VIII L’ATTIVITA’ DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO
IX. L’ATTIVITÀ NOMOFILATTICA IN MATERIA CONSULTIVA E DI CONTROLLO (ART
5. In tema di spese di personale
In tema di spese di personale le Sezioni riunite si sono pronunciate con le deliberazioni n. 33 (circa il computo dell’Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche), n. 52 (in tema di limiti alle assunzioni di personale da parte degli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno), n. 53 (in tema di operazioni di mobilità entrata), n. 58 (con la quale il Collegio ha ritenuto l’applicabilità dell’art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche agli enti locali), n. 59 (in tema di vincoli in materia di assunzione di cui all’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, circa la possibilità per un Comune non soggetto al patto di stabilità interno di considerare nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria) n. 62 (in tema di visite fiscali).
Circa il computo dell’Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le Sezioni riunite hanno ritenuto (deliberazione n. 33) che mentre sul piano dell’obbligazione giuridica l’Irap grava sull’amministrazione, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti,
76 accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.
Da segnalare è anche la deliberazione n. 52, con le quali le Sezioni riunite hanno affermato che ai fini dell’applicazione del limite di spesa per il personale per l’anno 2010, il significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta nell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione.
Con la deliberazione n. 53, le Sezioni riunite hanno affermato che ai fini del rispetto del patto di stabilità interno vanno considerate anche le operazioni di mobilità in entrata dato che detto istituto non è neutrale e va considerato come un’assunzione quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l’amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione.
Con la deliberazione n. 58, le Sezioni riunite hanno ritenuto applicabile l’art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) anche agli enti locali.
Con la deliberazione n. 59, le Sezioni riunite hanno ritenuto che, relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali.
Di rilievo è la deliberazione n. 62, con la quale le Sezioni riunite, a seguito della sentenza n. 207/2010 della Corte costituzionale, che ha determinato il sopravvenire del carattere oneroso per i Comuni delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie per le visite fiscali di controllo per le assenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, hanno chiarito quali siano le decorrenze e le modalità di pagamento degli oneri per le visite, affermando che la decorrenza degli oneri derivanti da richieste di rimborso di prestazioni già effettuate dalle aziende locali deve essere fatta risalire al momento di entrata in vigore della normativa caducata stante la portata “retroattiva”
delle sentenze di annullamento della Corte costituzionale; in proposito, ha aggiunto il Collegio, per gli enti locali, la modalità di copertura degli oneri, in caso di richiesta di rimborso, è costituita dalle ordinarie risorse di bilancio, in quanto l’esercizio sul quale detti oneri potranno gravare non può essere anteriore al 2010, poiché solo a decorrere da tale esercizio, tuttora in corso, le aziende sanitarie potranno avere titolo a presentare richieste di rimborso dei costi connessi alle prestazioni per visite fiscali effettuate in base alla normativa caducata dalla sentenza n. 207 del 2010. Il Collegio ha comunque osservato che il Governo, in base all’art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, potrà valutare, in relazione alla consistenza degli oneri da visite fiscali gravanti sulle amministrazioni pubbliche (inclusi quelli derivanti dalle eventuali pretese creditorie delle aziende sanitarie) l’adozione di apposite iniziative legislative specie per quanto riguarda i profili di copertura di detti oneri.