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Financial instruments nel bilancio delle banche: analisi dell'impatto degli IAS 32, IAS 39 e IFRS 7. Esame comparativo della loro applicazione sui bilanci delle principali banche quotate in Italia

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Financial instruments nel bilancio delle banche: analisi dell’impatto degli IAS 32, IAS 39 e IFRS 7. Esame comparativo della loro applicazione sui bilanci delle principali banche quotate in Italia

INDICE

Premessa

Capitolo 1 Il bilancio delle banche

1. Normativa di riferimento………...4

1.1 Struttura del bilancio……….………...9

1.2 Stato Patrimoniale ……….…...9

1.3 Conto Economico.………...15

1.4 Prospetto della redditività complessiva……….17

1.5 Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto……….18

1.6 Rendiconto Finanziario……….19

1.7 Nota Integrativa……….21

Capitolo 2 IAS 32, IAS 39, IFRS 7: definizione e classificazione degli strumenti finanziari 2. La definizione degli strumenti finanziari………22

2.1 Attività Finanziarie, Passività Finanziarie e Strumenti rappresentativi del Capitale...24

2.1.1 Attività finanziaria (IAS 32 par. 11)………..24

2.1.2 Passività finanziaria (IAS 32 par. 11)………25

2.1.3 Strumenti rappresentativi del capitale……….………...25

2.1.4 La distinzione tra gli strumenti finanziari rappresentativi del capitale e le passività…26 2.1.5 I nuovi strumenti ibridi di capitale tra implicazioni regolamentari e questioni di diritto societario……….30

2.1.6 Gli strumenti di Aditional Tier 1 Capital………...32

2.2 Classificazione degli strumenti finanziari……….34

2.2.1 Strumenti finanziari valutati al Fair Value valutato al conto economico………..36

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2.2.3 Finanziamenti e crediti (Loans e Receivables)………..39

2.2.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)……….40

2.2.5 Passività finanziarie………...41

Capitolo 3 IAS 39: Rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari 3. Introduzione……….……...45

3.1 Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari……….46

3.2 Valutazione iniziale degli strumenti finanziari……….47

3.3 Valutazione successiva degli strumenti finanziari………49

3.3.1 Il Fair Value………...50

3.3.2 Il Costo ammortizzato………57

3.4 Impairment test……….60

3.4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (HtM e L&R) – Perdita di valore.61 3.4.2 Attività finanziarie valutate al Fair value – Perdita di valore………63

3.4.3 Attività finanziarie valutate al costo – Perdita di valore………63

3.5 La riclassificazione degli strumenti finanziari…………………..64

3.5.1 La riclassificazione da Held to Maturity (HtM) aAvailable for Sale (AfS)…………..67

3.5.2 La riclassificazione da Available for Sale (AfS) ad Held to Maturity (HtM)………...67

3.6 Transizione al nuovo IFRS 9: effetti e cambiamenti………68

Capitolo 4 Gli strumenti finanziari derivati 4 Introduzione……….…...74

4.1 Le tipologie degli strumenti finanziari derivati……….…...75

4.2 Le categorie degli strumenti finanziari derivati………..….79

4.3 Gli strumenti derivati di negoziazione……….……….80

4.3.1 La rilevazione iniziale degli strumenti derivati di negoziazione……….….……..81

4.3.2 La valutazione successiva degli strumenti derivati di negoziazione…….…….……....82

4.4 Gli strumenti derivati di copertura e l’hedge accounting……….…….……....83

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4.4.2 Gli elementi di copertura……….87

4.4.3 Gli elementi coperti……….88

Capitolo 5 Caso operativo: analisi del bilancio delle principali banche quotate in Italia 5. La disclosure secondo l’IFRS 7, la Circolare n. 262/05 e l’Accordo di Basilea II……....90

5.1 Presentazione dell’indagine empirica, selezione del campione ed obiettivi della ricerca………91

5.2 Analisi dei risultati………...93

5.3 L’informativa fornita dall’entità nelle note al bilancio relativa agli strumenti finanziari classificati nelle 4 categorie individuate dallo IAS 39………...95

5.4 Riclassificazione di strumenti finanziari: informativa ai sensi dello IAS 39 ed IFRS 7………..111

5.5 Indicazione su attività di impairment sugli strumenti finanziari diversi da FVTPL…..120

5.6 Informativa sulla eliminazione di attività finanziarie……….127

5.6.1 Attività eliminate integralmente e non integralmente ed i relativi rischi e benefici connessi………128

5.7 Valutazione ed analisi dell’entità dei rischi quali-quantitativi………...133

5.7.1 Rischio di credito……….135

5.7.2 Rischio di liquidità………...141

5.7.3 Rischio di mercato………...144

5.7.3.1 Informativa su strumenti finanziari derivati in nota integrativa………...149

5.8 IFRS 9: impatto del nuovo standard contabile internazionale per le banche…….…….152

Griglia di lavoro Bibliografia Sitografia Elenco tabelle Elenco immagini

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Premessa

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, obbliga tutte le società quotate dell’UE, comprese le banche e le compagnie di assicurazione, a redigere i propri bilanci consolidati in conformità con i principi contabili internazionali (IAS) ed i principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS)1, a partire dal 2005.

Per quanto riguarda i bilanci annuali, i paesi dell’UE hanno la facoltà di permettere o di imporre alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico di redigere i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura stabilita nel regolamento. Possono inoltre decidere di estendere questo permesso o requisito ad altre società per quanto concerne la preparazione dei loro conti consolidati o conti annuali2.

Le suesposte facoltà sono state esercitate dal legislatore italiano per mezzo del D.Lgs. n. 38/2005. Il Decreto esplicita nel dettaglio i soggetti che devono o possono applicare gli standard IAS/IFRS ai fini della stesura del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. L’applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS, sia per il bilancio di esercizio che per il bilancio consolidato, ha riguardato le aziende di grandi dimensioni quotate in mercati regolamentati e gli intermediari finanziari, ossia realtà economiche espressione di un’esigua minoranza del tessuto imprenditoriale italiano. Al contempo, il nostro legislatore ha introdotto la facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS per talune tipologie societarie. L’applicazione degli IAS/IFRS è, invece, esclusa in ogni caso per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. Il processo di armonizzazione contabile è un obiettivo che ha interessato, da decenni, i paesi europei ed anche globali. L’armonizzazione contabile è “un processo con cui si

tende a fissare un insieme di norme contabili in modo tale che uno stesso evento venga rappresentato allo stesso modo nei bilanci delle imprese ed eventi diversi vengano rappresentati in modo differente”3.

Tale processo avviato dall’Unione Europea fonda le sue ragioni in almeno due motivi principali:

1 Art.4 Regolamento CE 19 Luglio 2002, n. 1606/2002 2 Art.9 Regolamento CE 19 Luglio 2002, n. 1606/2002

3 Vedi sul punto, A.MECHELLI, Il processo di armonizzazione contabile: direttive comunitarie e principi contabili

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1. In relazione alle sempre crescenti interazioni tra imprese a livello europeo si incrementa, così facendo, la trasparenza e la comparabilità dei conti aziendali; 2. Questa evoluzione aumenterà l’efficienza del mercato e ridurrà il costo della

raccolta dei capitali per le imprese, migliorando la competitività e stimolando la crescita nell’UE.

Dopo questa breve, ma doverosa premessa di carattere generale sull’introduzione degli IAS/IFRS nell’ordinamento italiano, cercherò di trattare in questo elaborato un aspetto particolare dell’applicazione dei principi contabili internazionali. Nello specifico andrò ad analizzare il settore bancario e l’impatto che hanno avuto gli IAS 32, IAS 39 e IFRS 7 sul bilancio delle banche.

Infatti, alla luce di quanto suesposto, prenderò come punto di riferimento il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 ed approvato dall’assemblea dei soci, di 17 banche quotate presso Borsa Italiana S.p.A. e verificherò per la parte inerenti gli strumenti finanziari iscritti in bilancio l’applicazione congiunta dello IAS 32, dello IAS 39 e dell’IFRS 7, cercando di accertarne la corretta rilevazione, valutazione e classificazione contabile e gli aspetti legati alla disclosure di bilancio, utilizzando come strumento di lavoro la Check List Assirevi-Consob, utilizzata anche dalle Società di revisione per la spunta dell’informativa richiesta alla banca per garantire, a tutti gli stakeholder, quella trasparenza e quelle indicazioni richieste dalla normativa.

Il lavoro intrapreso nasce dal bisogno di analizzare e di riflettere sui metodi e le regole di contabilizzazione dei financial instruments, anche alla luce di un’ampia estensione dell’utilizzo degli IAS/IFRS alla maggior parte delle imprese nei prossimi anni, rispetto all’applicazione attuale. Questo elaborato in particolare esamina la contabilizzazione degli strumenti finanziari secondo gli IAS 32 e 39, al fine di fornire una panoramica degli strumenti primari e derivati, che hanno subito un radicale cambiamento nelle modalità di valutazione e contabilizzazione per venire incontro alle nuove esigenze e per risolvere alcune delle problematiche scaturite dalla crisi. Il lavoro si sofferma sull’IFRS 7 per analizzare la disclosure che assume nei bilanci un ruolo rilevante per permettere agli analisti esterni ed agli utilizzatori del bilancio di comprendere la reale valutazione dei titoli, avere una visione chiara, completa e trasparente dei reali rischi che una società si trova ad affrontare e come questi vengono amministrati.

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Capitolo 1

Il bilancio delle banche

1. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per il bilancio delle banche e degli intermediari finanziari è costituita da:

- Regolamento (CE) n. 1606/2002; - D.Lgs. 38 del 28 febbraio 2005;

- Circolare Banca d’Italia n.262 del 22 dicembre 2005, quarto aggiornamento del 15 Dicembre 2015;

- Circolare Banca d’Italia n.262 del 22 dicembre 2005; bozza v° aggiornamento 2017;

- Altre circolari emanate dalla Banca d’Italia; - Principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Se il Regolamento (CE) n. 1606/2002 e ill D.Lgs. 38 Febbraio 2005 sono già stati precedentemente analizzati in merito all’introduzione degli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci prima consolidati e successivamente d’esercizio prescrivendone tra l’altro l’adozione alle banche e alle società finanziarie sottoposte alla vigilanza da parte della Banca d’Italia, appare opportuno in questo senso completare l’esposizione normativa con la Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 Dicembre 2005.

Nell’ambito dei poteri attribuiti all’Organo di Vigilanza dall’art. 9 del decreto legislativo 38 febbraio 2005, la Banca d’Italia ha predisposto la normativa riguardante i bilanci bancari (individuale e consolidato) che ha la finalità di adeguare la circolare 166/92 (3° aggiornamento del 2002) ai nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS. Quindi, Banca d’Italia, ha esercitato il potere di definizione dei prospetti contabili e del contenuto della nota integrativa, già conferitole dal D. Lgs n. 87/92 e confermato dal decreto 38/2005 e con la Circolare di cui sopra ha emanato la nuova disciplina amministrativa in materia di bilanci bancari redatti in conformità ai principi contabili internazionali.

La Circolare 262 del 22 Dicembre 2005 ha subito quattro aggiornamenti nel corso degli anni ed il quinto in fase di ultimazione. Nello specifico:

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1. 1° Aggiornamento del 18 novembre 2009; 2. 2° Aggiornamento del 21 gennaio 2014; 3. 3° Aggiornamento del 22 dicembre 2014; 4. 4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015; 5. Bozza 5° aggiornamento novembre 2017.

La circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia, così come aggiornata si applica a:

- Banche italiane di cui all’art. 1 del T.U.B.;

- Società finanziarie capogruppo di gruppi bancari iscritti all’albo (art. 64 del T.U.B.);

- Succursali italiane di banche estere;

che redigono il bilancio d’esercizio e/o il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Essa fornisce indicazioni circa il contenuto delle voci, delle sottovoci e dei dettagli degli schemi di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario), nonché del contenuto della Nota Integrativa e della relazione sulla gestione.

L’aggiornamento della circolare, si è reso necessario in relazione alle novità introdotte dallo IAS 1, IFRS 7, IAS 19 e IFRS 13.

Inoltre anche successive modifiche normative hanno portato all’aggiornamento della Circolare 262. Nello specifico si può far riferimento:

 Alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) con cui è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina organica per regolare la crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili (c.d. “insolvenza civile”). A seguito dell’introduzine di questa normativa Bankit fornisce alcune indicazioni utili circa le segnalazioni di vigilanza e la Centrale Rischi;

 Al regolamento 2015/227 su proposta dell’Autorità bancaria europea con cui viene adeguata l’informativa di nota integrativa sulla “qualità del credito” alle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate (ad esempio, inadempienze probabili ed esposizioni oggetto di concessioni), già introdotte nelle segnalazioni di vigilanza nel gennaio 2015, che sono in linea con le nozioni di non-performing exposures e forborne exposures stabilite dalla Commissione europea;

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 Ai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento nazionale alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese d’investimento e prevede l’istituzione di fondi di risoluzione. Nello specifico Bankit fa presente che “Ciò

premesso, si precisa che la contropartita della passività (o della uscita di cassa) connessa con i contributi previsti dai decreti è rappresentata da un costo da iscrivere nel conto economico, per i motivi di seguito indicati. Ai fini del trattamento in bilancio si osserva che occorre fare riferimento allo IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali” e all’Interpretazione IFRIC 21 “Tributi”. Quest’ultima, infatti, “tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 37”. Ai sensi dell’IFRIC 21, “un tributo rappresenta un impiego di risorse che incorporano benefici economici imposto dalle amministrazioni pubbliche alle entità in conformità alla legislazione”;

 per il recepimento del principio contabile internazionale IFRS 9, omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, contenente anche modifiche al principio contabile internazionale IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari.

Le principali modifiche hanno comportato:

 modifica del prospetto della redditività complessiva, con evidenza delle componenti che si riverseranno e non si riverseranno a conto economico;

 incremento degli obblighi di informativi di natura qualitativa e quantitativa sulle attività e passività finanziarie (ad es. strumenti derivati, operazioni pronti contro termine) rientranti in accordi quadro di compensazione (master netting agreement) o accordi similari;

 le nuove evidenze informative sui piani a benefici definiti;

 incremento degli obblighi di informativa di natura qualitativa e quantitativa sul fair value e relativi livelli gerarchici;

Inoltre, con un successivo provvedimento normativo, la Banca d’Italia ha armonizzato con i nuovi principi contabili le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui requisiti prudenziali, al fine di salvaguardare, attraverso l’introduzione di appositi “filtri prudenziali”, la qualità del patrimonio di vigilanza e ridimensionarne la possibile volatilità connessa all’applicazione degli IAS. In aderenza

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con la normativa emanata dalla Consob sull’impiego degli IAS/IFRS nelle normative infrannuali delle imprese, alcune banche e gruppi bancari italiani hanno inoltre adottato i principi contabili internazionali anche nelle informative trimestrali e semestrali, spingendo di conseguenza l’ABI, attraverso un apposito gruppo di lavoro interbancario alla riformulazione degli schemi e delle regole di redazione del rendiconto semestrale per conformarli alle nuove prescrizioni contabili.

1.1 La struttura del bilancio

La Banca d’Italia, in linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali, ha attribuito particolare rilievo al bilancio quale strumento informativo e decisionale al servizio degli investitori, prevedendo diversi schemi e prospetti obbligatori:

- Stato patrimoniale; - Conto Economico;

- Prospetto della redditività complessiva;

- Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto; - Rendiconto Finanziario;

- Nota Integrativa.

Ai tradizionali documenti di tipo contabile-quantitativo se ne aggiungono, quindi altri che danno forma e vita a un documento, appunto il bilancio, articolato nella composizione e nei contenuti e che offre un’informativa dettagliata e completa sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa bancaria.

Oltre ai prospetti suindicati, il bilancio è corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, accompagnata dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione della società di revisione. In questo modo il bilancio rafforza il suo ruolo di imprescindibile strumento informativo per gli stakeholder della banca.

1.2 Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale viene redatto utilizzando uno schema che prevede una struttura a due sezioni distinte: nella prima sono esposti i valori dell’Attivo e nella seconda quelli del Passivo e del Patrimonio Netto. Tale schema è obbligatorio, ossia prevede un numero vincolante di voci numerate progressivamente da 10 a 150 per le attività e da 10 a 200 per le passività e il Patrimonio Netto.

E’ obbligatoria la pubblicazione dei dati con riferimento a due esercizi consecutivi e con l’evidenziazione delle variazioni assolute e percentuali delle singole poste.

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Di seguito si descrivono le principale poste dello Stato Patrimoniale, focalizzando l’attenzione , focalizzando l’attenzione su quelle che hanno subito un impatto rilevante a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali, con particolare riferimento agli strumenti finanziari che rappresentano il core business dell’attività bancaria.

Voci di bilancio 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

assolute

Variazioni %

10 Cassa e disponibilità liquide

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

30 Attività finanziarie valutate al fair value

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60 Crediti verso banche

70 Crediti verso clientela

80 Derivati di copertura

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di

copertura generica 100 Partecipazioni 110 Attività materiali 120 Attività immateriali di cui: - avviamento 130 Attività fiscali a) correnti b) anticipate

b1) di cui alla Legge 214/2011

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di

dismissione

150 Altre attività

Totale Attivo

Le voci più significative per l’attivo relativamente al bilancio delle banche sono: 10. Cassa e disponibilità liquide

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce: (a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere; (b) i depositi liberi verso la Banca Centrale del Paese o dei Paesi in cui la banca o la società finanziaria risiede con proprie filiali.

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20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti, derivati ecc.) allocate nel portafoglio di negoziazione, ivi inclusi i derivati scaduti e quelli deteriorati. Nel caso di derivati rientranti in un accordo di compensazione (master netting agreement) che siano oggetto di chiusura anticipata (early termination), il saldo netto accertato dalle parti va rilevato, se positivo, fra i crediti (voce 60 dell’attivo dello stato patrimoniale) e, se negativo, fra i debiti (voce 10 del passivo dello stato patrimoniale). Vi rientrano anche le partecipazioni in imprese sottoposte a influenza notevole o a controllo congiunto che, rispettivamente, lo IAS 28 e lo IAS 31 consentono di assegnare a tale portafoglio.

30. Attività finanziarie valutate al fair value

Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie per cassa (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39, dallo IAS 28 e dallo IAS 31.

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio disponibile per la vendita.

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Nella presente voce figurano i titoli di debito e i finanziamenti, quotati su un mercato attivo (Livello 1), allocati nel portafoglio detenuto sino alla scadenza.

60. Crediti verso banche

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate su un mercato attivo (Livello 2 e Livello 3) verso banche (conti correnti, depositi cauzionali, titoli di debito, ecc.) classificate nel portafoglio “crediti”. Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari (es. distribuzione di prodotti finanziari). Sono inclusi anche i crediti verso Banche Centrali diversi dai depositi liberi (esempio, riserva obbligatoria).

70.Crediti verso clientela

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate su un mercato attivo (Livello 2 e Livello 3) verso clientela (mutui, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, ecc.) allocate nel portafoglio “crediti”. Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti

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derivati nonché i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari (es. attività di servicing).

80. Derivati di copertura

Nella presente voce figurano i derivati finanziari e creditizi (sempreché non assimilabili alle garanzie ricevute secondo lo IAS 39) di copertura, che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value positivo.

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività oggetto di copertura generica (“macrohedging”) dal rischio di tasso d’interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 89A.

Voci di bilancio 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

assolute

Variazioni %

10 Debiti verso banche

20 Debiti verso clientela

30 Titoli in circolazione

40 Passivita finanziarie di negoziazione

50 Passivita finanziarie valutate al fair value

60 Derivati di copertura

70 Adeguamento di valore delle passivita finanziarie oggetto

di copertura generica

80 Passivita fiscali

a) correnti

b) differite

90 Passivita associate a gruppi di attivita in via di

dismissione

100 Altre passivita

110 Trattamento di fine rapporto del personale

120 Fondi per rischi e oneri

a) quiescenza e obblighi simili

b) altri fondi

130 Riserve da valutazione

di cui: relative ad attivita in via di dismissione

140 Azioni rimborsabili 150 Strumenti di capitale 160 Riserve 165 Acconti su dividendi (-) 170 Sovrapprezzi di emissione 180 Capitale 190 Azioni proprie (-)

200 Utile (perdita) d esercizio

Totale del passivo e del patrimonio netto

Le voci più importanti per il Passivo e il Patrimonio Netto possono essere così riassunte:

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10. Debiti verso banche

Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, conti correnti, finanziamenti), diversi da quelli ricondotti nelle voci 40 “passività finanziarie di negoziazione” e 50 “passività finanziarie valutate al fair value” e dai titoli di debito indicati nella voce 30 ("titoli in circolazione"). Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari.

20. Debiti verso clientela

Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, conti correnti, finanziamenti), diversi da quelli ricondotti nelle voci 40 “passività finanziarie di negoziazione” e 50 “passività finanziarie valutate al fair value” e dai titoli di debito indicati nella voce 30 ("titoli in circolazione"). Sono inclusi i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonché i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari.

30. Titoli in circolazione

Nella presente voce figurano i titoli emessi (inclusi i buoni fruttiferi, i certificati di deposito e gli assegni circolari emessi al portatore) valutati al costo ammortizzato. L’importo è al netto dei titoli riacquistati. Sono anche inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati. Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

40. Passività finanziarie di negoziazione

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.), classificate nel portafoglio di negoziazione. Nel caso di derivati rientranti in un accordo di compensazione (master netting agreement) che siano oggetto di chiusura anticipata (early termination), il saldo netto accertato dalle parti va rilevato, se positivo, fra i crediti (voce 60 o 70 dell’attivo dello stato patrimoniale) e, se negativo, fra i debiti (voce 10 o 20 del passivo dello stato patrimoniale). Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

50. Passività finanziarie valutate al fair value

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.), designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle

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imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39. Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

60. Derivati di copertura

Nella presente voce figurano i derivati, finanziari e creditizi (sempre che non assimilabili alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39), di copertura che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value negativo.

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle passività oggetto di copertura generica (“macrohedging”) dal rischio di tasso d’interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 89A.

Per quello che concerne il Patrimonio Netto: 130. Riserve da valutazione

Nella presente voce figurano le riserve da valutazione relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita, alle attività materiali e immateriali nell'ipotesi di utilizzo del metodo della rivalutazione, alla copertura di investimenti esteri, alla copertura dei flussi finanziari, alle differenze di cambio da conversione, alle "singole attività" e ai gruppi di attività in via di dismissione (il dettaglio di quest’ultima componente va indicato inserendo il “di cui: relative ad attività in via di dismissione”), utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti e quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto. Sono altresì incluse le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione, anche se oggetto di “affrancamento” fiscale.

140. Azioni rimborsabili

Nella presente voce devono essere indicate le azioni relativamente alle quali la società emittente ha assunto verso il socio l’obbligazione di rimborso/riacquisto a un prezzo prefissato.

150. Strumenti di capitale

Nella presente voce figura l'ammontare complessivo degli strumenti rappresentativi di patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve. 160. Riserve Nella presente voce figurano le riserve di utili ("legale", "statutaria", “per acquisto azioni proprie”, “utili/perdite portati a nuovo” ecc.).

180. Capitale

Nella presente voce figura l'importo delle azioni (o delle quote) emesse dalla banca o il suo fondo di dotazione, al netto dell’importo del capitale sottoscritto e non ancora

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versato alla data di riferimento del bilancio. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.

190. Azioni proprie

Nella presente voce vanno indicate, con il segno negativo, le azioni proprie della banca detenute da quest’ultima.

1.3 Conto Economico

Anche il Conto Economico è redatto secondo uno schema obbligatorio, a struttura scalare, che prevede l’evidenziazione di alcuni risultati economici intermedi. Lo schema prevede un elenco vincolante di voci, numerate progressivamente dalla 10 alla 290. Per alcuni voci sono previste sottovoci, mentre dettagli più analitici sono contenuti nella Parte C della Nota Integrativa, il cui esame è necessario per acquisire un’informativa sull’andamento economico della banca esaustiva e completa. E’ obbligatoria, come per lo Stato Patrimoniale, la pubblicazione dei dati con riferimento a due esercizi consecutivi e con l’evidenziazione delle variazioni assolute e percentuali delle singole poste. Per quanto concerne la struttura scalare, l’obiettivo primario è quello di mettere in evidenza la progressiva formazione del risultato economico come derivante dalle diverse aree di produzione del reddito. Un’esposizione siffatta, definita anche a cascata “, evidenzia i componenti positivi e negativi di reddito partendo dall’attività tipica della banca per raggiungere gli aspetti di natura fiscale.

Conto Economico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

assolute

Variazioni %

10 Interessi attivi e proventi assimilati

20 Interessi passivi e oneri assimilati

30 Margine Di Interesse

40 Commissioni attive

50 Commissioni passive

60 Commissioni Nette

70 Dividendi e proventi simili

80 Risultato netto dell attivita di negoziazione

90 Risultato netto dell attivita di copertura

100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

a) crediti

b) attivita finanziarie disponibili per la vendita

c) attivita finanziarie detenute fino alla scadenza

d) passivita finanziarie

110 Risultato netto delle attivita e passivita finanziarie

valutate al fair value

120 Margine Di Intermediazione

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

a) crediti

(16)

16 c) attivita finanziarie detenute fino alla scadenza

d) altre operazioni finanziarie

140 Risultato Netto Della Gestione Finanziaria

150 Spese amministrative:

a) spese per il personale

b) altre spese amministrative

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

170 Rettifiche/riprese di valore nette su attivita materiali 180 Rettifiche/riprese di valore nette su attivita immateriali

190 Altri oneri\proventi di gestione

200 Costi Operativi

210 Utili\perdite delle partecipazioni

220 Risultato netto della valutazione al fair value delle

attivita mat. e immat.

230 Rettifiche di valore dell avviamento

240 Utile\perdite da cessioni di investimenti

250 Utile\perdita Dell Operativita Corrente Al Lordo Delle

Imposte

260 Imposte sul reddito d esercizio dell operativita corrente 270 Utile\perdita Dell Operativita Corrente Al Netto Delle

Imposte

280 Utile\per. dei gruppi di attiv. in via di dismissione al

netto di imposte

290 Utile\perdita d Esercizio

Le voci più caratteristiche che accentuano la particolarità del bilancio bancario sono:

10. 20. Interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati

Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, a disponibilità liquide, attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a debiti, titoli in circolazione, passività finanziarie di negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonché eventuali altri interessi maturati nell’esercizio.

30. 40. Commissioni attive/passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla banca sulla base di specifiche previsioni contrattuali (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc). Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione, sono rilevate nel conto economico “pro-rata temporis” tenendo conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse.

(17)

17

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione

Nella presente voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)): a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e nelle “passività finanziarie di negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni; b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura, denominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.

100. Utili/perdite da cessione o riacquisto

Nelle sottovoci a), b) e c) figurano i saldi, positivi o negativi, tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita, rispettivamente, delle attività finanziarie classificate nei portafogli “crediti”, “attività finanziarie disponibili per la vendita” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza”. Nella sottovoce d) è indicato il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite realizzati in occasione del riacquisto di proprie passività finanziarie (diverse da quelle di negoziazione e da quelle designate al fair value). Nel caso delle “attività finanziarie disponibili per la vendita” gli utili e le perdite rappresentano il saldo di due componenti: una già rilevata nella pertinente riserva di rivalutazione (c.d. “rigiro” nel conto economico delle riserva); l’altra costituita dalla differenza fra il prezzo di cessione e il valore di libro delle attività cedute.

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

Nelle sottovoci a), b), c), d) figurano i saldi, positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso clientela e verso banche, delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza e delle altre operazioni finanziarie (ad esempio, le svalutazioni di garanzie e derivati creditizi ad esse assimilati secondo lo IAS 39).

1.4 Prospetto della redditività complessiva

Prospetto della redditività complessiva delle banche quotate 2015 2014

Utile (Perdita) d'esercizio (a)

Variazione di valore in contropartita delle riserve di valutazione relative a:

attività finanziarie disponibili per la vendita (b)

attività materiali (c)

attività immateriali (d)

copertura di investimenti esteri (e)

copertura dei flussi finanziari (f)

differenze di cambio (g)

attività non correnti in via di dismissione (h)

utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti (i)

(18)

18

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (m)=(b+c+d+e+f+g+h+i+l)

Redditività complessiva (n)=(a+m)

Il prospetto4 mostra la redditività totale prodotta nel periodo evidenziando, unitamente al risultato economico, quello delle variazioni di valore delle attività rilevate al risultato economico, quello delle variazioni di valore delle attività rilevate in contropartita delle riserve di valutazione. In altre parole all’utile (perdita) d’esercizio vengono sommate le altre componenti reddituali al netto delle imposte. Nella Nota Integrativa (Parte D) le diverse componenti delle variazioni delle “riserve da valutazione” sono evidenziate (al lordo delle imposte) secondo uno schema di maggior dettaglio (variazioni di fair value, rigiri al conto economco per impairment, per realizzi ad altre variazioni). Ad esempio, quanto più elevato è l’importo dei titoli classificati come “disponibili per la vendita” e quanto più significative sono le variazioni del loro fair value, tanto maggiore è la differenza tra il risultato netto della banca che emerge dal Conto Economico e il suo

Comprehensive Income che emerge dal prospetto in questione.

1.5 Il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

La redazione di tale Prospetto deve avvenire rispettando sia il contenuto previsto dallo IAS 1, sia un preciso schema obbligatorio. Il prospetto ha la finalità di porre in evidenza le voci che compongono il Patrimonio Netto della banca e le variazioni che si registrano in ciascuna di esse nel corso dell’esercizio. Tale documento mostra la formazione e l’evoluzione delle consistenze patrimoniali dell’impresa nel corso della gestione; inoltre consente la valutazione delle capacità della banca di operare in continuità con l’esercizio precedente, poiché evidenzia la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura di ciascuna componente patrimoniale.

4 Previsto dalla Circolare 262 del 2005 di BankItalia ed è presente nei bilanci bancari con decorrenza dall’esercizio

(19)

19 Esi st en ze a l 3 1 .1 2 .T 2 0 1 4 M o d if ic a sa ld i ap er tu ra Esi st en ze a l 1 .1 .T 2 0 1 5 Allocazione risultato esercizio precedente Variazioni dell'esercizio P at ri m o n io n et to a l 3 1 .1 2 .2 0 1 5 V ar ia zi o n i d i ri ser v e

Operazioni sul patrimonio netto

R ed d it iv it à co m p le ssi v a es er ci zi o 2 0 1 5 R iser v e D iv id en d i e al tr e d es ti n az io n i Emi ssi o n e n u o v e az io n i A cq u is to a zi o n i p ro p ri e D ist ri b u zi o n e st ra o rd in ar ia d iv id en d i V ar ia zi o n e st ru me n ti d i ca p it al e D er iv at i su p ro p ri e az io n i S to ck o p ti o n s Capitale: a) azioni ordinarie b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione Riserve: a) di utili b) altre Riserve da valutazione Strumenti di capitale Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio

Patrimonio netto

1.6 Il Rendiconto Finanziario

Il principi contabili internazionali richiedono che l’informativa di bilancio includa anche il Rendiconto Finanziario5. A tale prospetto è affidata la rappresentazione della

dinamica di flussi finanziari generati nel corso dell’esercizio. Il Rendiconto finanziario evidenzia la liquidità generata o assorbita dalla banca per effetto, rispettivamente, dell’attività operativa, di investimento e di provvista che essa ha posto in essere nel periodo. Attraverso il Rendiconto finanziario si ricavano, quindi, informazioni di sintesi, sulle variazioni di specifiche macrovoci, che consentono di donare dinamicità ai valori esposti, in forma statica, nello Stato Patrimoniale e di far emergere sia l’interdipendenza dei diversi avvenimenti aziendali, sia la continuità del ciclo economico-fiananziario. Lo IAS 7 e Banca d’Italia privilegiano il rendiconto finanziario rappresentato con il metodo indiretto.

5 In particolare lo IAS 1 ne prevede l’obbligatorietà, mentre lo IAS 7 ne disciplina il contenuto, oggi molto più rigido e

vincolante rispetto al passato. L’introduzione di tale documento tra i prospetti obbligatori è coerente con l’obiettivo di ampliamento della capacità informativa del bilancio.

(20)

20

A. ATTIVITA' OPERATIVA 31/12/2015 31/12/2014

1. Gestione (+/-) (+/-)

Risultato d'esercizio (+/-)

Plus/minus su attività finanziarie detenyute per negoziazione e detenute al fair value (+/-)

Plus/minus su attività di copertura

Rettifiche/riprese di valore su deterioramento (+/-)

Rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)

Accantonamento a fondi rischi e oneri ed al altri costi e ricavi (+/-)

Imposte e tasse non liquidate (+)

Rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di att in via di dismiss al netto dell'effetto fiscale (+/-)

Altri aggiustamenti

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (+/-) (+/-)

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Attività finanziarie valutate al fair value

Attività finanziarie dsiponibili per la vendita

Crediti verso banche: a vista

Crediti verso banche: altri crediti

Crediti verso clientela

Altre attività

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (+/-) (+/-)

Debiti verso banche: a vista

Debiti verso banche: altri crediti

Debiti verso clientela

Titoli in circolazione

Passività finanziarie di negoziazione

Passività finanziarie valutate al fair value

Altre passività

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa A(+/-) A(+/)

B. ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da (+) (+)

Vendite di partecipazioni

Dividendi incassati su partecipazioni

Vendite di attività finanziarie detenute fino alla scadenza

Vendite di attività materiali

Vendite di attività immateriali

Vendite di rami d'azienda

2. Liquidità assorbita da (-) (-)

Acquisti di partecipazioni

Acquisiti di attività finanziarie detenute fino alla scadenza

Acqusiti di attività materiali

Acquisti di attività immateriali

Acquisiti di rami d'azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento B(+/-) B(+/-)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

Emissioni/acquisti di azioni proprie

Emissioni/acquisti di strumenti di capitale

Distribuzioni dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista C(+/-) C(+/-)

(21)

21

1.7 La Nota Integrativa

La natura peculiare dell’attività bancaria nonché la numerosità dei soggetti utilizzatori del bilancio, hanno indotto il legislatore, come si è già detto, a porre particolare attenzione al tema della disclosure.

La Nota integrativa rappresenta un documento di utile supporto per interpretare il significato dei valori di sintesi riportati negli schemi di bilancio ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi della comparabilità e della trasparenza dell’informativa di bilancio.

Essa fornisce una pluralità d’informazioni, che spaziano dall’illustrazione dettagliata del contenuto del bilancio stesso sino all’analisi di problematiche specifiche della singola banca. Infatti, evidenzia dettagliate informazioni sul processo di formazione e di valutazione delle poste presenti in bilancio, anche attraverso una lettura integrata degli avvenimenti di gestione.

Le funzioni assegnate alla Nota integrativa sono, sinteticamente, le seguenti:

-funzioni informativa (dati quantitativi): vengono aggiunte informazioni non evidenziate, per la loro particolare natura, nelle poste di bilancio;

- funzione descrittiva (informazioni qualitative): vengono illustrati aspetti che non possono essere compresi attraverso la sola lettura delle poste presenti negli schemi di bilancio.

La Nota integrativa è attualmente divisa in 10 parti:

Parte A Politiche contabili

Parte B Informazioni sullo Stato patrimoniale Parte C Informazioni sul Conto Economico Parte D Redditività complessiva

Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di procedura Parte F Informazioni sul patrimonio

Parte G Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda Parte H Operazioni con parti correlate

Parte I Accordi di pagamento basati su proprio strumenti patrimoniali Parte L Informativa del settore

(22)

22

Capitolo 2

IAS 32, IAS 39, IFRS 7: definizione e classificazione degli strumenti finanziari.

2. La definizione degli strumenti finanziari

I principi contabili dedicati al trattamento degli strumenti finanziari sono: - IAS 32 (Esposizione in bilancio)

- IAS 39 (Rilevazione e valutazione) - IFRS 7 (Informazioni integrative).

L’introduzione di questi principi ebbe un iter alquanto lungo e travagliato a seguito di alcune difficoltà riscontrate nell’applicazione soprattutto dello IAS 39.

In particolare, inizialmente, questo principio prevedeva una postilla molto particolare definita fair value option, che dava la possibilità a tutti i bilanci ias-compliant di poter valutare qualsiasi strumento finanziario, ad esclusione degli strumenti di capitale che non hanno un fair value attendibile, con registrazione degli effetti direttamente a conto economico (modello di valutazione al full fair value).

Nel corso del 2005, un’importante procedimento di revisione normativa portò ad un drastico cambiamento del modello di valutazione al full fair value, disapplicando il suo utilizzo per gli strumenti dell’attivo ed estendendolo con maggior vigore per nel passivo.

Successivamente, il Regolamento n. 108/2006 dell’11 gennaio 2006 introdusse, a partire dal 1 gennaio 2007, l’IFRS 7, che, finalizzato al miglioramento dell’informativa fornita sugli strumenti finanziari, sostituì il principio IAS 30 (Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari) e alcuni requisiti previsti dallo IAS 32. Oltre a questi interventi, ci furono poi nel corso degli anni ulteriori cambiamenti in tema di normativa sugli strumenti finanziari, che possono essere così sintetizzati:

(23)

23

Standard Titolo Regolameto di

omologazione Regolamento apportante le principali modifiche IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio 2237/04 108/06 - 1126/08 53/09 - 1293/09 IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 2086/04 1751/05 - 1864/05 - 2106/05 108/06 - 1004/08 - 1126/08 70/09 - 460/09 - 824/09 839/09 - 1171/09 IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative 108/06 1004/08 - 1126/08 - 70/09 824/09 - 1165/09 - 574/10 Tabella 1. Principali regolamenti che hanno apportato modifiche allo IAS 32, 39 ed IFRS 7

Passando alla trattazione ad oggi degli strumenti finanziari (che comunque risultano sempre in costante evoluzione normativa) lo IASB, nell’ambito di un progetto volto a sostituire integralmente lo IAS 39, ritenuto spesso troppo complesso sia da comprendere che da applicare e non in grado di garantire una rappresentazione e valutazione veritiera degli strumenti finanziari, ha emanato nel 2014 l’IFRS 96, la cui applicazione diverrà

obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2018. Nel proseguo illustreremo lo stato avanzamento lavori del progetto di sostituzione dello IAS 39 e le principali novità introdotte dall’IFRS 9, ancorchè tale ultimo principio non sia ancora applicabile in quanto non omologato dalla Commissione Europea. Si riporta di seguito un estratto Nota Integrativa Unicredit del bilancio chiuso al 31/12/2015 dal quale si evince che dall’ 1 gennaio 2018 si applicherà l’IFRS 9 al posto dello IAS 39:

6 L’informativa per cui dal 2018 si applicherà l’IFRS 9 è data da tutte le note integrative delle 17 banche campione. Nel

(24)

24 Figura 1. Estratto Nota Integrativa Unicredit del bilancio chiuso al 31/12/2015 dal quale si evince che dall’ 1 gennaio 2018 si applicherà l’IFRS 9 al posto dello IAS 39

2.1 Attività Finanziarie, Passività Finanziarie e Strumenti rappresentativi del Capitale

Lo IAS 32 prevede una definizione di strumento finanziario piuttosto ampia, ritenendo tale “qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità”.

2.1.1 Attività finanziaria (IAS 32 par. 11)

Un’Attività finanziaria (Financial assets) è qualsiasi attività che sia rappresentata da: - un diritto contrattuale di ricevere denaro o altre attività finanziarie da un'altra

entità;

- un diritto contrattuale di scambiare strumenti finanziari con un'altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli;

- una quota di patrimonio netto di un'altra entità.

Naturalmente, la consistenza di cassa rappresenta la forma più elementare di attività finanziaria; lo stesso vale per le risorse cash equivalent, per i depositi bancari e simili, che attribuiscono al depositante il diritto a disporre a vista delle risorse monetarie versate. Altri esempi sono i crediti, i titoli, le azioni, le obbligazioni sottoscritte, i finanziamenti concessi, gli strumenti derivati (attivi). In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l’obbligazione a pagare) disponibilità liquide corrisponde all’obbligazione a pagare (o al diritto di ricevere) dell’altra parte7.

7 FORNAROLI-GUEORGUIEV, “Strumenti finanziari e derivati: dallo IAS 39 definizioni e regole contabili”, Amministrazione & finanza, volume 16, fascicolo 18, 2001

(25)

25

2.1.2 Passività finanziaria (IAS 32 par. 11)

Una Passività Finanziaria (Financial liabilities) è qualsiasi passività a cui corrisponde un obbligo contrattuale di:

- consegnare denaro o un'altra attività finanziaria ad un'altra entità;

- scambiare strumenti finanziari con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli.

Rientrano in questa categoria obbligazioni, c/c passivi, derivati In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l’obbligazione a pagare) disponibilità liquide corrisponde all’obbligazione a pagare (o il diritto a ricevere) dell’altra parte.

2.1.3 Strumenti rappresentativi del capitale

Per strumento rappresentativo di capitale, secondo lo IAS 32 (par. 11), si deve intendere un qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività dell’entità dopo aver estinto tutte le sue passività.

Si tratta degli strumenti finanziari che devono essere classificati all’interno del patrimonio netto.

Tipicamente, gli strumenti rappresentativi di capitale sono costituiti dalle azioni ordinarie emesse dalla società. Tuttavia, le azioni ordinarie non sono l’unico strumento rappresentativo di capitale. Negli ultimi decenni le società hanno emesso sempre più frequentemente strumenti finanziari innovativi e complessi, le cui caratteristiche giuridico-formali non necessariamente coincidono con le caratteristiche sostanziali dello strumento. In questi casi, può non essere semplice classificare correttamente lo strumento finanziario emesso dalla società tra il patrimonio netto oppure tra le passività finanziarie.

Una corretta classificazione è importante non solo per il fatto che i dati di bilancio sono utilizzati per determinare il grado di indebitamento delle società, ma anche a causa dei diversi criteri di valutazione del patrimonio netto rispetto alle passività finanziarie. Infatti, le voci del patrimonio netto sono mantenute nel corso del tempo ai valori originari di iscrizione: l’andamento del prezzo delle azioni della società non influenza in alcun modo il valore del patrimonio netto esposto nello stato patrimoniale. Per quanto riguarda le passività, alcune di esse sono valutate al costo ammortizzato (es.: i debiti), mentre altre (es.: gli strumenti derivati) sono valutate al fair value. In quest’ultimo caso,

(26)

26

l’andamento delle variabili di mercato influenza l’ammontare delle passività esposto nello stato patrimoniale.

Per questi motivi, lo IAS 32 è dedicato per una buona parte all’individuazione delle caratteristiche che uno strumento finanziario deve possedere per poter essere considerato parte del patrimonio netto, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata dallo strumento finanziario.

Si veda l’esempio seguente:

Figura 2. Esempio di contabilizzazione di strumento di capitale – KPMG “Il patrimonio netto contabile ed il patrimonio di vigilanza

2.1.4 La distinzione tra gli strumenti rappresentativi di capitale e le passività Il par. 15 dello IAS 32 specifica che al momento della rilevazione iniziale, l’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento finanziario (o i suoi componenti) tra:

- le attività finanziarie - le passività finanziarie

- gli strumenti rappresentativi di capitale

sulla base della sostanza degli accordi contrattuali, riferendosi alle definizioni di attività finanziaria, passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale contenute nello IAS 32.

A tal proposito si evidenzia che, mentre le definizioni di attività e passività finanziarie sono particolarmente sviluppate, la definizione di strumento rappresentativo di capitale è piuttosto generica. Infatti, uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi

(27)

27

contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività dell’entità dopo aver estinto tutte le sue passività. Secondo lo IAS 32, pertanto, l’individuazione degli strumenti rappresentativi di capitale è subordinata all’esatta individuazione delle attività e delle passività, dal momento che si tratta di strumenti che rappresentano una partecipazione residua nelle attività nette di un’entità.

Nello IAS 32 non è quindi possibile individuare una definizione “in positivo” di strumento rappresentativo di capitale (o patrimonio netto): tutti gli strumenti finanziari che non soddisfano la definizione di attività/passività finanziaria sono, di conseguenza, patrimonio netto.

Pertanto, per comprendere il contenuto del patrimonio netto è necessario partire dalla definizione di passività finanziaria.

Il par. 11 dello IAS 32 stabilisce in primo luogo che uno strumento finanziario è una passività finanziaria se prevede un obbligo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Di conseguenza, affinché uno strumento finanziario possa essere considerato strumento rappresentativo di capitale e non una passività non deve prevedere obblighi contrattuali a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie (par. 16.a).

La sola verifica dell’assenza di obblighi al pagamento di disponibilità liquide non è però di per sé sufficiente per individuare correttamente tutti gli strumenti rappresentativi di capitale da iscrivere nel patrimonio netto. Negli ultimi decenni, infatti, le società hanno sottoscritto contratti sempre più innovativi e complessi, le cui caratteristiche giurudico-formali non necessariamente coincidono con le caratteristiche sostanziali dei contratti stessi. Si pensi, ad esempio, ad una società che riceve una somma di denaro a fronte della quale si impegna ad aumentare il capitale sociale tra due anni. Tra due anni la società consegnerà al soggetto che le ha corrisposto la somma di denaro un certo numero di azioni ordinarie. La società non ha alcun obbligo di pagamento degli interessi né ha altri obblighi di pagamento di disponibilità liquide. Al momento del ricevimento delle disponibilità liquide, la società deve rilevare un incremento di patrimonio netto oppure una passività?

Operazioni di questo genere sono denominate dallo IAS 32 “contratti sottoscritti dall’entità che verranno estinti mediante la consegna o il ricevimento di azioni proprie”. Sono contratti di questo genere anche gli strumenti finanziari derivati che prevedono l’acquisto o la vendita di azioni proprie, come le opzioni, i forward, ecc.

(28)

28

Tali contratti potrebbero anche non prevedere obblighi di pagamento di disponibilità liquide: tuttavia, non possono essere considerati patrimonio netto per il semplice fatto che prevedono uno scambio di azioni proprie. Le conseguenze ed i rischi generati in capo all’impresa in seguito alla sottoscrizione di tali contratti potrebbero essere molto differenti da caso a caso, a seconda delle condizioni operative attraverso le quali si sviluppa lo scambio di azioni proprie.

Per decidere quando contratti di questo genere devono essere classificati tra le passività oppure tra il patrimonio netto, lo IAS 32 al par. 16.b ha individuato la seguente regola8:

1) se il numero di azioni da emettere/acquistare e il relativo corrispettivo in disponibilità liquide è fissato nel contratto, lo strumento finanziario viene considerato patrimonio netto;

2) se il numero di azioni da emettere/acquistare e/o il relativo corrispettivo in disponibilità liquide è variabile (non è quindi definito al momento della stipulazione del contratto), lo strumento finanziario deve essere considerato un’attività o una passività finanziaria.

Nel caso sub 1) all’atto della stipulazione del contratto la società emittente conosce già la variazione che il patrimonio netto subirà quando il contratto verrà eseguito, dal momento che sono noti sia il numero di azioni da emettere/acquistare sia le disponibilità liquide da ricevere/consegnare. Dopo che uno strumento finanziario sub 1) viene emesso, la società non è più soggetta al rischio di variazione di valore del contratto: infatti, indipendentemente dall’andamento del prezzo dell’azione o di qualsiasi altra variabile di mercato, la variazione del patrimonio netto e l’importo di disponibilità liquide da incassare/pagare sono già stati determinati.

Gli strumenti finanziari sub 2), invece, espongono la società ad un rischio, dal momento che fino a quando il contratto non giunge a termine, essa non può determinare con certezza la variazione del patrimonio netto e/o l’importo in disponibilità liquide da incassare/pagare, legati all’andamento del prezzo dell’azione o di altre variabili contenute nello strumento finanziario.

Per lo IAS 32, quindi, uno strumento finanziario che obbliga la società ad emettere o ad acquistare azioni proprie è da considerarsi patrimonio netto solo quando non espone più la società ad alcun rischio, in quanto il numero di azioni da emettere/acquistare ed il corrispettivo in disponibilità liquide da incassare/pagare sono già determinati e fissati al momento della stipulazione del contratto.

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Tali concetti sono fondamentali per la corretta classificazione di uno strumento finanziario tra le passività finanziarie o tra il patrimonio netto. Questi concetti sono, peraltro, stati inseriti nel par. 16 dello IAS 32, il quale stabilisce che uno strumento finanziario debba essere considerato patrimonio netto solo quando i seguenti requisiti sono entrambi rispettati:

a) assenza di obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria;

b) in caso di estinzione mediante la consegna o il ricevimento di azioni proprie, il numero di azioni proprie da consegnare/ricevere deve essere un numero fisso. Uno strumento che presenti contemporaneamente i due sopraccitati requisiti, pertanto, è uno strumento rappresentativo di capitale. Se anche uno solo dei due requisiti non è soddisfatto, lo strumento deve essere considerato una passività finanziaria (o in taluni casi, un’attività finanziaria).

La corretta classificazione degli strumenti finanziari non è solo funzionale all’esposizione in bilancio, ma è anche fondamentale per la loro corretta valutazione. Infatti, mentre le attività/passività finanziarie rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39, gli strumenti rappresentativi di capitale sono esclusi dall’ambito di applicazione dello IAS 39 e seguono le regole dettate dallo stesso IAS 32. Se uno strumento finanziario ha le caratteristiche per essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale, lo IAS 32 prevede9

- il divieto di rilevazione di utili/perdite/dividendi nel conto economico; - tutte le somme incassate/pagate transitano direttamente nel patrimonio netto; - i costi di emissione sono rilevati direttamente in riduzione del patrimonio netto;

- in sede di redazione del bilancio, il valore contabile di iscrizione non viene modificato in applicazione del criterio del fair value.

Se, invece, uno strumento finanziario ha le caratteristiche per essere considerato una passività finanziaria, lo IAS 39 prevede:

- la rilevazione di utili/perdite/interessi nel conto economico;

- i costi di emissione sono rilevati direttamente in riduzione della passività finanziaria, in conformità al criterio di valutazione del costo ammortizzato;

- in sede di redazione del bilancio, la passività finanziaria deve essere opportunamente valutata (costo ammortizzato/fair value secondo lo IAS 39).

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