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4.4 Gli strumenti derivati di copertura e l’hedge accounting

4.4.3 Gli elementi coperti

In generale, un elemento coperto è uno strumento finanziario soggetto a rischi finanziari che possono incidere sul conto economico nell’esercizio in corso o negli esercizi futuri. I rischi che possono essere coperti sono il rischio di interesse, di cambio, di credito e di prezzo. In tal senso, il par. 78 dello IAS 39 dispone che l’elemento coperto può essere: a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile, una programmata operazione altamente probabile o un investimento netto in gestioni estere;

b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, programmate operazioni altamente probabili, investimenti netti in gestione estere con caratteristiche di rischio similari;

c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse, soltanto una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto. Gli strumenti elencati possono essere designati come coperti sempre che si riferiscano a operazioni stipulate con soggetti esterni all’entità che redige il bilancio.

Non possono essere considerati, invece, elementi coperti:

- i derivati a sé stanti o i derivati impliciti che devono essere separati dal contratto ospitante. L’unica eccezione è la copertura di opzioni acquistate;

- gli investimenti posseduti fino a scadenza (Held to Maturity), ad eccezione del rischio di cambio e di credito;

- i rischi generici connessi all’attività imprenditoriale, in quanto non possono essere precisamente identificati e valutati;

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- gli impegni irrevocabili ad acquistare una partecipazione nell’ambito di una aggregazione di imprese, ad eccezione del rischio di cambio, poiché gli altri rischi non possono essere isolati e valutati, essendo rischi generici d’impresa;

- le partecipazioni valutate al patrimonio netto non possono essere elementi coperti in una copertura di fair value, poiché con tale criterio si rileva nel conto economico la quota d’esercizio di competenza dell’investitore, piuttosto che la variazione di fair value. Per analoghi motivi, una partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value, in quanto con il consolidamento si rileva la quota parte del risultato d’esercizio di pertinenza della casa madre piuttosto che le variazioni di fair value della partecipazione. Una partecipazione netta in una controllata estera, tuttavia, può essere oggetto di copertura, trattandosi della copertura del rischio di cambio e non del fair value;

- gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto.

Per quanto riguarda la modalità di designazione, lo IAS 39 precisa che la copertura può essere relativa ad una porzione dei flussi finanziari o del fair value di un’attività o una passività finanziaria: è consentito, quindi, scindere le singole componenti di rischio dello strumento coperto e decidere di coprirne anche una sola. Diversamente, nel caso di attività o passività non finanziarie possono essere coperte solo con riferimento al rischio di cambio o all’insieme di tutti i rischi a esse connesse, a causa delle difficoltà di isolare e misurare separatamente le variazioni del fair value o dei flussi di cassa relativi a singoli fattori di rischio.

Inoltre, possono essere designati gruppi di attività o passività aventi caratteristiche simili solo se i singoli strumenti dell’aggregato condividono l’esposizione al rischio coperto; il par. 83 dello IAS 39 richiede, peraltro, che, per i singoli elementi del gruppo, la variazione di fair value attribuibile al rischio coperto per ciascun singolo elemento del gruppo debba risultare approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value attribuibile al rischio coperto per l’intero gruppo. Non è consentita, invece, la copertura di posizioni nette, date, per esempio, dalla differenza tra attività e passività a tasso fisso e con scadenze simili.

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Capitolo 5

Caso operativo: analisi del bilancio delle principali banche quotate in Italia

5 La disclosure secondo l’IFRS 7, la Circolare n. 262/05 e l’Accordo di Basilea II L’IFRS 7, volto a garantire una corretta informazione contabile in merito alle scelte di investimento in strumenti finanziari e ai relativi rischi sopportati dalle imprese finanziarie, si correla alla normativa emanata dalla Banca d’Italia nell’esercizio delle sue funzioni di Vigilanza e alle regole contenute nell’Accordo di Basilea II, cui lo stesso principio si ispira. In quest’ottica l’IFRS 7 si collega al Terzo Pilastro sulla “Disciplina di Mercato”125, che rappresenta una delle innovazioni di maggiore rilevanza dell’Accordo di Basilea II.

In particolare, l’Accordo sollecita le banche alla presentazione al mercato di un’informativa che consenta ad azionisti, investitori e risparmiatori la conoscenza dei reali profili di rischio e del livello di patrimonializzazione delle stesse e, in quest’ottica, la “Disciplina di Mercato” può considerarsi una regolamentazione volta a delegare l’attività di monitoraggio sull’attività bancaria anche al mercato.

Considerata la rilevanza che a tal fine assume l’informativa di bilancio, si può ritenere che l’introduzione di specifici requisiti di trasparenza permetta agli stakeholders di valutare più efficacemente la solidità patrimoniale delle banche e i loro profili di rischiosità, in quanto, per una più proficua ed efficiente “Disciplina di mercato”, è essenziale che gli operatori di mercato dispongano di un’adeguata informativa sul loro andamento economico-finanzario e gestionale.

Il “legislatore speciale” Banca d’Italia, avvalendosi delle disposizioni internazionali in materia di Nota Integrativa, ha implicitamente recepito nella Circolare n. 262/05 le prescrizioni del Terzo Pilastro, configurando una coerenza trasversale fra tali disposizioni regolamentari. Nell’ambito dell’Accordo di Basilea II, infatti, il livello di trasparenza informativa è direttamente proporzionale alla qualità dell’informazione, i cui requisiti, coerenti con quanto richiesto dagli IAS/IFRS, sono riconducibili a quelli di comparabilità, rilevanza, tempestività, completezza, affidabilità e significatività.

Con riguardo alla disclosure di bilancio, si può ritenere che l’IFRS 7, recepito nella Parte E della Nota Integrativa, rappresenti il punto di collegamento fra quella prevista dalla Circolare n. 262/05 e lo schema contemplato dal Terzo Pilastro, assegnando al

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bilancio una funzione informativa molto più ampia e rilevante; in linea con tale impostazione, si colloca anche la Parte F della Nota Integrativa che, prevedendo una specifica disclosure sul patrimonio di Vigilanza, sembra supportare la “Disciplina di Mercato”. Nell’ambito della regolamentazione introdotta con l’Accordo di Basilea II sono infatti previsti specifici obblighi informativi, finalizzati a favorire un’accurata valutazione da parte del mercato della situazione patrimoniale della banca e della sua esposizione ai rischi nel contesto del più ampio processo di controllo prudenziale svolto dall’Autorità di

Vigilanza.

5.1 Presentazione dell’indagine empirica, selezione del campione ed obiettivi della

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