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Gli atti in materia di personale pubblico

Nel documento C ORTE C ONTI (pagine 36-39)

III L'ATTIVITA' IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

IV. L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

6. Gli atti in materia di personale pubblico

Come si è visto in premessa, il più cospicuo numero di pronunce in tema di controllo ha riguardato provvedimenti in tema di personale pubblico.

In materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte dell’Autorità portuale di Cagliari e dell’Autorità portuale di Palermo, la Sezione, con la deliberazione n. 15, ha ritenuto che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della lettera e della ratio delle norme contenute nell’articolo 17, commi 30 e 30-bis del d.l.

n. 78 del 2009, gli atti e i contratti emanati o stipulati dagli enti pubblici non economici nazionali devono ritenersi sottoposti al controllo preventivo di legittimità.

In proposito, la Sezione ha richiamato (oltre alle deliberazioni n. 20/2009/P e n.

24/2009/P della stessa Sezione) la deliberazione delle Sezioni Riunite n.

13/CONTR/2010.

In particolare, con questa pronuncia, le Sezioni riunite hanno ritenuto assoggettabili al controllo preventivo di legittimità detta tipologia di atti e contratti emanati o stipulati dagli “enti pubblici non economici nazionali”, con la conseguenza che i predetti provvedimenti (pur adottati da enti assoggettati al controllo della Sezione Enti, ai sensi della ripetuta legge n. 259/1958) devono comunque essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte a norma dell’art. 17, comma

30 e comma 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Nel merito, si è ritenuto che il dato letterale contenuto nell’art. 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), secondo cui gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali sono assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro, “in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità medesime”, assume una chiara connotazione di interpretazione autentica.

Orbene, ha proseguito la Corte, ne deriva che a dette Autorità portuali deve essere riconosciuta la natura giuridica di ente pubblico non economico, con la conseguente riconducibilità delle stesse nell’ambito soggettivo delle “amministrazioni pubbliche” ex art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cui si riferiscono le nuove norme in tema di controllo preventivo (art. 3, comma 1, lett. f-bis e f-ter della legge n. 20 del 1994).

Sicché, ha concluso la Corte, gli atti di attribuzione di incarichi esterni riguardanti attività che rientrano nelle ordinarie funzioni degli Uffici e del personale assegnato, ove non sussistano i requisiti della specificità, della complessità, della straordinarietà delle incombenze o della carenza di organico richieste dalla normativa vigente, devono ritenersi non conformi a legge.

Nella deliberazione n. 27, in tema di conferimento di un incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo da parte del CNR, la Sezione ha ritenuto che il ricorso ad un consulente esterno per lo svolgimento di un’attività che l’Ente conferente appare in grado di affrontare con le proprie strutture inficia la legittimità del provvedimento di conferimento dell’incarico.

Ai fini della verifica della congruità del compenso pattuito per un incarico di consulenza, si è ritenuto che il riferimento a parametri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, rende indeterminata e incontrollabile la congruità stessa del compenso.

Con la deliberazione n. 18, la Corte si è pronunciata in tema di conferimento di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 presso il Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, si è osservato che l’art. 19, sesto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 40 della legge n. 150 del 2009, consente il conferimento di incarichi esterni a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione; in tal modo la disposizione crea un onere di previa verifica della sussistenza di risorse interne all’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico: soltanto

32 ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. Nella specie, è stato ricusato il visto, e la conseguente registrazione, al provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 a soggetto estraneo ai ruoli della dirigenza, essendo stata acclarata, a seguito di procedura selettiva intrapresa dall’Amministrazione, la presenza di dirigenti in possesso della professionalità richiesta.

In tema di applicazione dell’art. 17, commi 30 e 30-bis del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, all’università della Valle d’Aosta, con la deliberazione n. 12, si è ritenuto, nella considerazione del carattere di specialità della disciplina dell’Università della Valle d’Aosta (istituita con deliberazione n. 3134 del 18/09/2000 della Giunta Regionale, in ottemperanza all’art. 17, comma 120, legge n. 127 del 1997) che la qualifica quale organo infraregionale, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett.

f-bis e f-ter, della legge n. 20 del 1994, non essendo applicabili agli enti territoriali locali e alle loro articolazioni, non trovano applicazione nei confronti di detto Ateneo.

In tema di conferimento di incarichi dirigenziali generali nell’ambito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata emessa la deliberazione n.

14. I criteri e limiti fissati, con carattere di generalità per le Amministrazioni dello Stato, dall’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, si è ritenuto che devono applicarsi anche con riferimento all’incarico di Segretario generale di un Ministero. Infatti, l’espletamento della pubblicità prevista dall’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001 secondo i criteri di cui al d.m. n. 115/09 è necessario “per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale”; a tale fine, ha osservato la Corte, non è sufficiente un interpello effettuato in un momento precedente per la medesima funzione, anche se è intercorso un breve arco di tempo. La Corte ha concluso che gli affidamenti di incarichi dirigenziali a personale estraneo alla dirigenza pubblica non devono, da un lato, andare a pregiudizio della posizione del personale dirigenziale di ruolo e, dall’altro, devono tenere conto della sussistenza del requisito quinquennale voluto dal novellato comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Con la deliberazione n. 25, la Corte si è pronunciata in tema di conferimento di un incarico di consulenza legale ad un soggetto esterno all’Amministrazione da parte dell’Autorità portuale di Trieste, ritenendo che il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all’apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne e a condizione che il medesimo incarico sia sufficientemente

determinato nei suoi contenuti e nella sua durata. Di conseguenza, si è osservato, che nel conferimento delle consulenze esterne, le Amministrazioni pubbliche devono attenersi ai seguenti principi: a) effettiva rispondenza dell’incarico a obiettivi specifici dell’Amministrazione conferente; b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l’oggetto della consulenza; c) comprovata mancanza all’interno dell’organizzazione dell’Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza; d) attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.

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