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In tema di “patto di stabilità interno”

Nel documento C ORTE C ONTI (pagine 78-81)

VIII L’ATTIVITA’ DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

IX. L’ATTIVITÀ NOMOFILATTICA IN MATERIA CONSULTIVA E DI CONTROLLO (ART

4. In tema di “patto di stabilità interno”

Di rilievo sono le deliberazioni pronunciate dalle Sezioni riunite sulla portata applicative delle disposizioni statali concernenti il “patto di stabilità interno”: la n. 9, sull’accollo generalizzato di tutti i debiti di un ente territoriale nei confronti di in istituto di credito; la n. 28, in tema di applicabilità agli enti territoriali dell’art. 77-bis, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede il criterio della competenza mista; la n. 29, sull’interpretazione dell’art. 77-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di sanzioni per il

mancato rispetto del patto; la n. 55, sull’interpretazione dell’art. 77-bis, comma 12, e dell’art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;la n. 61, sull’interpretazione dell’art. 77-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo il quale gli effetti finanziari delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità nell’anno precedente non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno nel quale le misure vengono attuate.

Con la deliberazione n. 9, le Sezioni riunite si sono pronunciate, in relazione ad apposito quesito formulato dalla Sezione regionale del controllo della Lombardia, riguardo alla possibilità di procedere ad un accollo (interno) di tutti i debiti nei confronti di un istituto di credito, consentendo all’amministrazione provinciale di rispettare il patto di stabilità, almeno con riferimento agli obiettivi di cassa posti in relazione alle spese di investimento.

Il Collegio ha ritenuto che argomenti contrari al ricorso generalizzato all’accollo interno si desumono dalla cogenza delle regole inerenti al rispetto del patto di stabilità. Il ricorso all’accollo interno potrebbe determinare un’elusione dei parametri inerenti alla consistenza della cassa, atteso che la stessa non sarebbe rappresentativa delle condizioni dell’ente locale, in ragione dell’esistenza di un negozio diretto a differire il momento del pagamento pur a fronte di debiti certi, liquidi ed esigibili. Tale istituto integrerebbe un’elusione dei parametri su cui valutare il rispetto del Patto di stabilità, atteso che la consistenza della cassa dell’ente locale non sarebbe più rappresentativa dei flussi finanziari dell’ente, in ragione dell’automatica delega ad un terzo di tutti i pagamenti.

Da segnalare è anche la deliberazione n. 28, nella quale il Collegio ha ritenuto che il criterio della competenza mista previsto dall’art. 77-bis, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non può dirsi irrazionale e trova dunque applicazione ai fini del calcolo dei saldi del patto di stabilità.

Con la deliberazione n. 29, le Sezioni riunite, pronunciandosi sull’interpretazione dell’art. 77-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di sanzioni per il mancato rispetto del patto, hanno affermato che le sanzioni connesse al mancato rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2008 non possono ritenersi superate dalle diverse contabilizzazioni introdotte alla successiva legge n. 33 del 2009.

Rilevante è anche la deliberazione n. 55 con la quale le Sezioni riunite si sono pronunciate in merito a due questioni inerenti l’interpretazione delle disposizioni in tema di Patto di stabilità interno. Più precisamente il Presidente della Regione Piemonte ha

74 chiesto di conoscere se l’art. 77-ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, potesse essere interpretato nel senso di consentire alle Regioni, oltre la rimodulazione degli obiettivi degli enti locali ricadenti nel proprio territorio, anche la previsione di interventi compensativi, a valere sul proprio bilancio, fermo restando l’obiettivo cumulato regionale e locale.

In secondo luogo il Presidente della Regione ha chiesto se fosse consentita alle Regioni che avessero dato attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 77-ter, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, di disapplicare per gli enti locali del proprio territorio la regola di cui al comma 12 dell’art. 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando per le stesse l’obbligo di assicurare a consuntivo il rispetto degli obiettivi dei singoli enti e quindi dell’obiettivo regionale cumulato.

In relazione al primo quesito, il Collegio ha ritenuto che non sono consentiti adattamenti delle regole del Patto di stabilità da parte delle Regioni tali da consentire compensazione di tipo verticale tra Regioni e Enti locali assunte in maniera autonoma, al di là di espresse previsioni introdotte da leggi statali.

In relazione al secondo quesito, il Collegio ha ritenuto che la regola secondo cui il bilancio di previsione deve dar conto dell’osservanza degli obiettivi del Patto di stabilità deve essere considerata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, posto a salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento generale della spesa e quindi come tale inderogabile e dunque non può essere disapplicato per gli enti locali.

Con la deliberazione n. 61 le Sezioni riunite hanno ritenuto che l’obiettivo perseguito dal legislatore con la norma contenuta nel comma 22 dell’art. 77 bis, del decreto legge n. 112, implica che oltre alle limitazioni alla ordinaria attività amministrativa derivante dalla riduzione della spesa e dal divieto di assunzione, sia stato introdotto un ulteriore effetto sanzionatorio prevedendo che l’effetto finanziario riconducibile alle predette limitazioni non sia conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Patto; il legislatore, tuttavia, non ha definito in via preventiva le modalità di quantificazione dell’effetto finanziario da non conteggiare ai fini degli obiettivi del Patto. Il Collegio ha aggiunto che il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto n.

60940 del 14 luglio 2010, ha indicato una metodologia di quantificazione, senza escludere, però, che gli enti possano, nell’ambito della loro autonomia e responsabilità, apportare variazioni nei criteri di calcolo, sempreché le stesse siano idonee a garantire il rispetto dell’obbiettivo.

In questo contesto, ha affermato il Collegio, ciascun ente è tenuto, quindi, a definire in via preventiva i criteri che intende adottare, tenendo conto che non vi è alcuna

discrezionalità nella determinazione dei riflessi finanziari della sterilizzazione della sanzione ai fini del calcolo del saldo finanziario, e che, pertanto, partendo dai dati relativi alle entrate (primi tre Titoli delle entrate e quota parte dei proventi derivanti da permessi a costruire che si intende utilizzare per la spesa corrente, ove consentito dal legislatore) e alle spese correnti contenuti nel bilancio pluriennale approvato prima dell’inizio dell’esercizio nel quale gli obiettivi del Patto non sono stati raggiunti, le variazioni da apportare alla spesa corrente tendenziale dovranno essere determinate tenendo conto delle sole modifiche alle previsioni di entrata e di spesa dipendenti da elementi oggettivi e, comunque, indipendenti dall’applicazione delle sanzioni stesse; ogni eventuale correzione che venga effettuata applicando altri criteri dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all’effettivo perseguimento della finalità indicata dal comma 22 dell’art. 77-bis del decreto-legge n. 112; ogni ente è tenuto ad indicare i criteri seguiti per la determinazione della sanzione e l’effettivo risultato conseguente alla sua applicazione nell’ambito del rendiconto relativo all’esercizio nel quale è stata applicata la sanzione.

Nel documento C ORTE C ONTI (pagine 78-81)