000 a 200.000 euro) e, in ultima istanza, la decadenza dei membri del collegio sindacale della società inottemperante.

Termini

La norma (articolo 2) troverà applicazione dal primo rinnovo degli organi societari interessati successivo al 12 agosto 2012 (ovvero un anno dall'entrata in vigore delle norme stesse). Sono inoltre previste disposizioni transitorie per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove prescrizioni, al fine di renderne graduale l’applicazione: inizialmente basterà almeno un quinto degli organi amministrativi e di controllo societario al genere meno rappresentato.

Temporaneità della legge

Le legge sulle quote di genere è una legge definitiva ma temporanea: si applica, infatti, per tre mandati (cioè la durata in carica dell’organo societario). Passato questo periodo la legge decade e gli amministratori tornano liberi di decidere sulla composizione del consiglio di amministrazione.

Si suppone quindi che la legge abbia valore per nove anni sia per i collegi sindacali, visto che restano in carica tre anni, che per i consigli di amministrazione anche se il loro mandato può variare tra 1 e 3 anni. In Italia sono, comunque, poche le società che hanno un rinnovo annuale del consiglio.

Genere meno rappresentato

La legge parla di genere meno rappresentato, che può essere sia femminile che maschile. Storicamente, nelle società, il genere meno rappresentato è quello femminile. Come dimostrato, inoltre, nella relazione della Consob di Agosto 2012, le donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate hanno superato appena il

10% e la metà di esse ha ancora un cda interamente maschile. Nelle società familiari le donne sono il 18,5% del totale dei consiglieri e otto su dieci fanno parte della famiglia. La legge Golfo- Mosca prende nel mirino i principali organi societari, ovvero il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. Il CdA è l’organo centrale dell’assetto istituzionale delle società italiane e riveste un ruolo primario nel tracciare gli indirizzi di sviluppo della società22 ad esso è affidato un ruolo attivo di indirizzo e controllo dell’operato dei soggetti delegati. Il compito principale è quello di valutare l’andamento generale della gestione, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Grazie alla pubblicazione del Codice di Autodisciplina da parte della Consob, le società italiane hanno riflettuto maggiormente sul ruolo e la composizione di tale organo affinché non sia, come accade spesso nel contesto italiano, un mero organo di ratifica di decisioni prese in altri contesti. Il consiglio di amministrazione ha infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di sviluppare una politica direzionale, di assumere, supervisionare e remunerare i senior manager, nonché assicurare la responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità. La capacità di svolgere bene le sue funzioni dipende dalla sua composizione, ovvero dalla caratteristiche di coloro che ne fanno parte.

Il CdA è composto dai consiglieri ed è guidato dal suo presidente. La definizione del numero degli amministratori (art. 2383 Codice Civile), se non è stabilita dall’atto costitutivo, spetta all’assemblea che ne stabilisce anche la retribuzione. Gli amministratori restano in carica per tre anni. Salvo che l’atto costitutivo non stabilisca diversamente gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocabili dall'assemblea in ogni momento per giusta causa. Se hanno la rappresentanza della società, essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le                                                                                                                

22  Bianchi Martini, S., Di Stefano, G., Romano, G., La Governance delle società quotate, Franco Angeli,

limitazioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo. Possono essere amministratori anche i soggetti non soci. La legge garantisce al cda la facoltà di nominare un comitato esecutivo o uno o più amministratori delegati.

L’art. 147ter del TUF prevede che almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 se il consiglio di amministrazione è composto da più di 7 componenti, deve possedere il requisito dell’indipendenza descritto dall’art. 148 del TUF.

All’interno delle società è prevista la presenza di amministratori indipendenti i quali hanno il compito di assicurarsi che gli amministratori agiscano nell’interesse della generalità degli azionisti e non solo dell’azionista o del gruppo che li ha nominati. In particolare, gli amministratori indipendenti dovrebbero tutelare le attese delle minoranze e degli investitori minori. Gli indipendenti devono contribuire, inoltre, a formare le decisioni consiliari, cosicché queste risultino adeguatamente istruite e ponderate.

Si sostiene comunque che il criterio di indipendenza debba essere più un requisito soggettivo, ovvero è l’amministratore che nello svolgimento delle sue funzioni agisce secondo il suo profilo etico. Nonostante l’indipendenza prevista, i requisiti professionali devono comunque sussistere affinché il loro contributo sia concreto per l’attività del consiglio23.

In letteratura si afferma che il numero del board sia in grado di influenzare le modalità con cui esso opera, e, quindi, anche le performance. In particolare, si sostiene che il numero del consiglio di amministrazione sia in grado di condizionare il processo decisionale di ciascun membro.

                                                                                                               

23  Bianchi Martini, S., Di Stefano, G., Romano, G., La Governance delle società quotate, Franco Angeli,

Alcuni studiosi sostengono, in particolare, che il numero dei membri del cda possa avere sia effetti positivi che negativi sulle performance.24 Affinché il cda garantisca la protezione e la creazione di ricchezza per gli shareholder è necessario che esso sia composto in maniera equilibrata in termine di dimensioni. Solo in questo modo, esso sarebbe in grado di svolgere correttamente le sue funzioni di controllo e di gestione. Il collegio sindacale invece ha la principale funzione di vigilanza sull’amministrazione della società: in particolare, deve verificare l’esistenza di un adeguato sistema di controllo interno e l’affidabilità del sistema amministrativo contabile.

Le liste delle nomine degli amministratori del collegio sindacale secondo la legge Golfo- Mosca devono prevedere il rispetto delle quote di genere solo quando il numero di candidati è uguale o superiore a 3.

Le disposizioni in materia di equilibrio di genere (articolo 3 della legge) si applicano anche alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato non quotate. Vi rientrano le amministrazioni dello Stato quali:

• Istituti e scuole di ogni ordine e grado, • Le istituzioni educative

• Le aziende a amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, • Le Regioni,

• Le Provincie, • I Comuni,

• Le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, • Le istituzioni universitarie

• Gli Istituti autonomi case popolari

                                                                                                               

24  Per un approfondimento si veda: Rigolini, A., Corporate Entrepreneurship and Corporate Governance,

• Le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

• Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,

• Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(Aran),

• Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per società controllata s’intende una società le cui azioni o quote sono possedute da un'altra società in quantità sufficiente per esercitare un'influenza dominante sull'amministrazione o una società in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Non sono soggette a tale legge importanti realtà come: • Gli enti (Inps, Inail, Istat, Aci)

• Le Università • Le Autority • Gli enti di ricerca • Le fondazioni • Le Agenzie • I consorzi tra enti.

Esiste però un regolamento specifico sulla definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di recare una disciplina uniforme per tutte le società interessate.

Al predetto regolamento è affidata la disciplina della vigilanza sull’applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

In particolare, il DPR n. 251/2012 impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. Anche in tali ipotesi gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Tuttavia, il DPR n. 251 del 2012 vieta agli statuti delle società pubbliche di prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi, ove le liste presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto previsto dal regolamento stesso.

Anche in tale ipotesi, per il primo mandato degli organi apicali la quota riservata al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delle pari opportunità, attraverso una presentazione al Parlamento in una apposita relazione.

A tal fine, le società sono obbligate a comunicare la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione, ove avvenuta. L’organo di amministrazione e quello di controllo comunicano altresì la mancanza di equilibrio tra i generi, anche in corso di mandato. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire da chiunque vi abbia interesse, in altre parole dai cittadini.

Si tratta del cosiddetto “ controllo diffuso” assicurato dai cittadini. Saranno, in particolare, le associazioni che si occupano di queste tematiche a controllare che la legge venga applicata.

Ove si accerti il mancato rispetto della quota di un terzo nella composizione degli organi sociali, si prevede una diffida alla società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le pari opportunità fissano un nuovo termine di sessanta giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono. Rispetto, dunque, alla disciplina delle società private, non è prevista alcuna sanzione pecuniaria.

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato all’indirizzo

http://www.mef.gov.it/ministero/societa-partecipate.html l’elenco delle società partecipate con organi sociali in scadenza nel 2014. In tutto 14 società rinnoveranno i CdA e 10 i collegi sindacali.

C’è poi la parte più corposa, in termini numerici, ovvero quella relativa alle partecipate di secondo livello, con 35 consigli e 50 collegi sindacali, tra cui Enav, Poligrafico, Fintecna, Mistral Air, Italia Turismo, Fondo Strategico e 13 società del gruppo Fs. In tutto sono state stimate 600 posti da attribuire.

La formazione del consiglio di amministrazione delle società a cui si riferisce la legge devono dal 2011 rispettare i nuovi requisiti ma, per quanto riguarda quelli delle donne da nominare, le società potrebbero trovarsi in difficoltà. Grazie allo studio prodotto dalla Fondazione Bellisario, non mancherebbero comunque le donne pronte ad entrare in ruoli di leadership. Esso ha evidenziato, infatti, che le donne presenti all’interno del database presentano un profilo altamente scolarizzato, possiedono buone conoscenze linguistiche ed esperienze internazionali. Il loro ingresso nelle società non deve essere

sottovalutato: anche se per entrare a far parte di un consiglio di amministrazione le candidature provengono dagli azionisti di maggioranza e di minoranza (se previsti nello statuto), le donne dovrebbero possedere, oltre alle competenze professionali, legali, finanziarie, strategiche e di valutazione anche una serie di altre competenze come la capacità di collaborare, comunicare, ascoltare, ma anche integrità e indipendenza visto il ruolo da occupare.

Nel codice di autodisciplina delle società quotate25 è previsto esplicitamente che la società debba mettere in grado i consiglieri e i sindaci di capire il core business aziendale e le sue regole di funzionamento.

Per favorire le aziende nella ricerca delle professionalità più adatte, molte iniziative sono state intraprese. In riferimento al panorama italiano, è possibile evidenziare quelle dell’associazione Aidda26 che organizza corsi di aggiornamento per le donne e raccoglie i curricula femminili più adatti alla nomina nei consigli di amministrazione o quelle della Fondazione Bellisario 27 importante organizzazione italiana promotrice dell’imprenditoria femminile. È una ONG nata nel 1989 proprio da un’idea di Lella Golfo che ha iniziato la sua attività promuovendo e organizzando il Premio Marisa Bellisario. In seguito, ha ampliato il suo campo d’azione verso lo studio e la progettazione di azioni rivolte al mondo del lavoro, dell’imprenditoria femminile e del management con interesse prevalente verso le nuove tecnologie. La Fondazione desidera valorizzare le professionalità femminili che operano nel pubblico e nel privato e promuove una cultura di genere attenta alla parità. La principale iniziativa di questa                                                                                                                

25  Codice di autodisciplina sulla corporate governance: è un documento destinato alle società quotate

che intende offrire indicazioni di carattere operativo circa la corretta composizione del consiglio di amministrazione, il suo adeguato funzionamento, i meccanismi di controllo a tutela degli azionisti, in particolare di quelli di minoranza, e le politiche retributive del top management. L’adesione al codice è volontaria per cui le disposizioni contenute al suo interno non hanno carattere obbligatorio. Le eventuali differenze dal codice devono tuttavia essere comunicate e motivate nella relazione sulla governance che le società sono tenute a redigere annualmente.

26 www.aidda.org

fondazione è “Curricula eccellenti”, un database di curriculum di donne potenzialmente nominabili all’interno di un consiglio di amministrazione. Altre associazioni che hanno messo in atto progetti per favorire la crescita delle donne all’interno delle società sono Assogestioni, Assonime, Federmanager- Gruppo Minerva, Gea, Governance Consulting, Manager Italia Gruppo Donne, Progetto Donna e futuro, rete Artemida, Università Bocconi di Milano, Università statale di Milano, Università di Udine e Valore D.