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Gli altri decreti legislativi attuativi della L 42/

LEGGE 42/2009: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

4.2. Il processo di attuazione della Legge 42/

4.2.6. Gli altri decreti legislativi attuativi della L 42/

Il D. Lgs 31 maggio 2011, n. 88 (sesto decreto attuativo della L. n.42/2009), recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e di interventi

speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali”, struttura nuovi

meccanismi procedurali capaci di rendere più efficace la politica di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse finanziarie destinate a tale scopo. In condivisione con il Piano Sud, il provvedimento, come già accennato precedentemente, mira a sopprimere, o meglio ridurre, gli squilibri economici e sociali del paese, eliminando gli importanti ritardi nell’utilizzo di fondi comunitari (fondo per lo sviluppo e la coesione, il già Fondo per le aree sottoutilizzate). In particolare il decreto “definisce le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse

aggiuntive, nonché per l’individuazione e l’effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona”138

, in conformità all’Art. 119, quinto comma, della Costituzione.

In sostanza, l’obbiettivo è anche effettuare una scansione dettagliata dei deficit infrastrutturali necessaria per individuare gli interventi prioritari ed evitare la

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dispersione di risorse in moltepilci interventi non prioritari per lo sviluppo e/o spesso, addirittura, solo clientelari.

Il sesto decreto attuativo, D. Lgs. 26 giugno 2011, n. 118 (“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”) dispone in modo chiaro e netto la necessità di procedere verso un’armonizzazione dei sistemi contabili al fine di poter disporre di dati omogenei e confrontabili necessari al consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni. Il decreto dispone l’attuazione di nuovo principio della competenza finanziaria: le voci attive e passive si devono contabilizzare nell’esercizio nel quale le stesse vengono a scadenza.

Dalla prima informativa inviata al governo dalla Copaff era emerso nitidamente che il primo ostacolo da superare nel processo di attuazione del federalismo fiscale era l’assenza di un “linguaggio comune” che rendesse confrontabili i dati contabili.

La problematica sorgeva anche dalla particolare evoluzione istituzionale del federalismo italiano. Con la riforma costituzionale del 2001 è stata assegnata alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia “armonizzazione dei bilanci pubblici”, provocando, così, una sorta di “federalismo contabile”.

“Non solo quindi si è realizzata l’anomalia di aver impiantato un federalismo legislativo di intensità “canadese” su un sistema che è sostanzialmente rimasto di finanza derivata, ma si è ulteriormente complicato il quadro attraverso un improprio federalismo contabile (ogni regione ha approvato una propria legge di contabilità) che così impiantato si pone in termini poco compatibili con un modello ottimale di federalismo139”. A riguardo dell’armonizzazione contabile, il

modello tedesco è molto interessante poiché dimostra, chiaramente, la possibilità di integrare un’elevata autonomia con la fondamentale unità del sistema, garantendo, anzi, la produzione e lo scambio di tutte le informazioni necessarie. Nella Repubblica federale tedesca, infatti, con l’obiettivo di permettere il coordinamento tra le politiche fiscali dei vari soggetti e con lo scopo di garantire

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che i bilanci della Federazione dei lȁnder, dei Comuni, siano elaborati con criteri uniformi, e siano dunque confrontabili, il legislatore ha istituito un struttura di budget standardizzata, che presenta sia una classificazione per oggetto, sia una classificazione personale, al quale tutti si debbono attenere (legge sui principi di bilancio del 1969, HGrG, Gesetz ȕber die Grundsȁtze des Haushaltsrechts des Bundes und der Lȁnder).

In Italia, invece, addirittura, l’azione degli organismi (o organi monocratici) di revisione degli enti locali, là dove istituiti, raramente raggiunge un livello accettabile di incisività a causa, soprattutto, della mancanza di professionalità e indipendenza degli organi di revisione. Prendendo ad esempio i comuni, è risaputo che i revisori vengono nominati dai consigli comunali e, se effettivamente i Consigli svolgessero un ruolo di controllo sull’operato delle Giunte, questo meccanismo sarebbe funzionante. In realtà, come, purtroppo, spesso verificabile, questo avviene raramente, mentre, quasi sempre, ai revisori viene richiesto, in un ottica di riconferma dell’incarico, il ruolo di certificatori della legittimità delle decisioni della Giunta e della maggioranza che la sostiene. Poiché la situazione contabile della finanza pubblica è alquanto lacunosa, il D. Lgs. n.118/2011 dispone un periodo transitorio di due anni con la finalità di controllare gli outputs di questo processo, apportare le necessarie correzioni, e definire i criteri contabili definitivi che entreranno in vigore a partire dal 2014. Si vuole sottolineare che, a differenza dei decreti sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard regionali, questo decreto verrà applicato anche alle Regioni a statuto speciale (RSS) e alle Province autonome.

Con l’ottavo e ultimo decreto attuativo, il n. 149/2011 (“sanzioni e premi per Regioni, Province e Comuni”), vengono introdotti nel nostro ordinamento i meccanismi sanzionatori e incentivanti per Regioni ed Enti locali. “Il

provvedimento, diretto a rafforzare la responsabilizzazione la trasparenza e l’effettività del governo delle autonomie territoriali, individua nella relazione di fine legislatura, o mandato, che costituisce un rendiconto finale dell’attività svolta, un vero e proprio strumento pubblico di controllo democratico nei

confronti degli amministratori regionali e locali, in vista delle successive elezioni”140

.

Tra i meccanismi incentivanti introdotti, ci soffermiamo sul cosiddetto inventario di fine mandato. Con questo strumento, il legislatore si pone l’obbiettivo di rafforzare il principio di responsabilizzazione degli amministratori locali permettendo l’implementazione di alcune azioni positive141

:

 distinguere e separare le responsabilità economico-patrimoniali di chi esce con viene eletto alla guida delle istituzioni regionali o locali;

 rappresentare da parte di chi lo redige e confutare da parte di chi lo controlla, a diverso titolo, le cause contrattuali che stanno alla base per esempio dei contratti stipulati (come ad esempio beni acquistati a prezzi inconcepibili) e delle obbligazioni assunte e, quindi, verificarne la legalità e la convenienza;

 valutare l’adeguatezza delle leggi e dei regolamenti esistenti, nonché dell’attività amministrativa prodotta e ,dunque, le normative da approvare e gli atti da assumere per correggere gli errori strutturali;

 valutare il livello formativo della dirigenza.

 comprendere lo stato del sistema dei controlli e metterlo al riparlo da ogni verosimile inadempienza;

La legge delega prevede, quindi, pur nel pieno rispetto dell’autonomia degli enti locali, l’obbligo per le varie amministrazioni di dotarsi di un sistema di rendicontazione di uscita nella direzione di una maggiore trasparenza al fine di ridurre l’asimmetria informativa tra eletti e elettori al momento della decisione elettorale.

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REGA (2011).

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